ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio
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Analisi previdenza
L’iscrizione all’ENASARCO è obbligatoria per tutti i Consulenti Finanziari dal momento in cui si iscrivono all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
NB: i Consulenti Finanziari sono obbligatoriamente iscritti all’INPS commercianti.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- ha grinta, determinazione
- ama le sfide, non teme il rischio
- affronta con dinamicità le situazioni
- ha mentalità vincente
- è orientato al profitto
- non dipende
- sa decidere
- conosce la vita
- non ha tempo da perdere
POLIZZA infortuni e malattia per tutti gli iscritti (Polizza collettiva infortuni e malattia di PosteAssicura)
La copertura prevede due tipi di garanzie – “A” e “B” – riservate alle seguenti categorie di iscritti:
- Garanzia A – Riservata agli iscritti in attività, alla data dell’evento, per i quali le aziende preponenti accantonano il Firr presso Enasarco (in applicazione degli Accordi Economici Collettivi in vigore). La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene conferito il mandato di agenzia.
- Garanzia B – Riservata agli iscritti in attività, alla data dell’evento, con un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori relativo all’ultimo triennio.
Le differenze tra Garanzia A e Garanzia B riguardano l’entità delle somme assicurate per le diverse coperture e le due garanzie in più sotto riportate per la Garanzia B.
Coperture per Garanzia A e Garanzia B
- Indennità da INTERVENTO CHIRURGICO a seguito di malattia
- Indennità d RICOVERO senza intervento chirurgico
- Indennità di DEGENZA DOMICILIARE a seguito di infortunio e malattia
- Capitale in caso di MORTE a seguito di Infortunio
- Capitale in caso di INVALIDITA’ PERMANENTE s seguito di Infortunio
Coperture solo per Garanzia B:
- Massimale di € 45.000,00 per rimborso spese in caso Grandi Interventi chirurgici (elencati in contratto) a seguito di Infortunio e Malattia (scoperto 10% con minimo € 1.500,00)
- Indennità Parto DI € 575,00
Link Condizioni di Assicurazione
https://www.enasarco.it/wp-content/uploads/2020/04/estratto_delle_condizioni_della_polizza_.pdf
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
Oltre a questa pensione ENASARCO spetta anche la “pensione INPS Commercianti”; le due pensioni sommate necessitano comunque di integrazione per le stesse ragioni sotto riportate.
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’ENASARCO qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare di lavorare (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| Anni pre 2004 La pensione viene calcolata solo fino al limite del massimale provvigionale Anni post 2003 Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) L’aliquota contributiva è contenuta e si applica sulle provvigioni con il limite del massimale provvigionale | Il massimale provvigionale potrebbe essere inferiore alle provvigioni realmente percepite. Parte del reddito potrebbe essere totalmente ininfluente ai fini previdenziali Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione I redditi oltre il limite max sono scoperti ma poiché oltre il massimale non vi è obbligo contributivo, si liberano risorse per una previdenza personale ed individuale |
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| L’importo della pensione è condizionato dai limiti contributivi versati durante tutta la vita lavorativa | Non sempre l’attività di agente di commercio viene svolta per tutta la vita lavorativa: gli anni di contributi potrebbero essere pochi |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66%; |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica e rinunciare a qualsiasi contratto | Impossibilità di godere delle provvigioni ricorrenti a meno di rinunciare alla pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa Poter avere un capitale o una rendita per integrare la scarsa pensione di invalidità/inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari (a patto che possano) | |
Invalidità – Il calcolo della pensione viene effettuato applicando una percentuale di riduzione (pari al grado di invalidità) all’importo della pensione di inabilità NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 25 – 30 anni di contributi. |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi. | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante viene decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 – 25 anni di contributi. La pensione spettante viene ulteriormente decurtata se il coniuge ha un reddito lordo superiore a 20.000 € circa |