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ENPALS - Sportivi professionisti

Soppresso dal 2012 e trasferito all’INPS

In base alla legge 23-03-1981, n. 91, vengono considerati sportivi professionisti:

  • Gli atleti
  • Gli allenatori
  • I direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici

Che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.

L’attività a titolo oneroso ricorre quando costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, a meno che la prestazione, oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure i cinque giorni ogni mese oppure trenta giorni ogni anno ( in questo caso si qualifica come lavoratore autonomo).

Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.

Si manifestano con comportamenti e simboli

Vuole essere considerato uno che:

  • si distingue
  • ha successo
  • merita
  • ha professionalità
  • è stimato, ammirato
  • è affermato
  • è unico
  • lotta per affermarsi e per rimanere sulla cresta dell’onda
  • ama la semplicità
  • piace
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa

SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)

Le considerazioni sui limiti della previdenza obbligatoria e sulle relative conseguenze si aggravano in presenza di lavoratori appartenenti ai gruppi A e B in quanto lavoratori a tempo determinato

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’ENPALS/INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché 
La pensione si ottiene solo a 67 anni (uomo/donna)Si potrebbe essere costretti ad abbandonare l’attività prima dell’età pensionabile e non si avrebbe diritto ad alcuna pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o PIP) perché 

Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vitaI coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè

L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativaVengono penalizzaticoloro che hanno una breve carriera, l’importo della pensione potrebbe essere irrisorio
Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo)Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà
Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionisticiNessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale che, rispetto al reddito di uno sportivo di successo, può rappresentare solo una piccola percentuale

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché

Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazioneIl potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza
 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché 

Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66%Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66%
Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa genericaNessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività

La pensione è prevista a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa specifica

Pur avendo diritto alla pensione, l’importo potrebbe essere totalmente insufficiente

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché

invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributiCon meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché

Invalidità–  Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc)

Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure
 
 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché

Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributiNessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora

Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti.

L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei?

Pensione di invalidità specifica

La particolare prestazione è riservata ad alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, di età non inferiore ai 30 anni, i quali abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale.

La differenza tra l’assegno d’invalidità generica e pensione d’invalidità specifica sta appunto nella diversa valutazione delle condizioni del lavoratore. Nel primo caso (invalidità generica) è richiesto uno stato invalidante che riduca per oltre i 2/3 la capacità lavorativa generica. Nel secondo caso (invalidità specifica) lo stato invalidante può essere riconosciuto anche quando la capacità lavorativa generica risulti ridotta in misura inferiore al 67%, ma comunque in misura tale che non consenta la prosecuzione dell’attività specifica.

“La lacerazione dei legamenti muscolari di una gamba non costituisce di per sé stato invalidante tale da ridurre oltre i 2/3 la capacità di un “normale” lavoratore (anche del settore dello spettacolo), ma è più che sufficiente per il riconoscimento dell’invalidità “specifica” nei confronti di una ballerina.”

La particolare prestazione è riferita alle seguenti categorie:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • figuranti e indossatori;
  • artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
  • tersicorei e ballerini.

La pensione di invalidità specifica è riconosciuta a condizione che il richiedente:

  1. abbia raggiunto il trentesimo anno di età;
  2. abbia perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
  3. possa far valere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’ENPALS;
  4. possa far valere almeno 600 contributi giornalieri, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
  5. e che i contributi minimi (di cui alla precedente numero  4) risultino versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell’invalidità specifica.

Note sui gruppi e sull’eguaglianza dei contributi

Le categorie dei lavoratori dello spettacolo si dividono in 3 gruppi (A,B,C Vedi “Chi ne fa parte”)

Il requisito dell’annualità contributiva si realizza con almeno:

  • 90 giornate (gruppo A)
  • 260 giornate (gruppo B e sportivi professionisti)
  • 312 giornate (gruppo C)

La retribuzione giornaliera pensionabile massima è pari a

  • € 828,00 per il regime retributivo
  • € 363,84 (119.650,00 : 312) per il regime contributivo

Retribuzioni più elevate possono dare più retribuzioni giornaliere pensionabili.

Le retribuzioni giornaliere superiori a € 828,00 determinano più giornate contributive in base al seguente schema:

Fino a 2 = 1 – Fino a 5 = 2 – Fino a 8 = 3 – Fino a 11 = 4

Fino a 15 = 5 – Fino a 19 = 6 – Fino a 22 = 7 – oltre 23 = 8

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Giorni di contribuzione accreditati
da Euro ad Euro Euro
828,01 1.656,00 828,00 1
1.656,01 4.140,00 1.656,00 2
4.140,01 6.624,00 2.484,00 3
6.624,01 9.108,00 3.312,00 4
9.108,01 11.592,00 4.140,00 5
11.592,01 14.904,00 4.968,00 6
14.904,01 18.216,00 5.796,00 7
18.216,01 in poi 6.624,00 8

Anni di contributi
N. Giornate Minime
Gr. A (90) Gr. B (260) Gr. C (312)
5 310 671,4 805.7
10 619,8 1.342,8 1.611,4
15 929,6 2.014,2 2.417
20 1.239,5 2.685,6 3.222,7
35 2.169,1 4.699,8 5.639,7
40 2.479 5.371,2 6.445,4

Invalidità Specifica

Valida solo per i gruppo C, nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9

Requisiti minimi

Invalidità: Perdita assoluta e permanente della capacità di guadagno alle sue attitudini nella propria professione abituale e prevalente

Contributi: 5 (600 giornate di cui 120 nell’ultimo triennio)

Età minima: 30 anni

Criterio di calcolo:

Come pensione di vecchiaia in quanto, agli anni di contributi versati, si aggiungono gli anni che avrebbe potuto versare fino all’età pensionabile per la pensione di vecchiaia

Chi è assicurato

Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

Inabilità temporanea

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)

Invalidità permanente

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:

  • Tabella delle menomazioni.
  • Tabella indennizzo danno biologico.

Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:

  • Tabella dei coefficienti.

Calcolo Prestazione IP

Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:

• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.

• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)

• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Tabella riassuntiva cumulo tra reddito da lavoro e pensioni di invalidità inabilità e ai superstiti
Tipo di prestazioneReddito da lavoroAnni di contribuzioneDecurtazione della pensione

Assegno ordinario
di invalidità settore
Privati ed Autonomi

DipendenteNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Altre prestazioni
di invalidità
Pubblico Impiego
DipendenteMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Pensione di inabilitàDipendente o AutonomoNon influenteIntera. La prestazione è incumulabile con
qualsiasi reddito da lavoro
Pensione ai superstitiDipendente o AutonomoNon influenteRiduzione del 25%, 40% o del 50%
dell’assegno a seconda rispettivamente se il
reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM
Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui)
Tavola 1
CLASSE DI ETÀ
Grado di
menomazione
permanente %
Punto
Inail
   Fino a 20
21 – 25
26 -30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
66 e oltre
6
€1.430 €8.584 €8.154 €7.811 €7.382 €6.953 €6.438 €5.923 €5.407 €4.807 €4.206 €3.862
7
€1.518 €10.628 €10.096 €9.671 €9.140 €8.608 €7.971 €7.333 €6.695 €5.951 €5.207 €4.782
8
€1.605 €12.845 €12.202 €11.688 €11.046 €10.404 €9.633 €8.863 €8.092 €7.193 €6.294 €5.780
9
€1.692 €15.236 €14.474 €13.865 €13.103 €12.341 €11.427 €10.513 €9.598 €8.532 €7.465 €6.856
10
€1.780 €17.802 €16.912 €16.200 €15.309 €14.419 €13.351 €12.283 €11.215 €9.969 €8.723 €8.010
11
€1.955 €21.506 €20.431 €19.571 €18.495 €17.420 €16.130 €14.839 €13.549 €12.043 €10.538 €9.678
12
€2.129 €25.557 €24.279 €23.256 €21.979 €20.701 €19.167 €17.634 €16.100 €14.311 €12.522 €11.500
13
€2.304 €29.961 €28.463 €27.264 €25.766 €24.268 €22.470 €20.673 €18.875 €16.778 €14.680 €13.482
14
€2.479 €34.709 €32.974 €31.586 €29.850 €28.115 €26.032 €23.949 €21.867 €19.437 €17.007 €15,619
15
€2.654 €39.813 €37.822 €36.230 €34.239 €32.248 €29.860 €27.471 €25.082 €22.295 €19.508 €17.916
Tavola 2 Per il calcolo della rendita, dobbiamo sommare due quote: Quota A
Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita
Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro
16 €1.220,83 33 €3.540,41 50 €7.325,00 67 €11.353,74 84 €14.466,86
17 €1.342,91 34 €3.723,54 51 €7.569,16 68 €11.536,86 85 €14.649,99
18 € 1.465,00 35 € 3.906,67 52 € 7.813,33 69 € 11.719,99 86 € 14.833,11
19 €1.587,08 36 €4.089,79 53 €8.057,50 70 €11.903,12 87 €15.016,24
20 €1.709,17 37 €4.272,91 54 €8.301,66 71 €12.086,24 88 €15.199,36
21 €1.831,24 38 €4.456,04 55 €8.545,83 72 €12.269,36 89 €15.382,49
22 €1.953,33 39 €4.639,17 56 €8.790,00 73 €12.452,49 90 €15.565,61
23 €2.075,41 40 €4.883,33 57 €9.034,15 74 €12.635,62 91 €15.748,74
24 €2.197,50 41 €5.127,50 58 €9.278,32 75 €12.818,74 92 €15.931,86
25 €2.319,58 42 €5.371,67 59 €9.522,49 76 €13.001,86 93 €16.114,99
26 €2.441,67 43 €5.615,83 60 €9.766,65 77 €13.184,99 94 €16.298,11
27 €2.563,74 44 €5.860,00 61 €10.010,82 78 €13.368,12 95 €16.481,24
28 €2.685,83 45 €6.104,17 62 €10.254,99 79 €13.551,24 96 €16.664,36
29 €2.807,91 46 €6.348,33 63 €10.499,15 80 €13.734,36 97 €16.847,49
30 €2.991,04 47 €6.592,50 64 €10.743,32 81 €13.917,49 98 €17.030,61
31 €3.174,17 48 €6.836,67 65 €10.987,49 82 €14.100,61 99 €17.213,74
32 €3.357,29 49 €7.080,83 66 €11.170,62 83 €14.283,74 100 €17.396,86

Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione

   Dal          Al            Coefficiente     
16% 20% 0,4
21% 25% 0,5
26% 35% 0,6
36% 50% 0,7
51% 70% 0,8
71% 85% 0,9
86% 100% 1

Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600

Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17

Rendita ai superstiti

È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

A CHI SPETTA

Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.

Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale

I REQUISITI

I requisiti alla base della prestazione sono:

  1. nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
  2. figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
  3. figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
  4. figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  5. genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.

DURATA E DECORRENZA

La durata della prestazione è:

  1. CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
  2. FIGLI:
    1. fino al 18° anno di età tutti i figli;
    2. fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
    3. fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
    4. fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  3. GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.

La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.

PAGAMENTO

In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:

  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
  • In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.

La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.

Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)

Esempio di rendita:

Coniuge – € 18.811

Un Figlio – € 7.524

Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962