ENPAP - Psicologi
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Analisi previdenza
Fanno parte della categoria tutti i liberi professionisti iscritti all’Albo. Gli psicologi che operano come lavoratori dipendenti nel SSN o nelle scuole sono da considerarsi dipendenti enti locali o dipendenti dello Stato o di altro Ente.
Gli ambiti professionali possono essere: psicologia giuridica, del lavoro, clinica, sociale, evolutiva, scolastica, di comunità, dello sport, militare, psicoterapia.
NB: non appartengono all’ordine degli psicologi gli psicoanalisti che formano una categoria ancora senza Albo.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli.
Vuole essere considerato uno che:
- svolge un lavoro di grande importanza sociale
- sa guardare oltre ciò che appare
- ha autostima di sé
- sa prevedere il comportamento umano
- è riservato
- si aggiorna costantemente
Aggiornato febbraio 2026 fonte
REQUISITO DI ACCESSO ALLA COPERTURA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La copertura di assistenza sanitaria integrativa (Garanzia A) si attiva automaticamente e gratuitamente in favore degli Iscritti attivi e dei pensionati ENPAP ancora in attività che risultino essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi fino all’anno precedente a quello di copertura.
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (Garanzia A)
Principali caratteristiche:
- Massimale: € 500.000 anno/nucleo familiare
- Franchigia e scoperto:
Struttura sanitaria/personale medico ambedue convenzionati: in questo caso non è prevista applicazione di costi a carico dell’assistito.
Strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa: In questo caso è applicata una franchigia di € 300 per sinistro e uno scoperto pari al 15% con un massimo di € 2.000 a carico dell’assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto. - Indennità sostitutiva: nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 155 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì annettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.
- Ricoveri/Day Hospital (pre e post intervento): indennità prevista di € 50 al giorno
- Accessi ambulatoriali per terapie oncologiche: indennità prevista di € 50 al giorno
- Prestazioni Extra Ospedaliere (per il solo caponucleo): è previsto un massimale di € 800 per anno assicurativo per prestazioni extraospedaliere (alta diagnostica radiologica e terapie, come da contratto)
- Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero: è previsto un massimale di € 10.000 per nucleo familiare/anno assicurativo per le prestazioni odontoiatriche puntualmente elencate nelle condizioni contrattuali.
- Accesso a tariffario agevolato: è previsto un tariffario convenzionato per le prestazioni non rientranti in tale Garanzia “A”. Si tratta di prestazioni dentarie, ospedaliere ed extraospedaliere, fisioterapiche e riabilitative.
Estensione della copertura di base (Garanzia A) al nucleo familiare
La copertura di base può essere estesa, nei termini indicati da EMAPI, con oneri a proprio carico, al nucleo familiare. In tal caso si dovrà procedere con la compilazione della modulistica messa a disposizione da EMAPI e versando il relativo contributo.
PACCHETTO MATERNITÀ
La copertura consente alle iscritte a tali enti, in stato di gravidanza, di accedere gratuitamente a una serie di prestazioni sanitarie di profilassi pre e post parto fino a concorrenza del massimale stabilito di € 2.000 (comprensivo di sottomassimali).
L’assistenza sanitaria facoltativa, Garanzia B Smart (approfondisci QUI) e Garanzia B Plus (approfondisci QUI) è una prestazione aggiuntiva, con oneri a carico delle Iscritte e degli Iscritti interessate/i ad aderirvi.
Queste garanzie prevedono il rimborso di spese effettuate per ricoveri legati a patologie meno gravi (non compresi nella Garanzia A), interventi chirurgici ambulatoriali, day hospital, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure fisioterapiche, check-up, prevenzione dentaria.
Garanzia B Plus
Prestazioni:
- Massimale di € 300.000 anno/nucleo familiare
- Franchigia e scoperto per tutte le prestazioni inerenti al ricovero, se effettuato presso strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa, è prevista una franchigia di € 1.500 per sinistro e scoperto pari al 20% con un massimo di € 4.500 a carico dell’assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto.
In rete (struttura sanitaria e personale medico ambedue convenzionati) opera una franchigia fissa di € 1.000. - Indennità sostitutiva nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 150 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì annettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.
- Extra-ospedaliere e domiciliari: prestazioni di alta diagnostica radiologica e terapie, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, cure fisioterapiche e riabilitative.
- Check-up B Plus: per il solo iscritto caponucleo (o per un componente del nucleo familiare cui sia stata estesa la copertura B Plus, se l’iscritto usufruisce del check up A2 attivato dal proprio Ente).
- Prevenzione dentaria annuale: operante una volta l’anno per ciascun componente del nucleo familiare assicurato, prevede una visita di controllo con ablazione del tartaro da effettuare presso gli studi convenzionati previa prenotazione.
- Cure e protesi dentarie da infortunio.
Garanzia B Smart
Prestazioni:
- Massimale di € 250.000 anno/nucleo familiare
- Franchigia e scoperto per tutte le prestazioni inerenti al ricovero, se effettuato presso strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa, è prevista una franchigia di € 1.500 per sinistro e scoperto pari al 20% con un massimo di € 4.500 a carico dell’assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto.
In rete (struttura sanitaria e personale medico ambedue convenzionati) opera una franchigia fissa di € 1.000. - Indennità sostitutiva nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 150 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì annettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.
- Prevenzione dentaria annuale operante una volta l’anno per ciascun componente del nucleo familiare assicurato, prevede una visita di controllo con ablazione del tartaro da effettuare presso gli studi convenzionati previa prenotazione.
- Check-up B smart per il solo iscritto caponucleo (o per un componente del nucleo familiare cui sia stata estesa la copertura B Smart, se l’iscritto usufruisce del check up A2 attivato dal proprio Ente).
Coperture Caso Morte (tramite EMAPI)
Dal 1° febbraio 2026 la CNPR ha rinnovato, tramite EMAPI, la copertura Temporanea Caso Morte (TCM) a favore degli iscritti e dei pensionati attivi.
Sintesi tecnica
Tipologia | Capitale |
TCM Collettiva (gratuita) | € 14.100 |
Aggiuntiva Opzione A | fino a € 130.625 |
Aggiuntiva Opzione B | fino a € 261.250 |
Copertura Collettiva Gratuita
(a carico della Cassa)
Capitale assicurato: € 14.100
Beneficiari: Eredi legittimi o testamentari.
Durata: 1° febbraio – 31 gennaio di ogni anno.
Requisiti:
• Regolarità contributiva
• Limiti di età previsti dalla Convenzione EMAPI (attivazione entro 75 anni; mantenimento oltre tale età solo in continuità assicurativa)
Attivazione: Automatica – nessuna adesione richiesta.
Copertura Aggiuntiva Individuale
(facoltativa – a pagamento)
Gli iscritti già coperti dalla TCM collettiva possono incrementare volontariamente il capitale assicurato, mediante adesione individuale tramite EMAPI.
Contributi annuali (indipendenti dall’età):
• Opzione A: € 69
• Opzione B: € 130
(I capitali assicurabili variano in base all’età dell’assicurato alla decorrenza dell’annualità in cui si verifica il sinistro.)
Capitali assicurabili
(in aggiunta ai € 14.100 collettivi)
Età | Opzione A | Opzione B |
Fino a 39 anni | € 130.625 | € 261.250 |
40 anni | € 102.125 | € 204.250 |
50 anni | € 38.475 | € 76.950 |
60 anni | € 14.725 | € 29.450 |
70 anni | € 5.462 | € 10.925 |
Oltre 70 anni | € 4.037 | € 8.075 |
In caso di sinistro
Il capitale liquidato sarà pari alla somma tra:
- € 14.100 (copertura collettiva CNPR)
• Capitale previsto dall’Opzione A o B eventualmente attivata
È una Copertura modulare volontaria, si può scegliere una tra le quattro Garanzie di base dedicate al singolo Professionista oppure una tra le quattro Garanzie di base dedicate al Professionista e alla sua famiglia.
La Convenzione è stipulata tra EMAPI e AIG Europe S.A e non viene attivata automaticamente dagli enti previdenziali in quanto di natura volontaria.
Si può inoltre abbinare alla Garanzia scelta una o più opzioni aggiuntive.
Per il professionista:
| Opzione | Morte | IP | Diaria | Rimborso spese Mediche | Contributo solo professionista |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy A | € 100.000 | € 100.000 | € 7.500 | € 160 | |
| 1 A | € 150.000 | € 200.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 281 | |
| 2 A | € 300.000 | € 400.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 597 | |
| 3 A | € 500.000 | € 500.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 914 |
Per il professionista e il nucleo familiare
| Opzione | Morte | IP | Diaria | Rimborso spese Mediche | Contributo professionista + nucleo |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyB | € 100.000 | € 100.000 | € 7.500 | € 251 | |
| 1 B | € 150.000 | € 200.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 7.500 | € 529 |
| 2 B | € 300.000 | € 400.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 15.000 | € 1.086 |
| 3 B | € 500.000 | € 500.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 20.000 | € 1.901 |
Garanzie aggiuntive:
- Diaria da convalescenza in aumento – € 100 – contributo annuale € 97
- Diaria da immobilizzazione in aumento – € 75 – contributo annuale € 91
- Inabilità temporanea da infortunio € 50 – Contributo annuale € 48 (€ 63 oltre i 65 anni)
- Inabilità temporanea da infortunio € 100 – Contributo annuale € 93 (€ 122 oltre i 65 anni)
- Inabilità temporanea da malattia € 50 – Contributo annuale € 117 (€ 184 oltre i 55 anni e fino a 65)
- Inabilità temporanea da malattia € 100 – Contributo annuale € 229 (€ 361 oltre i 55 anni e fino a 65)
- Rimborso spese mediche da infortunio in aumento € 7.500 – Contributo annuale € 32 (per opzioni 1B, 2B, 3B, EASY)
- Rimborso spese mediche da infortunio in aumento € 7.500 – Contributo annuale € 74 (per opzioni 1A, 2A, 3A)
- Supplemento premio per contagio H.I.V – Epatite B e C – somma assicurata € 50.000 – contributo annuale € 124
- Invalidità permanente specifica per il medico professionista – somma assicurata € 250.000 – contributo annuale € 246
IN QUALI CASI PUOI RICHIEDERLA
Puoi richiedere l’indennità di maternità nei seguenti casi:
- Quando sei in gravidanza o hai partorito, in un periodo compreso fra i due mesi precedenti la data presunta del parto fino a 180 giorni successivi alla data effettiva dello stesso.
- Quando hai avuto un’interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni).
- Quando entra nel tuo nucleo familiare il bambino che hai adottato o avuto in affidamento, purché il minore non abbia compiuto diciotto anni.
- Quando hai subito un aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni).
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità erogata dall’Ente, ai sensi della Legge n. 289/2003 e del D.Lgs. 151/2001, copre un periodo di venti settimane e si calcola nel seguente modo:
80% del reddito netto professionale del secondo anno precedente l’evento diviso per 12 moltiplicato per 5.
Esempio:
Se presenti la richiesta per una nascita avvenuta nel 2026, il calcolo sarà effettuato sul reddito netto professionale prodotto nel 2024 e dichiarato nel 2025.
Se nel secondo anno precedente l’evento non hai prodotto reddito (ad esempio perché neo iscritta) oppure il reddito risulta particolarmente basso, l’Ente corrisponde comunque l’importo minimo previsto per legge.
IMPORTI 2026
Per l’anno 2026:
- Importo minimo dell’indennità: € 6.045,52 lordi (al netto verrà applicata la ritenuta d’acconto del 20%).
- Importo massimo dell’indennità: € 30.227,60 lordi (pari a cinque volte il minimale).
INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (TRA TERZO E QUINTO MESE)
In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, verificatasi non prima del terzo mese e entro la conclusione del quinto mese, l’indennità è corrisposta nella misura pari all’80% di una mensilità del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente l’evento.
Per il 2026 l’importo minimo riconosciuto in tali casi è pari a € 1.209,10 lordi.
CHI NE HA DIRITTO
Possono richiedere il contributo:
- i pensionati ENPAP che si trovino in una condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche o private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano temporaneamente o permanentemente inabili e necessitino di assistenza domiciliare;
- gli iscritti attivi in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, il cui coniuge o familiare di primo grado fiscalmente a carico si trovi in condizione di non autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabilitazione e assistenza, ovvero sia colpito da inabilità temporanee o permanenti che necessitino di assistenza domiciliare.
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- stato di non autosufficienza;
- residenza permanente presso casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti;
- inabilità temporanea o permanente che comporti necessità di assistenza domiciliare per un periodo non inferiore a due mesi.
A COSA HAI DIRITTO
L’ENPAP riconosce un contributo economico a parziale copertura della spesa sostenuta per:
- la retta annuale di ricovero presso struttura;
- l’assistenza domiciliare.
Il contributo è riconosciuto sino a concorrenza dell’importo massimo mensile previsto dal bando relativo all’annualità di riferimento ed è determinato in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare, sulla base dei redditi dichiarati nell’anno precedente.
Nel caso in cui siano sostenute spese sia per assistenza diurna sia per assistenza notturna, il concorso nella spesa potrà essere riconosciuto per una sola delle due tipologie.
Entità del contributo annuo erogato in relazione alle classi di reddito imponibile dichiarato, nell’ultimo anno fiscalmente disponibile del beneficiario, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE:
Rapporto Classi di reddito/Contributi da erogare | |
Classi di reddito | Contributo annuo |
Fino a € 5.000,00 € 12.000,00 | € 12.000,00 |
Oltre € 5.000,00 – Fino a € 7.500,00 | € 11.000,00 |
Oltre € 7.500,00 – Fino a € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Oltre € 10.000,00 – Fino a € 12.500,00 | € 9.000,00 |
Oltre € 12.500,00 – Fino a € 15.000,00 | € 8.000,00 |
Oltre € 15.000,00 – Fino a € 17.500,00 | € 7.000,00 |
Oltre € 17.500,00 – Fino a € 20.000,00 | € 6.000,00 |
Oltre € 20.000,00 – Fino a € 22.500,00 | € 5.000,00 |
Oltre € 22.500,00 – Fino a € 25.000,00 | € 4.000,00 |
Oltre € 25.000,00 | € 3.000,00 |
- Contributo pensionati di vecchiaia
- Indennità di maternità
- Pacchetto maternità
- Contributo paternità e genitorialità
- Indennità di malattia o infortunio
- Assistenza sanitaria integrativa
- Assistenza inabili
- Assistenza per stato di bisogno
- Contributo Conciliazione Vita-Lavoro
- Contributo formazione professionale
- Contributo borse lavoro
- Progetto microcredito
- Contributo per mutui
- Assegni di studio
- Contributo per calamità naturali
- Contributo per spese funerarie
- Copertura temporanea caso morte
- Consulenza fiscale gratuita
- Convenzioni
- Patrocinio eventi
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’ENPAP qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare di lavorare oppure per compensare le limitate prestazioni della Cassa (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| l valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) | Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Pensione totalmente insufficiente per l’effetto combinato dell’aliquota bassa e dell’accesso al mercato del lavoro (si tratta di liberi professionisti laureati) non in giovane età (se inizio attività a 30 anni, occorre lavorare fino a 70 anni per avere gli anni massimi di contributi) |
| Non è prevista alcuna pensione minima | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Si potrebbe avere una invalidità gravissima ma comunque non perdere totalmente la capacità lavorativa generica e quindi non aver diritto a questo tipo di pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
Invalidità/Inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) | |
Invalidità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante viene decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. |