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ENPAPI – Infermieri professionali

Fanno parte della categoria tutti gli infermieri professionali che svolgono la professione senza vincolo di subordinazione.

Gli/le infermieri/e che esercitano la libera professione, sia in forma individuale sia associata, hanno l’obbligo, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività, di iscriversi alla Gestione Principale dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI).

Alla Gestione Separata ENPAPI devono obbligatoriamente iscriversi Infermieri/e, Assistenti Sanitari/e e Infermieri/e Pediatrici/che che, nello svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali, percepiscono redditi derivanti dall’attività libero professionale svolta mediante:

  • Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  •  contratto a progetto;
  •  mini CO.CO.CO. 

Rientrano nell’obbligo di iscrizione tutte le attività attribuite al/la professionista in ragione della sua particolare competenza, anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione, e pertanto anche:

  • i/le componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,
  • i/le componenti gli organi di amministrazione e controllo degli OPI, qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo, anche sotto forma di collaborazione, con obbligo di iscrizione ad ENPAPI (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),
  • le attività di docenza. L’attività di docenza si configura infatti come attività tipica dell’Infermiere/a, così come stabilito dall’art.1, comma 4, del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 (Profilo professionale dell’Infermiere), che dispone che “L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”. Gli/le Infermieri/e, gli/le Infermieri/e Pediatrici/e e gli/le Assistenti Sanitari/e (inclusi i/le lavoratori/trici dipendenti autorizzati/e dalla propria struttura) che effettuino attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, con contratti a progetto, collaborazioni continuate e coordinative o contratti di collaborazione non abituale (cd. mini co.co.co.) sono anch’essi destinatari della riforma.

Le uniche forme di prestazioni occasionali che non prevedono l’assoggettamento dei redditi derivati a ENPAPI sono quelle prive dei requisiti di abitualità e di professionalità.

L’entità e la struttura della contribuzione, nonché il riparto tra lavoratore/trice e Committente, sono equiparate a quelle previste per i/le Collaboratori/trici iscritti/e alla Gestione Separata INPS.

Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.

Si manifestano con comportamenti e simboli.

Vuole essere considerato uno che:

  • è preparato professionalmente
  • è responsabile
  • svolge un lavoro socialmente utile
  • sa capire il prossimo

Aggiornato febbraio 2026 Fonti: Enpapi Emapi  

Il Regolamento Generale di Assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 26 settembre 2012, prevede l’adozione annuale di uno o più Bandi per la disciplina degli interventi assistenziali indirizzati agli iscritti e pensionati ENPAPI e, dove esplicitamente indicato, ai loro familiari nonché ai titolari di trattamento di pensione ai superstiti.

Assistenza Sanitaria integrativa

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica è uno degli enti associati che ha aderito alla copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa, pur non erogando la copertura stessa in forma collettiva ai propri iscritti. 
E’ pertanto prevista la possibilità per i Professionisti Enpapi di poter attivare la garanzia di base “A” ed, eventualmente anche una delle due garanzie integrative “B”, a titolo individuale e volontario.

Le Principali caratteristiche della Garanzia BASE A:

  • Massimale: € 500.000 anno/nucleo familiare
  • Franchigia e scoperto:
    Struttura sanitaria/personale medico ambedue convenzionati: franchigia € 1.000
    Strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa: franchigia di € 1.500 per sinistro e uno scoperto pari al 20% con un massimo di € 6.000 a carico dell’assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto.
  • Indennità sostitutiva: nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 120 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì annettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.
  • Ricoveri/Day Hospital (pre e post intervento): indennità di € 50 al giorno
  • Ricoveri/Day Hospital/M.A.C. (terapie successive a ricoveri per GEM): indennità di € 50 al giorno
  • Accessi ambulatoriali per terapie oncologiche: indennità di € 50 al giorno
  • Ricoveri per cure palliative: indennità di € 50 al giorno
  • Prestazioni Extra Ospedaliere: è previsto un massimale di € 1.000 per anno assicurativo per prestazioni extraospedaliere (alta diagnostica radiologica e terapie, come da elenco)
  • Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero: massimale di € 10.000 per nucleo familiare/anno assicurativo per le prestazioni odontoiatriche puntualmente elencate.
  • Accesso a tariffario agevolato: è previsto un tariffario convenzionato per le prestazioni non rientranti in tale Garanzia “A” ed effettuate in strutture convenzionate. Si tratta di prestazioni dentarie, ospedaliere ed extraospedaliere, fisioterapiche e riabilitative.

Le Principali caratteristiche della Garanzia B Smart:

  • Massimale di € 250.000 anno/nucleo familiare
  • Franchigia e scoperto per tutte le prestazioni inerenti al ricovero, se effettuato presso strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa, è prevista una franchigia di € 1.500 per sinistro e scoperto pari al 20% con un massimo di € 4.500 a carico dell’assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto.
    In rete (struttura sanitaria e personale medico ambedue convenzionati) opera una franchigia fissa di € 1.000.
  • Indennità sostitutiva nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 150 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì annettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.
  • Prevenzione dentaria annuale operante una volta l’anno per ciascun componente del nucleo familiare assicurato, prevede una visita di controllo con ablazione del tartaro da effettuare presso gli studi convenzionati previa prenotazione.
  • Check-up B smart per il solo iscritto caponucleo (o per un componente del nucleo familiare cui sia stata estesa la copertura B Smart, se l’iscritto usufruisce del check up A2 attivato dal proprio Ente).

Le Principali caratteristiche della Garanzia B Plus:

  • Massimale di € 300.000 anno/nucleo familiare
  • Franchigia e scoperto per tutte le prestazioni inerenti al ricovero, se effettuato presso strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa, è prevista una franchigia di € 1.500 per sinistro e scoperto pari al 20% con un massimo di € 4.500 a carico dell’assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto.
    In rete (struttura sanitaria e personale medico ambedue convenzionati) opera una franchigia fissa di € 1.000.
  • Indennità sostitutiva nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 150 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì annettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.
  • Extra-ospedaliere e domiciliari: prestazioni di alta diagnostica radiologica e terapie, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, cure fisioterapiche e riabilitative.
  • Check-up B Plus: per il solo iscritto caponucleo (o per un componente del nucleo familiare cui sia stata estesa la copertura B Plus, se l’iscritto usufruisce del check up A2 attivato dal proprio Ente).
  • Prevenzione dentaria annuale: operante una volta l’anno per ciascun componente del nucleo familiare assicurato, prevede una visita di controllo con ablazione del tartaro da effettuare presso gli studi convenzionati previa prenotazione.
  • Cure e protesi dentarie da infortunio.
Polizza Infortuni Volontaria

È una Copertura modulare volontaria, si può scegliere una tra le quattro Garanzie di base dedicate al singolo Professionista oppure una tra le quattro Garanzie di base dedicate al Professionista e alla sua famiglia.

La Convenzione è stipulata tra EMAPI e AIG Europe S.A e non viene attivata automaticamente dagli enti previdenziali in quanto di natura volontaria.

Si può inoltre abbinare alla Garanzia scelta una o più opzioni aggiuntive.

Per il professionista:

OpzioneMorteIPDiariaRimborso spese MedicheContributo solo professionista
Easy A€ 100.000€ 100.000€ 7.500€ 160
1 A€ 150.000€ 200.000

Convalescenza € 100 die

Immobilizzazione € 75 die

€ 281
2 A€ 300.000€ 400.000

Convalescenza € 100 die

Immobilizzazione € 75 die

€ 597
3 A€ 500.000€ 500.000

Convalescenza € 100 die

Immobilizzazione € 75 die

€ 914

Per il professionista e il nucleo familiare

OpzioneMorteIPDiariaRimborso spese MedicheContributo professionista + nucleo
EasyB€ 100.000€ 100.000€ 7.500€ 251
1 B€ 150.000€ 200.000

Convalescenza € 100 die

Immobilizzazione € 75 die

€ 7.500€ 529
2 B€ 300.000€ 400.000

Convalescenza € 100 die

Immobilizzazione € 75 die

€ 15.000€ 1.086
3 B€ 500.000€ 500.000

Convalescenza € 100 die

Immobilizzazione € 75 die

€ 20.000€ 1.901

Garanzie aggiuntive:

  • Diaria da convalescenza in aumento – € 100 – contributo annuale € 97
  • Diaria da immobilizzazione in aumento – € 75 – contributo annuale € 91
  • Inabilità temporanea da infortunio € 50 – Contributo annuale € 48 (€ 63 oltre i 65 anni)
  • Inabilità temporanea da infortunio € 100 – Contributo annuale € 93 (€ 122 oltre i 65 anni)
  • Inabilità temporanea da malattia € 50 – Contributo annuale € 117 (€ 184 oltre i 55 anni e fino a 65)
  • Inabilità temporanea da malattia € 100 – Contributo annuale € 229 (€ 361 oltre i 55 anni e fino a 65)
  • Rimborso spese mediche da infortunio in aumento € 7.500 – Contributo annuale € 32 (per opzioni 1B, 2B, 3B, EASY)
  • Rimborso spese mediche da infortunio in aumento € 7.500 – Contributo annuale € 74 (per opzioni 1A, 2A, 3A)
  • Supplemento premio per contagio H.I.V – Epatite B e C – somma assicurata € 50.000 – contributo annuale € 124
  • Invalidità permanente specifica per il medico professionista – somma assicurata € 250.000 – contributo annuale € 246
intervento in caso di stato di bisogno

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:

a) sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia o infortunio

b) decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge e ai figli minori o ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte

c) malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato o di appartenenti al nucleo familiare del medesimo e a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti

d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi

L’ACCERTAMENTO

L’effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della stessa.

Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.

BENEFICIARI

L’intervento economico può essere erogato a favore:

– dell’iscritto contribuente in via esclusiva, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del verificarsi dell’evento, nei casi previsti all’art. 1, lettere a), c) e d);

– del coniuge e dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l’accesso alla pensione indiretta o di reversibilità ENPAPI nel caso previsto all’art. 1, lettera b).

 MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’importo è determinato in relazione alla fattispecie oggetto di tutela. In particolare:

a) con riferimento agli interventi per stato di bisogno di cui all’art.1, lett. a) e d), il sussidio è calcolato utilizzando il medesimo criterio applicato, nel calcolo dell’indennità di malattia, agli iscritti, non titolari di trattamento pensionistico, che svolgono in via esclusiva l’attività libero professionale; in casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dall’iscritto può aumentare l’importo calcolato fino al massimo erogabile;

b) con riferimento agli interventi per stato di bisogno di cui all’art. 1, lettere b) e c), il sussidio viene stabilito, per ogni singolo caso, dal Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dall’iscritto all’atto della presentazione dell’istanza.

Per le diverse fattispecie la misura dell’importo non potrà essere inferiore ad euro 2.500,00 e superiore ad euro 12.000,00.

intervento straordinario in caso di calamità naturali

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi per le seguenti fattispecie:

in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, occorso nell’anno 2025, causato da calamità naturali riconosciuto con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, con rilevante incidenza sul bilancio familiare per la necessità di farvi fronte con esborsi urgenti e non differibili, né ordinariamente sostenibili secondo l’apprezzamento del Consiglio di amministrazione;

in favore dei professionisti iscritti che prestino attività nell’ambito delle operazioni poste in essere dall’Associazione CIVES – Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – in favore delle popolazioni residenti nelle aree colpite.

L’ACCERTAMENTO

Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda.

BENEFICIARI  

L’intervento economico può essere erogato a favore degli iscritti contribuenti in via esclusiva, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del verificarsi dell’evento.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Beneficiari lettera a):
il Consiglio di Amministrazione determina caso per caso la misura del sussidio riconosciuto, in relazione alle esigenze dell’interessato ed alle disponibilità economiche  dell’Ente. L’importo sarà compreso tra un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 10.000,00.
Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.
Il contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

Beneficiari lettera b):
l’attività svolta dagli iscritti per mezzo dell’associazione CIVES è retribuita dall’Ente mediante emissione di un’apposita fattura. L’importo rimborsato verrà determinato in relazione alle giornate lavorative fornite. L’indennità giornaliera si otterrà dividendo per 360 il reddito assoggettato a contribuzione presso l’Ente per l’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’attività. All’importo così determinato si applicherà la percentuale del 60% che identificherà l’importo giornaliero rimborsabile.

L’importo di € 60.000,00 costituisce il massimale di reddito per il calcolo dell’indennità giornaliera. In  caso di assenza del reddito, la base di calcolo di riferimento è stabilito in € 10.000,00.

Il sussidio viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

indennità di malattia

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, occorsi nell’anno 2025, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi, né per periodi già indennizzati.

L’indennità di malattia non è cumulabile con l’indennità di maternità per la copertura degli stessi periodi temporali.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, anche se svolgono contemporaneamente un lavoro dipendente a tempo parziale, a condizioni che l’orario di lavoro non superi la metà del tempo pieno. E’ necessario che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa all’Ente al momento dell’evento. In caso di traumi che richiedano accesso al pronto soccorso o interventi chirurgici, l’anzianità di iscrizione richiesta e di almeno un anno alla data dell’evento.

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti contribuenti volontari.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità lorda giornaliera si calcola, applicando la percentuale del 16% all’importo che si ottiene dividendo il massimale contributivo, relativo all’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’evento, per 365.

Per gli iscritti contribuenti, che svolgono contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, ovvero titolari di trattamento pensionistico, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.

contributo per spese funebri

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo per le spese funebri sostenute nell’anno 2025, in occasione del decesso di iscritti o pensionati.

Il contributo può essere altresì erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Generale per l’erogazione delle prestazioni di assistenza.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.

BENEFICIARI

In caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, possono usufruire del contributo per spese funebri i soggetti di seguito indicati:

gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;

gli aventi diritto a prosecuzione della pensione indiretta o di reversibilità;

i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;

il coniuge senza diritto a pensione ed il convivente more uxorio.

Gli iscritti e i pensionati contribuenti dell’Ente possono beneficiare del contributo previsto dal secondo comma dell’art. 1, nel caso in cui se ne verifichi la condizione.

Il contributo può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

 MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il contributo è pari all’importo delle spese sostenute, e documentate dal richiedente e comunque non superiore ad euro 4.000,00. Il limite massimo del contributo erogabile, nell’ipotesi di commorienza, è pari ad euro 8.000,00. Nel corso dell’anno 2026 si può usufruire di un solo contributo per spese funebri ed il contributo non è cumulabile con altri benefici erogati da Enti diversi, aventi titolo nel medesimo evento.

trattamento economico speciale

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l’erogazione di trattamenti economici speciali.

L’ACCERTAMENTO

L’attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di domanda da parte dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del sussidio e avere diritto al rinnovo:

a) gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità e titolari di pensione di inabilità ENPAPI;

b) gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità e titolari di pensione di inabilità in cumulo con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata in ENPAPI.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il trattamento economico speciale assicura, unitamente alle prestazioni previdenziali percepite da Enti pubblici e privati, una erogazione complessiva non superiore ad € 1.000,00 lordi su base mensile, per 12 mesi.

L’eventuale rinnovo del beneficio potrà avvenire su delibera del Consiglio di Amministrazione e dietro presentazione di apposita domanda.

Eventuali variazioni degli importi a titolo di prestazione previdenziale, percepiti da Enti pubblici e privati, nel periodo di erogazione del beneficio assistenziale, comporteranno il ricalcolo del trattamento economico speciale per il periodo di competenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Il sussidio mensile, in presenza di più beneficiari nel medesimo nucleo familiare, non può superare un importo pari ad € 2.000,00.

sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l’erogazione di contributi a copertura delle spese effettivamente sostenute per figli a carico portatori di handicap con malattie invalidanti inerenti alla diagnosi.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private. Tra le spese sono ricompresi i soli veicoli adattati in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

La richiesta del contributo può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

L’ACCERTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e, sulla base della sola  documentazione allegata, delibera l’eventuale attribuzione del beneficio.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del sussidio gli iscritti contribuenti con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del 31 dicembre 2025, che svolgano esclusivamente attività libero professionale, con a carico figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 50% delle spese sostenute per un importo massimo, nell’anno, non superiore a € 6.000,00.

La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta in relazione alla medesima voce di spesa, ad eccezione delle spese sanitarie.

sussidio per protesi terapeutiche

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione nei limiti dei fondi disponibili di sussidi a copertura delle spese sostenute per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche.

Il sussidio può essere richiesto per importi complessivi di spesa superiori ad euro 500,00, sostenuti nell’annualità 2025, con esclusione delle spese che abbiano mere finalità estetiche.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata; provvede quindi all’erogazione degli interventi deliberati.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del 31 dicembre 2025. Condizione necessaria per l’erogazione è aver versato, nell’anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 60% delle spese sostenute e comunque per un importo massimo di euro 2.000,00.

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

sussidio per asilo nido

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi a copertura delle spese sostenute per rette di asili nido.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025, in favore di iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del 31 dicembre 2025.

Nel corso dell’anno solare 2026 il contributo non è cumulabile con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Lo stanziamento previsto per l’anno 2026 è pari ad euro 25.000,00.

L’ACCERTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e sulla base della sola documentazione allegata determina  la graduatoria.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del 31 dicembre 2025. Condizione necessaria per l’erogazione è aver versato, nell’anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 60% delle spese sostenute a titolo di retta.

contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo a copertura delle spese sostenute dall’iscritto o pensionato, o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato, per l’acquisto di libri di testo scolastici o universitari.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025, in favore di iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa all’Ente alla data del 31 dicembre 2025.

Nel corso dell’anno solare 2026 il contributo non è cumulabile con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Lo stanziamento previsto per l’anno 2026 è pari ad euro 10.000,00.

L’ACCERTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e sulla base della sola documentazione allegata determina la graduatoria.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del 31 dicembre 2025. Condizione necessaria per l’erogazione è aver versato, nell’anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 100% delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo scolastici o universitari.

Borse di Studio

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l’erogazione di borse di studio riservate:

agli iscritti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;

agli iscritti che abbiano conseguito un Master, di I o II livello in Infermieristica, presso una struttura universitaria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;

ai figli di iscritti o pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di maturità o la Laurea, triennale o magistrale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

Lo stanziamento previsto per l’anno 2026 è pari ad euro 40.000,00.

REQUISITI

Possono partecipare:

gli iscritti all’Ente non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione continuativa all’Ente e che abbiano conseguito la Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche con votazione non inferiore a 100/110 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;

gli iscritti all’Ente non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione continuativa all’Ente e che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;

i figli di professionisti iscritti ad ENPAPI che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione continuativa all’Ente, di titolari di pensione a carico dell’Ente ovvero aventi titolo, in caso di morte dell’iscritto o del pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità che abbiano conseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025:

il Diploma di Maturità con votazione non inferiore a 80/100 ovvero

la Laurea con votazione non inferiore a 100/110.

BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Le borse di studio per l’anno 2026 sono così suddivise:

6 borse di studio di euro 1.500,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito la Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche;

10 borse di studio di euro 1.000,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica;

8 borse di studio di euro 500,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di Maturità;

8 borse di studio di euro 1.000,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea triennale;

6 borse di studio di euro 1.500,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea magistrale (II livello o ciclo unico).

Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
Trattiamo congiuntamente tali professionisti poiché, appartenendo alla stessa CASSA di previdenza, presentano le medesime caratteristiche e criticità.

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’ENPAPI qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare di lavorare (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché

Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT)Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché

Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vitaI coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché

L’aliquota contributiva è bassa (16% del reddito professionale)

L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa

Pensione totalmente insufficiente per l’effetto combinato dell’aliquota bassa e dell’accesso al mercato del lavoro non in giovane età (se inizio attività a 25 anni, occorre lavorare fino a 65 anni – anche se donna – per avere gli anni massimi di contributi)
Non è prevista alcuna pensione minimaColoro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà
Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionisticiNessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché

Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazioneIl potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza
 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché 

Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66%Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66%;
Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa genericaSi potrebbe avere una invalidità gravissima ma comunque non perdere totalmente la capacità lavorativa generica e quindi non aver diritto a questo tipo di pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché

invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributiCon meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture (circa 85%) della pensione di invalidità (pari a circa il 15% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché

Invalidità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

 

L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc)

 

Inabilità –  Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure
 
 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché

Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi.Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora

Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

La pensione spettante viene decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti.

L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei?