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INPDAP - Dipendenti statali, personale militare - Forze Armate

Soppresso dal 2012 e trasferito all’INPS

Personale militare appartenente a Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare.

Chi ne fa parte:

  • Ufficiali con funzioni di comando
  • Comandanti di reparto/base/nave
  • Responsabili uffici amministrativi
  • Economi militari
  • Ufficiali addetti a gare e acquisti
  • Responsabili gestione mezzi e infrastrutture
  • Sottufficiali con responsabilità di magazzino
  • Responsabili rendicontazione missioni

Attenzione: per i soggetti con gestione di risorse pubbliche è opportuno verificare l’eventuale obbligo di polizza per responsabilità amministrativa e danno erariale (Legge n. 1/2026). Approfondimento: clicca qui.

Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto;

Vanno rispettate e non smentite.

Si manifestano con comportamenti e simboli.

Vuole essere considerato uno che:
si distingue

  • ha successo
  • merita
  • ha professionalità
  • è stimato, ammirato
  • è affermato
  • è unico
  • lotta per affermarsi e per rimanere sulla cresta dell’onda
  • ama la semplicità
  • piace
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa

SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPDAP/INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché 
Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT)Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché 

Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vitaI coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè

L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativaVengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi in qualità di dipendenti e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi
Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo)Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà
Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionisticiNessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché

Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazioneIl potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza
 

 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché 

Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66%Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66%
inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa genericaNessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché

invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributiCon meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché

invalidità–  Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc)

Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure
 
 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché

Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributiNessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora

Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

NB: non è prevista alcuna pensione minima

La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti.

L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei?
Causa di servizio

Il sistema della c.d. “causa di servizio”

È un sistema alternativo all’INAIL, per le Forze Armate e le Forze di Pubblica Sicurezza vittime del servizio vengono riconosciuti:

  1. Pensione Privilegiata:
    • ordinaria:  Solo in presenza di patologie ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A (vedi sotto). La pensione privilegiata non è una pensione o una rendita che si aggiunge alla pensione ordinaria (come nell’INAIL), ma un miglioramento (un privilegio, appunto) che migliora la pensione cui il lavoratore ha diritto.
    • ai superstiti: ai superstiti del dipendente deceduto in attività per cause di servizio, è attribuito per la durata di un triennio dal decesso un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di 1a categoria e successivamente la pensione privilegiata di reversibilità (diminuita in percentuale in base ai superstiti: 60% solo coniuge, 80% coniuge e orfano, 100% coniuge e più orfani, etc).
    • di reversibilità: ai superstiti del dipendente deceduto, in pensione per infermità dipendente da causa di servizio.
  2. Equo Indennizzo: Consiste in una somma di denaro corrisposta “una tantum” Per tutte le patologie dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla tabella A o alla Tabella B, in valore ascendente a seconda delle categorie. (vedi sotto)  L’equo indennizzo è ridotto del 50% in caso di contestuale ottenimento della pensione privilegiata.)

Criterio di calcolo:

Pensione privilegiata: 100% della Retribuzione Media Pensionabile, per invalidità inferiori alla 1a categoria la percentuale del 100% scende di un 10% per ogni categoria inferiore fino al 30% della 8a categoria

Equo indennizzo: 1a categoria – due volte importo dello stipendio tabellare; 2a categoria – 92% dell’importo stabilito per la prima categoria; 3a categoria – 75% dell’importo stabilito per la prima categoria; 4a categoria – 61% dell’importo stabilito per la prima categoria; 5a categoria – 44% dell’importo stabilito per la prima categoria; 6a categoria – 27% dell’importo stabilito per la prima categoria; 7a categoria – 12% dell’importo stabilito per la prima categoria; 8a categoria – 96% dell’importo stabilito per la prima categoria; Tabella B – 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

Causa di servizio tabella A e categorie

Tabella causa di servizio A: nella causa di servizio A sono comprese le infermità per causa di servizio con determinate percentuali, in particolare:

  • 1° categoria (100-80%);
  • 2° categoria (80-75%);
  • 3° categoria (75-70%);
  • 4° categoria (70-60%);
  • 5° categoria (60-50%);
  • 6° categoria (50-40%);
  • 7° categoria (40-30%);
  • 8° categoria (30-20%).

 

Causa di servizio tabella B: grado invalidante dal 20 al 10%

La Tabella causa di servizio B:  che attiene a casi di infermità entro il 20%. In questo contesto, non si applica più la suddivisione in categorie, per cui, è dovuta l’una tantum. In sostanza, la prestazione previdenziale si esaurisce nel versamento unico di una somma di denaro.

Piano Sanitario

Le Forze Armate (Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare) possono contare su un piano sanitario integrativo tramite la Cassa Previline Assistance. Il Piano Basic è a carico del Ministero della Difesa.

Esiste la possibilità, con premio a carico del Dipendente, di estendere la copertura ai familiari e di ampliare la copertura con il Piano Sanitario Plus, sia per sé sia per i familiari.


RSM (Rimborso Spese Mediche)

Massimale/Capitale/Limite

Franchigia/Scoperto

Ricoverocon/senza intervento chirurgico (solo per i grandi interventi chirurgici e legravi malattie presenti in elenco)


€250.000/anno




€ 3.000 instrutture non convenzionate


Spese pre epost ricovero

Entro ilmassimale 150 giorni prima e dopo il ricovero


Accompagnatorevitto e pernotto (solo per ricovero con intervento chirurgico)

Entro ilmassimale € 50/giorno per 30 giorni


Trasportosanitario

Entro ilmassimale € 2.000/anno (€ 4.000/anno se all’estero)


Indennitàsostitutiva

€ 120/giornomax 90 giorni


DecessoAssicurato e rimpatrio salma

€ 5.000 unatantum + € 1.500 se decesso all’estero per spese di rimpatrio salma


Altaspecializzazione

€ 3.000/anno

Ticket 100%

€ 100

Prestazionispecialistiche ambulatoriali o domiciliari

€ 1.000/anno

Ticket 100%

€ 50

Ricovero percure oncologiche

€ 10.000 unatantum

0,01% min €50 in strutture convenzionate

0,01% min. €80 in strutture non convenzionate

Cureodontoiatriche da infortunio

€ 2.500/anno





Ticket 100%

10% instrutture convenzionate

20% min. €100 in strutture non convenzionate

Trattamentifisioterapici e riabilitativi

€ 500/anno



Ticket 100%

5% instrutture convenzionate

10% instrutture non convenzionate

Check Uppreventivi

Max una voltaall’anno presso strutture convenzionate


Protesidentarie ed interventi di implantologia da infortunio

€ 4.000/anno(max € 800 per ogni elemento di protesi)



Cure dentarieda infortunio

€ 3.000/anno

PIANO SANITARIO PLUS come ampliamento del Piano Basic (A CARICO DELL’ASSISTITO)


RSM (Rimborso Spese Mediche)

Massimale/Capitale/Limite

Franchigia/Scoperto

Ricoverocon/senza intervento chirurgico (anche oltre grandi interventi e gravimalattie)


€500.000/anno il resto come piano Base




20% min. €1.500 in strutture non convenzionate


Partonaturale

€ 5.000/anno


Parto Cesareo

€ 8.000/anno


Laser/tecarterapia a scopo fisioterapico e oftalmologico

€ 1.000/anno


CureOdontoiatriche, Terapie Conservative, Protesi

Odontoiatriche,Ortodonzia e Prestazioni Diagnostiche di tipo

Odontoiatricoe Ortodontico

€ 2.500





Ticket 100%

50%

Familiare a carico € 97,50/anno (Piano Basic 2, stesse prestazioni Piano Basic)


Dipendenti inAusiliaria del Ministero della Difesa

PersonaleMilitare in quiescenza del Ministero della Difesa

Familiari acarica dei suddetti

(Piano Basic3)

€ 150/annoper ogni assicurato

PIANO PLUS DIPENDENTI Forze Armate (adesione volontaria facoltativa contributo a carico dell’assistito pari a € 1350/anno per ogni assicurato estendibile anche al nucleo familiare se già scelto Piano Basic 2. 

Mutua Nazionale

MUTUA NAZIONALE (Società di Mutuo Soccorso)

riservata ai Dipendenti Pubblici e delle Forze Armate con contributo a carico del dipendente.

Esistono delle convenzioni attive con alcuni enti come ministeri, associazioni civili, Cral, ecc. Convenzioni


RSM (Rimborso SpeseMediche)

SMART

PLUS

PREMIUM

Rimborso ticket

100%

100%

100%

Visite specialistiche eaccertamenti

€ 1.000


€ 2.500


€ 3.500


Rimborso ricovero (per anno)

€ 50.000


€ 130.000


€ 180.000


Diaria sostitutiva

€ 150/g max 60gg


€ 200/g max 90gg


€ 300/g max 90gg


Alta diagnostica

€ 2.500


€ 5.000


€ 7.500


Invio ambulanza e/o medico adomicilio

X

3 volte l’anno

3 volte l’anno

Cure dentarie da infortunio

X

X

€ 2.500


Contributo una tantuminvalidità infortunio


X

X

€ 1.500


Contributo mensile invaliditàinfortuni

X

X

€ 750/mese per 6 mesi


Alta diagnostica animaledomestico

X

X

€ 200


CONTRIBUTO per singolo

€ 514/anno


€ 754/anno


€ 994/anno


CONTRIBUTO per nucleofamiliare

€ 718/anno


€ 1114/anno


€ 1486/anno

Chi è assicurato

Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

Inabilità temporanea

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)

Invalidità permanente

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:

  • Tabella delle menomazioni.
  • Tabella indennizzo danno biologico.

Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:

  • Tabella dei coefficienti.

Calcolo Prestazione IP

Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:

• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.

• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)

• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Tabella riassuntiva cumulo tra reddito da lavoro e pensioni di invalidità inabilità e ai superstiti
Tipo di prestazioneReddito da lavoroAnni di contribuzioneDecurtazione della pensione

Assegno ordinario
di invalidità settore
Privati ed Autonomi

DipendenteNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Altre prestazioni
di invalidità
Pubblico Impiego
DipendenteMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Pensione di inabilitàDipendente o AutonomoNon influenteIntera. La prestazione è incumulabile con
qualsiasi reddito da lavoro
Pensione ai superstitiDipendente o AutonomoNon influenteRiduzione del 25%, 40% o del 50%
dell’assegno a seconda rispettivamente se il
reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM
Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui)
Tavola 1
CLASSE DI ETÀ
Grado di
menomazione
permanente %
Punto
Inail
   Fino a 20
21 – 25
26 -30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
66 e oltre
6
€1.430 €8.584 €8.154 €7.811 €7.382 €6.953 €6.438 €5.923 €5.407 €4.807 €4.206 €3.862
7
€1.518 €10.628 €10.096 €9.671 €9.140 €8.608 €7.971 €7.333 €6.695 €5.951 €5.207 €4.782
8
€1.605 €12.845 €12.202 €11.688 €11.046 €10.404 €9.633 €8.863 €8.092 €7.193 €6.294 €5.780
9
€1.692 €15.236 €14.474 €13.865 €13.103 €12.341 €11.427 €10.513 €9.598 €8.532 €7.465 €6.856
10
€1.780 €17.802 €16.912 €16.200 €15.309 €14.419 €13.351 €12.283 €11.215 €9.969 €8.723 €8.010
11
€1.955 €21.506 €20.431 €19.571 €18.495 €17.420 €16.130 €14.839 €13.549 €12.043 €10.538 €9.678
12
€2.129 €25.557 €24.279 €23.256 €21.979 €20.701 €19.167 €17.634 €16.100 €14.311 €12.522 €11.500
13
€2.304 €29.961 €28.463 €27.264 €25.766 €24.268 €22.470 €20.673 €18.875 €16.778 €14.680 €13.482
14
€2.479 €34.709 €32.974 €31.586 €29.850 €28.115 €26.032 €23.949 €21.867 €19.437 €17.007 €15,619
15
€2.654 €39.813 €37.822 €36.230 €34.239 €32.248 €29.860 €27.471 €25.082 €22.295 €19.508 €17.916
Tavola 2 Per il calcolo della rendita, dobbiamo sommare due quote: Quota A
Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita
Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro
16 €1.220,83 33 €3.540,41 50 €7.325,00 67 €11.353,74 84 €14.466,86
17 €1.342,91 34 €3.723,54 51 €7.569,16 68 €11.536,86 85 €14.649,99
18 € 1.465,00 35 € 3.906,67 52 € 7.813,33 69 € 11.719,99 86 € 14.833,11
19 €1.587,08 36 €4.089,79 53 €8.057,50 70 €11.903,12 87 €15.016,24
20 €1.709,17 37 €4.272,91 54 €8.301,66 71 €12.086,24 88 €15.199,36
21 €1.831,24 38 €4.456,04 55 €8.545,83 72 €12.269,36 89 €15.382,49
22 €1.953,33 39 €4.639,17 56 €8.790,00 73 €12.452,49 90 €15.565,61
23 €2.075,41 40 €4.883,33 57 €9.034,15 74 €12.635,62 91 €15.748,74
24 €2.197,50 41 €5.127,50 58 €9.278,32 75 €12.818,74 92 €15.931,86
25 €2.319,58 42 €5.371,67 59 €9.522,49 76 €13.001,86 93 €16.114,99
26 €2.441,67 43 €5.615,83 60 €9.766,65 77 €13.184,99 94 €16.298,11
27 €2.563,74 44 €5.860,00 61 €10.010,82 78 €13.368,12 95 €16.481,24
28 €2.685,83 45 €6.104,17 62 €10.254,99 79 €13.551,24 96 €16.664,36
29 €2.807,91 46 €6.348,33 63 €10.499,15 80 €13.734,36 97 €16.847,49
30 €2.991,04 47 €6.592,50 64 €10.743,32 81 €13.917,49 98 €17.030,61
31 €3.174,17 48 €6.836,67 65 €10.987,49 82 €14.100,61 99 €17.213,74
32 €3.357,29 49 €7.080,83 66 €11.170,62 83 €14.283,74 100 €17.396,86

Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione

   Dal          Al            Coefficiente     
16% 20% 0,4
21% 25% 0,5
26% 35% 0,6
36% 50% 0,7
51% 70% 0,8
71% 85% 0,9
86% 100% 1

Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600

Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17

Rendita ai superstiti

È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

A CHI SPETTA

Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.

Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale

I REQUISITI

I requisiti alla base della prestazione sono:

  1. nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
  2. figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
  3. figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
  4. figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  5. genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.

DURATA E DECORRENZA

La durata della prestazione è:

  1. CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
  2. FIGLI:
    1. fino al 18° anno di età tutti i figli;
    2. fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
    3. fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
    4. fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  3. GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.

La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.

PAGAMENTO

In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:

  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
  • In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.

La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.

Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)

Esempio di rendita:

Coniuge – € 18.811

Un Figlio – € 7.524

Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962