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ENPAM - Medici ospedalieri

MEDICI E ODONTOIATRI – FONDO GENERALE ENPAM

Chi ne fa parte:

Tutti i medici chirurghi e odontoiatri iscritti all’Albo professionale. In particolare:

  • Medici liberi professionisti (con studio privato o in strutture private)
  • Medici dipendenti pubblici del SSN (dirigenti, ospedalieri, universitari)
  • Medici dipendenti di strutture sanitarie private
  • Medici dipendenti pubblici che svolgono attività intramoenia (visite private in ospedale)
  • Medici con doppia attività (dipendenti pubblici o privati che esercitano anche la libera professione)
  • Odontoiatri liberi professionisti e dipendenti
  • Tirocinanti del corso in Medicina generale
  • Specializzandi

 

Il Medico: dipendente o libero professionista?

Come molte altre categorie di professionisti, anche i medici possono scegliere tra lavoro dipendente (nel settore pubblico o privato) e libera professione, oppure combinare entrambe le modalità. Tuttavia, solo ai dipendenti di strutture pubbliche è concesso di svolgere la cosiddetta “attività intramoenia”, e cioè di usufruire degli ambienti ospedalieri per visite o altre prestazioni private, senza aprire Partita IVA e con una contribuzione ridotta.

Naturalmente, a seconda dell’inquadramento, cambiano le aliquote dei contributi previdenziali, nonché le tipologie di versamenti da effettuare: quelli di Quota A sono fissi ed obbligatori per tutti i medici, con importi crescenti in relazione all’età anagrafica; quelli di Quota B, invece, si calcolano sui redditi derivanti dalla libera professione (oltre una certa soglia stabilita dall’ENPAM) o dalle suddette prestazioni intramoenia.

Nel mese successivo a quello dell’iscrizione all’Albo, ogni nuovo medico riceve, oltre ai codici necessari per la registrazione online, anche la richiesta dei contributi per il Fondo di Previdenza Generale di Quota A, che andranno versati nell’anno seguente rispetto a quello di riferimento (con bollettino unico o in 4 rate).

Se questi viene assunto come dipendente da un ente pubblico o da una struttura sanitaria privata, dovrà provvedere sia ai contributi ENPAM di Quota A, sia ai contributi previdenziali INPS, che tuttavia verranno trattenuti direttamente in busta paga e versati dal datore di lavoro. Se deciderà di operare da medico libero professionista, dovrà dotarsi di Partita IVA e versare anche i contributi ENPAM di Quota B con aliquota intera, dimezzata o ridotta applicata sul reddito professionale, a seconda che si tratti dell’attività principale o secondaria.

I contributi ENPAM di Quota B: come funzionano

Il contributo annuo minimo di Quota A è pari a € 1.961,00, ma sono previste riduzioni per i più giovani: € 291 fino a 30 anni, € 566 da 30 a 35 anni, € 1.062 da 35 a 40 anni.

Per la Quota B, i medici versano contributi calcolati sul reddito professionale netto, dopo aver sottratto una franchigia che varia in base all’età: € 5.247,00 fino a 40 anni e € 9.691,00 oltre i 40 anni.

Superata questa soglia, i medici sono tenuti a versare i contributi ENPAM di Quota B con aliquota:

  • Intera → 19,50% del reddito professionale netto, fino a € 140.000,00
  • Dimezzata → 9,75% del reddito professionale netto, fino a € 140.000,00
  • Ridotta → 2% del reddito professionale netto, fino a € 140.000,00
  • Per tutti: 1% sul reddito eccedente € 140.000,00

Esempi pratici:

Esempio 1 – Medico libero professionista under 40 con reddito di € 60.000

  • Franchigia: € 5.247 → Reddito imponibile: € 54.753
  • Contributo Quota B (19,50%): € 10.677

Esempio 2 – Medico over 40 con reddito di € 80.000, iscritto anche ad altro fondo

  • Franchigia: € 9.691 → Reddito imponibile: € 70.309
  • Contributo Quota B (9,75%): € 6.855

Esempio 3 – Medico con reddito di € 160.000

  • Sui primi € 140.000 (netti da franchigia): aliquota ordinaria
  • Sulla parte eccedente (€ 20.000): 1% = € 200

Aliquote ridotte ENPAM: chi ha diritto?

L’aliquota dimezzata (9,75%) spetta a chi contribuisce anche ad altre forme di previdenza obbligatoria: ospedalieri senza intramoenia, pensionati INPS/INPDAP/ENPAM, iscritti ai Fondi Speciali ENPAM. Chi la applica matura una pensione pari allo 0,28% per anno di contributi.

L’aliquota ridotta (2%) spetta ai tirocinanti in Medicina generale e ai dipendenti pubblici esclusivamente per le prestazioni intramoenia.

La domanda di ammissione alle aliquote ridotte va presentata direttamente all’ENPAM.

Attenzione: per medici con incarichi gestionali, direzione di struttura, gestione di budget, commissioni di gara o responsabilità su risorse pubbliche è opportuno verificare l’eventuale obbligo di polizza per responsabilità amministrativa e danno erariale previsto dalla Legge n. 1/2026. Approfondimento: clicca qui.

Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.

Si manifestano con comportamenti e simboli

Vuole essere considerato uno che:

  • vive nel grande mondo (un po’ misterioso) della medicina
  • è al servizio degli altri
  • merita rispetto e considerazione
  • è molto riservato
  • ha credibilità in assoluto
  • non può far parte della massa
  • si aggiorna continuamente
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa

Per gli anni successivi al 01/01/2012, la pensione è calcolata con il sistema contributivo

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché 
La pensione viene calcolata sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF Eventuali redditi non dichiarati sarebbero totalmente sprovvisti di copertura previdenziale
L’aliquota di rendimento è bassa (1,50%) e viene calcolata sulla media di tutti i redditi (seppure rivalutati) realizzati durante tutta le vita lavorativa Il Reddito Medio Pensionabile potrebbe essere inferiore all’ultimo reddito; l’aliquota di rendimento è bassa. Più tardi si inizia l’attività e meno anni di contributi si avranno all’età pensionabile con conseguenze negative sull’importo della pensione.
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché 
Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza
 
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché 
Invalidità – Non spetta Una invalidità parziale seria potrebbe pregiudicare l’attività o almeno ridurla con conseguenze economiche gravi
inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica Si potrebbe avere una invalidità senza per questo avere diritto alla pensione
È necessaria la cancellazione dall’Albo Non è possibile essere titolari dello studio: se si hanno figli vicini al termine degli studi, occorrerà rinunciare alla pensione e attendere il temine degli studi per permettergli di portare avanti l’attività
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando gli anni di contributi ad oggi aumentati di 10 Pur considerando il “regalo” di 10 anni di contributi, l’importo della pensione potrebbe essere pari al 35% del Reddito Medio Pensionabile (1.75% x 20 anni); oltre tutto, si è costretti a cancellarsi dall’Albo e quindi non si ha più alcuna fonte di guadagno
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché
Il calcolo della pensione viene effettuato abbattendo la pensione di inabilità in caso di superstiti inferiori a 3. La pensione spettante viene decurtata del 30% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. Difficile avere una pensione superiore al minimo (10 anni = 17,5% del RMP): come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei?
Fondo Sanitario Integrativo “Ombrello” – Cassa Galeno Family
Introduzione sintetica

L’Ombrello di Galeno è il fondo sanitario integrativo per medici e odontoiatri che assicura prestazioni sanitarie, odontoiatriche e di assistenza per non autosufficienza (LTC).
Le prestazioni sono garantite entro i limiti del Tariffario Galeno e i rimborsi sono soggetti a uno scoperto frontale del 19% salvo eccezioni specifiche (es. prestazioni in SSN, gravi mali, radioterapia pubblica, fertilità).

Il fondo si distingue inoltre per:

  • Copertura a vita intera anche oltre i 70 anni;
  • Impossibilità di disdetta unilaterale in caso di malattia;
  • Possibilità di estendere la copertura sanitaria a tutta la famiglia con un contributo che non varia in base al numero dei componenti;
  • Un circuito virtuoso che reinveste parte degli utili assicurativi nell’incremento delle posizioni previdenziali e nel finanziamento del piano “Cent’Anni”.
Parametri generali

Voce

Valore / Descrizione

Massimale principale (ricoveri e interventi)

€ 200.000 annui per nucleo

Massimale per gravi mali / grandi interventi

€ 350.000 annui per nucleo

Massimale extraricovero

€ 6.500 annui per nucleo

Massimale riabilitazione post-acuzie

€ 35.000 annui per nucleo

Scoperto frontale

19% sulle prestazioni a rimborso (non in SSN o convenzionate)

Diaria SSN

€ 150/giorno (ricovero) o € 80/giorno (day hospital) – max 180 gg/anno

Diaria post-ricovero per gravi mali

€ 75/giorno – max 30 gg/anno

LTC rendita automatica

€ 500/mese (rivalutabile)

Integrazione LTC opzionale

fino a € 2.000/mese aggiuntivi

Numero Verde convenzioni UniSalute

800.009611

Tabella sintetica delle principali prestazioni

Prestazione

Descrizione sintetica

Limiti / Massimali

Scoperti / Franchigie / Note

Ricovero e interventi chirurgici

Rimborso spese per ricovero da malattia o infortunio, incl. onorari e rette

€ 200.000 annui (elevati a € 350.000 per gravi mali)

Scoperto 19% su spese private o intramoenia

Ricovero in SSN o convenzionato

Se spese a carico SSN, erogata indennità sostitutiva

€ 150/notte o € 80 per day hospital

Nessuno scoperto

Extraricovero

Diagnostica, visite e terapie fuori ricovero

€ 6.500 annui per nucleo

Scoperto 19% – esclusi ticket SSN

Riabilitazione post-acuzie

Ricoveri riabilitativi intensivi o estensivi

€ 35.000 annui per nucleo

Scoperto 19%

Radioterapia pubblica

Diaria per seduta in struttura SSN

€ 40/seduta

Nessuno scoperto

Radioterapia privata

Rimborso per sedute in struttura privata – alcune prestazioni (radioterapia pubblica, chemioterapia, terapie domiciliari con evidenza scientifica) sono rimborsate al 100%

€ 15.000 annui per persona

Scoperto 19%

Terapie oncologiche e parrucche

Spese legate a malattie oncologiche

Limiti: € 1.000 parrucche, € 500 supporto psicologico

Scoperto 19%, ma non su radioterapia pubblica

Prevenzione oncologica

Screening mammografico, PSA, pap-test, ecografie, ecc.

€ 1.000/persona – max € 1.500/nucleo ogni 2 anni

Scoperto 19%

Prevenzione cardiovascolare e osteoporosi

Check-up annuale sindrome metabolica, MOC triennale

Nei limiti del tariffario

Scoperto 19%

Gravidanza e parto

Amniocentesi, villocentesi, test prenatali, ecografie e monitoraggi

Nei limiti del tariffario Galeno

Scoperto 19% (solo extra SSN)

Odontoiatria di base

Prevenzione e cure a tariffe convenzionate

Massimale dedicato per infortuni € 15.494

Scoperto 19% extra SSN

Trasporto sanitario / rimpatrio salma

Spese di trasporto in Italia o dall’estero

€ 3.000 per evento

Nessuno scoperto

LTC Rendita

Prestazione automatica in caso di non autosufficienza

€ 500/mese vitalizio rivalutabile

Nessuno scoperto (prestazione fissa)

LTC Integrazione

Aumento rendita fino a € 2.000/mese

Fino a € 30.000 annui

Nessuno scoperto (su base volontaria)

Introduzione

Cassa Galeno ha ideato il piano “Salvagente” per offrire ai medici e odontoiatri un sistema di protezione personale e familiare contro gli eventi più gravi della vita: malattia invalidante, infortunio e decesso.
Le coperture sono garantite tramite contratti collettivi, con capitali integrabili e vantaggi economici riservati agli iscritti alla cooperativa.

Punti di forza

  • Tutte le coperture 24h/24, anche per rischi extraprofessionali.
  • Estendibile ai familiari (anche minorenni).
  • Supervalutazioni dedicate ai medici per arti superiori e funzioni essenziali.
  • Contributi detraibili fiscalmente.
  • Nessuna disdetta unilaterale in caso di malattia.
  • Possibilità di integrare i capitali assicurati a costi contenuti.
Tabella sintetica delle prestazioni

Prestazione

Descrizione sintetica

Capitale / Limiti

Franchigie / Scoperti / Note

Invalidità Permanente da Malattia (IPM)

Liquidazione dell’intera somma assicurata in caso di invalidità > 50% dovuta a malattia

Capitale base minimo incluso: € 5.164 (singolo) / € 6.768 (nucleo) – integrabile fino a € 125.000

Nessuna franchigia in %, liquidazione totale oltre il 50%

Invalidità Permanente da Infortunio (IPI)

Indennizzo proporzionale alla percentuale di invalidità secondo Tabella INAIL, con meccanismo di supervalutazione Galeno

Capitale base minimo incluso: € 5.164 / € 6.768 – integrabile fino a € 520.000

Franchigia 3% (nessun indennizzo sotto 3%) – supervalutazione 24–50% → +50% – oltre 50% → intero capitale

Supervalutazione arti superiori

Percentuali maggiorate per lesioni che compromettono la capacità professionale del medico

Es. Pollice 60% (vs 28 INAIL); Indice 60% (vs 15 INAIL); Perdita voce 60%; Orecchio 25%

Percentuali sostitutive alle tabelle INAIL

Diaria Gesso

Indennità giornaliera per infortunio con immobilizzazione gessata

€ 52/giorno – max 60 giorni per evento / 100 giorni anno

Costo aggiuntivo: € 6/mese per assicurato

Morte per Infortunio

Capitale liquidato agli eredi in caso di decesso per infortunio

Capitale base incluso – integrabile fino a € 520.000

Cumulabile con la copertura “morte per ogni causa”

Morte per Ogni Causa

Capitale liquidato agli eredi qualunque sia la causa del decesso

Capitale base incluso – integrabile fino a € 520.000

In caso di morte da infortunio, si sommano i due capitali

Estensione Familiare

Tutte le coperture possono essere estese ai familiari (anche minorenni)

Stesso contributo per ciascun componente

Copertura completa come per il titolare

Detraibilità fiscale

I contributi per le garanzie “Salvagente” sono fiscalmente detraibili

Deduzione IRPEF ai sensi della normativa vigente

Avvertenze sintetiche
  • Le percentuali d’invalidità seguono le tabelle INAIL (D.P.R. 1124/1965), integrate dalle supervalutazioni Galeno per i medici.
  • Franchigia del 3% per invalidità lievi (nessun indennizzo sotto tale soglia).
  • In caso di invalidità da malattia > 50%, liquidazione totale del capitale assicurato.
  • Le coperture per morte e infortuni possono essere sommate in caso di decesso per infortunio.
  • Possibilità di incrementare i capitali (es. +€ 100.000 IP/Infortunio e Morte con € 14/mese; +€ 100.000 IPM con € 28/mese).
  • Tutte le garanzie sono gestite tramite contratti collettivi sottoscritti da Cassa Galeno, che ne assicura condizioni stabili nel tempo e copertura a vita del socio.
Introduzione sintetica

Il Salvadanaio di Galeno è l’area del risparmio previdenziale dedicata ai medici e odontoiatri soci della Cassa.
Nasce per permettere di accumulare capitale nei periodi di piena attività, con l’obiettivo di garantire una pensione integrativa stabile e rivalutata negli anni della vita post-professionale.

Struttura e finalità

Voce

Descrizione sintetica

Forme previdenziali

1.    Pensione integrativa medici (Salvadanaio UnipolSai – gestione separata “Fondicoll”)

2.    Fondo di previdenza complementare medici (AXA – Fondo “Previdenza per Te”)

Tipologia

Forma di risparmio assicurativo/previdenziale a premi unici rivalutabili (profilo misto assicurativo-previdenziale)

Gestione finanziaria

Collegata alla gestione separata Fondicoll (UnipolSai) a basso rischio, con rendimento medio atteso 2,5 – 3% annuo lordo

Durata convenzione

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 – rinnovabile tacitamente anno per anno

Capitale garantito

Tutti i premi versati (al netto dei caricamenti) sono protetti e garantiti a scadenza

Profilo di rischio

Basso, con gestione prudente a prevalenza obbligazionaria

Costi

Caricamenti 2% (su premi) – Spese di gestione 0,9% annue

Rendimenti attesi

2,5 – 3% lordo annuo, stabile nel tempo

Riscatto / Anticipazioni

Possibile riscattare fino al 90% dopo 5 anni / totale in caso di perdita dei requisiti associativi

Affrancazione

Totale o parziale al momento dell’ingresso nel piano Cent’Anni o della cessazione dell’attività

Introduzione sintetica

Tandem è il servizio di assistenza legale continuativa offerto ai soci di Cassa Galeno in collaborazione con l’avv. Andrea Atzori, specializzato in diritto sanitario, amministrativo e del lavoro.
È un sistema di tutela stragiudiziale gratuita e personalizzata, con agevolazioni economiche sulle cause giudiziarie.
Il servizio non è una polizza assicurativa, ma una consulenza legale diretta attiva tutto l’anno.

Struttura e contenuti principali

Area

Descrizione sintetica

Limiti / Condizioni

Costi / Agevolazioni

Pronto Soccorso Legale

Accesso diretto al legale per qualsiasi esigenza connessa all’attività professionale

Nessun limite al numero di richieste

Gratuito per i soci

Assistenza Stragiudiziale

Redazione di lettere, rilascio pareri orali e scritti, rapporti con strutture sanitarie, transazioni, prime indicazioni penali

Nessun limite di richieste

Gratuito per i soci

Assistenza Giudiziale

Difesa in giudizio per procedimenti civili, penali, amministrativi o del lavoro

Tariffe ridotte del 40% rispetto al valore medio previsto dal D.M. 55/2014

Sconto del 40% per soci Galeno

Tutela per eventi Covid-19

Supporto per richieste risarcitorie di pazienti o azioni verso strutture sanitarie per profili di responsabilità legati al Covid-19

Copertura retroattiva per fatti 2020–2021

Inclusa

Avvertenze sintetiche
  • La copertura assicurativa di tutela legale (famiglia e professione) non è più attiva dal 16/06/2021.
  • Per fatti insorti tra il 15/06/2020 e il 15/06/2021 resta valida la ultra-attività biennale della vecchia polizza.
  • Il servizio Tandem sostituisce la precedente copertura assicurativa, offrendo consulenza legale diretta e personalizzata.
  • In caso di assistenza giudiziale, le parcelle applicate seguono il D.M. 55/2014 – valore medio tariffario, ridotto del 40%.
  • Nessun limite al numero di contatti o richieste per il pronto soccorso o la consulenza stragiudiziale.
Sintesi operativa

Tipo di assistenza

Modalità di accesso

Costo per il socio

Stragiudiziale (pareri, lettere, consulenze)

E-mail / telefono / sportello Roma

Gratuita

Giudiziale (difesa in tribunale)

Su nomina del socio, con sconto D.M. 55/2014

–40% rispetto al tariffario medio

Pronto soccorso legale

Numero dedicato 378 3049198 – risposta entro 24h

Gratuito

Integrazione con polizze di tutela legale

Le prestazioni di difesa sono riconosciute secondo la tariffa scontata del 40% applicata dal legale convenzionato

Consente maggiore capienza del massimale

Introduzione sintetica

Il Paracadute Galeno è la copertura di Responsabilità Civile Professionale inclusa nel pacchetto multi-garanzia di Cassa Galeno.
Protegge i medici e gli odontoiatri dalle conseguenze economiche derivanti da colpa grave o lieve, sia in ambito pubblico che privato, e comprende una retroattività di 10 anni.
Dal 2024 la copertura è estesa anche ai medici in pensione che svolgono attività occasionale o pro bono, come prescrizioni o pareri non retribuiti.

Struttura e coperture principali

Ambito di attività

Tipologia di colpa coperta

Massimale

Franchigia

Note operative

Medici SSN (dipendenti o convenzionati)

Colpa grave

€1.000.000

Nessuna

Copre anche attività chirurgica svolta nel SSN

Medici in strutture private

Colpa grave e colpa lieve

€2.000.000

€1.000.000 (extra-contrattuale)

Include attività chirurgiche e consulenze

Medici liberi professionisti

Colpa grave e colpa lieve

€2.000.000

€1.000.000 (contrattuale)

Esclusi i casi di ostetricia e ginecologia (non compresi nella convenzione base)

MMG e Pediatri di libera scelta

Colpa grave e colpa lieve per attività clinica verso i propri pazienti in convenzione

€1.000.000

Nessuna

Valida solo per attività clinica diretta

Medici in quiescenza (pensionati)

Attività occasionale o pro bono (pareri, prescrizioni, primo soccorso deontologico)

€ 500.000

Nessuna

Estensione automatica dal 2024

Caratteristiche generali

Voce

Descrizione sintetica

Decorrenza automatica

Inclusa nel contributo associativo Galeno dal 1° gennaio 2019

Pregressa (retroattività)

10 anni

Validità territoriale

Italia e UE (per attività svolta nel rispetto della normativa italiana)

Help Desk RC Professionale

rc@cassagaleno.it
Numero Verde 800.999.383

Documentazione copertura

L’help desk fornisce attestazioni di copertura su richiesta delle strutture sanitarie

Normativa di riferimento

Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) – guida gratuita disponibile per i soci

Avvertenze sintetiche
  • Copertura valida anche per colpa grave (caso tipico dei medici SSN).
  • Le attività in strutture private o in libera professione prevedono copertura per colpa grave e lieve ma con franchigia di € 1.000.000.
  • La garanzia segue la normativa Gelli-Bianco e si coordina con le coperture assicurative obbligatorie del datore di lavoro.
  • Nessuna franchigia e massimale dedicato per medici in pensione che rilasciano prescrizioni o pareri pro bono.
  • È disponibile un help desk tecnico-legale per chiarimenti normativi, sinistri e documentazione.

Chi è assicurato

Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

Inabilità temporanea

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)

Invalidità permanente

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:

  • Tabella delle menomazioni.
  • Tabella indennizzo danno biologico.

Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:

  • Tabella dei coefficienti.

Calcolo Prestazione IP

Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:

• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.

• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)

• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Tabella riassuntiva cumulo tra reddito da lavoro e pensioni di invalidità inabilità e ai superstiti
Tipo di prestazioneReddito da lavoroAnni di contribuzioneDecurtazione della pensione

Assegno ordinario
di invalidità settore
Privati ed Autonomi

DipendenteNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Altre prestazioni
di invalidità
Pubblico Impiego
DipendenteMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Pensione di inabilitàDipendente o AutonomoNon influenteIntera. La prestazione è incumulabile con
qualsiasi reddito da lavoro
Pensione ai superstitiDipendente o AutonomoNon influenteRiduzione del 25%, 40% o del 50%
dell’assegno a seconda rispettivamente se il
reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM
Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui)
Tavola 1
CLASSE DI ETÀ
Grado di
menomazione
permanente %
Punto
Inail
   Fino a 20
21 – 25
26 -30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
66 e oltre
6
€1.430 €8.584 €8.154 €7.811 €7.382 €6.953 €6.438 €5.923 €5.407 €4.807 €4.206 €3.862
7
€1.518 €10.628 €10.096 €9.671 €9.140 €8.608 €7.971 €7.333 €6.695 €5.951 €5.207 €4.782
8
€1.605 €12.845 €12.202 €11.688 €11.046 €10.404 €9.633 €8.863 €8.092 €7.193 €6.294 €5.780
9
€1.692 €15.236 €14.474 €13.865 €13.103 €12.341 €11.427 €10.513 €9.598 €8.532 €7.465 €6.856
10
€1.780 €17.802 €16.912 €16.200 €15.309 €14.419 €13.351 €12.283 €11.215 €9.969 €8.723 €8.010
11
€1.955 €21.506 €20.431 €19.571 €18.495 €17.420 €16.130 €14.839 €13.549 €12.043 €10.538 €9.678
12
€2.129 €25.557 €24.279 €23.256 €21.979 €20.701 €19.167 €17.634 €16.100 €14.311 €12.522 €11.500
13
€2.304 €29.961 €28.463 €27.264 €25.766 €24.268 €22.470 €20.673 €18.875 €16.778 €14.680 €13.482
14
€2.479 €34.709 €32.974 €31.586 €29.850 €28.115 €26.032 €23.949 €21.867 €19.437 €17.007 €15,619
15
€2.654 €39.813 €37.822 €36.230 €34.239 €32.248 €29.860 €27.471 €25.082 €22.295 €19.508 €17.916
Tavola 2 Per il calcolo della rendita, dobbiamo sommare due quote: Quota A
Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita
Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro
16 €1.220,83 33 €3.540,41 50 €7.325,00 67 €11.353,74 84 €14.466,86
17 €1.342,91 34 €3.723,54 51 €7.569,16 68 €11.536,86 85 €14.649,99
18 € 1.465,00 35 € 3.906,67 52 € 7.813,33 69 € 11.719,99 86 € 14.833,11
19 €1.587,08 36 €4.089,79 53 €8.057,50 70 €11.903,12 87 €15.016,24
20 €1.709,17 37 €4.272,91 54 €8.301,66 71 €12.086,24 88 €15.199,36
21 €1.831,24 38 €4.456,04 55 €8.545,83 72 €12.269,36 89 €15.382,49
22 €1.953,33 39 €4.639,17 56 €8.790,00 73 €12.452,49 90 €15.565,61
23 €2.075,41 40 €4.883,33 57 €9.034,15 74 €12.635,62 91 €15.748,74
24 €2.197,50 41 €5.127,50 58 €9.278,32 75 €12.818,74 92 €15.931,86
25 €2.319,58 42 €5.371,67 59 €9.522,49 76 €13.001,86 93 €16.114,99
26 €2.441,67 43 €5.615,83 60 €9.766,65 77 €13.184,99 94 €16.298,11
27 €2.563,74 44 €5.860,00 61 €10.010,82 78 €13.368,12 95 €16.481,24
28 €2.685,83 45 €6.104,17 62 €10.254,99 79 €13.551,24 96 €16.664,36
29 €2.807,91 46 €6.348,33 63 €10.499,15 80 €13.734,36 97 €16.847,49
30 €2.991,04 47 €6.592,50 64 €10.743,32 81 €13.917,49 98 €17.030,61
31 €3.174,17 48 €6.836,67 65 €10.987,49 82 €14.100,61 99 €17.213,74
32 €3.357,29 49 €7.080,83 66 €11.170,62 83 €14.283,74 100 €17.396,86

Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione

   Dal          Al            Coefficiente     
16% 20% 0,4
21% 25% 0,5
26% 35% 0,6
36% 50% 0,7
51% 70% 0,8
71% 85% 0,9
86% 100% 1

Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600

Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17

Rendita ai superstiti

È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

A CHI SPETTA

Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.

Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale

I REQUISITI

I requisiti alla base della prestazione sono:

  1. nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
  2. figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
  3. figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
  4. figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  5. genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.

DURATA E DECORRENZA

La durata della prestazione è:

  1. CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
  2. FIGLI:
    1. fino al 18° anno di età tutti i figli;
    2. fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
    3. fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
    4. fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  3. GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.

La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.

PAGAMENTO

In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:

  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
  • In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.

La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.

Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)

Esempio di rendita:

Coniuge – € 18.811

Un Figlio – € 7.524

Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962