INPDAP - Dipendenti statali, personale militare - Forze Armate
Soppresso dal 2012 e trasferito all’INPS
-
Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
Personale militare appartenente a Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare.
Chi ne fa parte:
- Ufficiali con funzioni di comando
- Comandanti di reparto/base/nave
- Responsabili uffici amministrativi
- Economi militari
- Ufficiali addetti a gare e acquisti
- Responsabili gestione mezzi e infrastrutture
- Sottufficiali con responsabilità di magazzino
- Responsabili rendicontazione missioni
Attenzione: per i soggetti con gestione di risorse pubbliche è opportuno verificare l’eventuale obbligo di polizza per responsabilità amministrativa e danno erariale (Legge n. 1/2026). Approfondimento: clicca qui.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto;
Vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli.
Vuole essere considerato uno che:
si distingue
- ha successo
- merita
- ha professionalità
- è stimato, ammirato
- è affermato
- è unico
- lotta per affermarsi e per rimanere sulla cresta dell’onda
- ama la semplicità
- piace
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPDAP/INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) | Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi in qualità di dipendenti e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Nessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
invalidità– Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? |
Il sistema della c.d. “causa di servizio”
È un sistema alternativo all’INAIL, per le Forze Armate e le Forze di Pubblica Sicurezza vittime del servizio vengono riconosciuti:
- Pensione Privilegiata:
- ordinaria: Solo in presenza di patologie ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A (vedi sotto). La pensione privilegiata non è una pensione o una rendita che si aggiunge alla pensione ordinaria (come nell’INAIL), ma un miglioramento (un privilegio, appunto) che migliora la pensione cui il lavoratore ha diritto.
- ai superstiti: ai superstiti del dipendente deceduto in attività per cause di servizio, è attribuito per la durata di un triennio dal decesso un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di 1a categoria e successivamente la pensione privilegiata di reversibilità (diminuita in percentuale in base ai superstiti: 60% solo coniuge, 80% coniuge e orfano, 100% coniuge e più orfani, etc).
- di reversibilità: ai superstiti del dipendente deceduto, in pensione per infermità dipendente da causa di servizio.
- Equo Indennizzo: Consiste in una somma di denaro corrisposta “una tantum” Per tutte le patologie dipendenti da causa di servizio ascrivibili alla tabella A o alla Tabella B, in valore ascendente a seconda delle categorie. (vedi sotto) L’equo indennizzo è ridotto del 50% in caso di contestuale ottenimento della pensione privilegiata.)
Criterio di calcolo:
Pensione privilegiata: 100% della Retribuzione Media Pensionabile, per invalidità inferiori alla 1a categoria la percentuale del 100% scende di un 10% per ogni categoria inferiore fino al 30% della 8a categoria
Equo indennizzo: 1a categoria – due volte importo dello stipendio tabellare; 2a categoria – 92% dell’importo stabilito per la prima categoria; 3a categoria – 75% dell’importo stabilito per la prima categoria; 4a categoria – 61% dell’importo stabilito per la prima categoria; 5a categoria – 44% dell’importo stabilito per la prima categoria; 6a categoria – 27% dell’importo stabilito per la prima categoria; 7a categoria – 12% dell’importo stabilito per la prima categoria; 8a categoria – 96% dell’importo stabilito per la prima categoria; Tabella B – 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.
Causa di servizio tabella A e categorie
Tabella causa di servizio A: nella causa di servizio A sono comprese le infermità per causa di servizio con determinate percentuali, in particolare:
- 1° categoria (100-80%);
- 2° categoria (80-75%);
- 3° categoria (75-70%);
- 4° categoria (70-60%);
- 5° categoria (60-50%);
- 6° categoria (50-40%);
- 7° categoria (40-30%);
- 8° categoria (30-20%).
Causa di servizio tabella B: grado invalidante dal 20 al 10%
La Tabella causa di servizio B: che attiene a casi di infermità entro il 20%. In questo contesto, non si applica più la suddivisione in categorie, per cui, è dovuta l’una tantum. In sostanza, la prestazione previdenziale si esaurisce nel versamento unico di una somma di denaro.
Le Forze Armate (Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare) possono contare su un piano sanitario integrativo tramite la Cassa Previline Assistance. Il Piano Basic è a carico del Ministero della Difesa.
Esiste la possibilità, con premio a carico del Dipendente, di estendere la copertura ai familiari e di ampliare la copertura con il Piano Sanitario Plus, sia per sé sia per i familiari.
| RSM (Rimborso Spese Mediche) |
Massimale/Capitale/Limite |
Franchigia/Scoperto |
|---|---|---|
Ricoverocon/senza intervento chirurgico (solo per i grandi interventi chirurgici e legravi malattie presenti in elenco) |
€250.000/anno |
€ 3.000 instrutture non convenzionate |
Spese pre epost ricovero |
Entro ilmassimale 150 giorni prima e dopo il ricovero |
|
Accompagnatorevitto e pernotto (solo per ricovero con intervento chirurgico) |
Entro ilmassimale € 50/giorno per 30 giorni |
|
Trasportosanitario |
Entro ilmassimale € 2.000/anno (€ 4.000/anno se all’estero) |
|
Indennitàsostitutiva |
€ 120/giornomax 90 giorni |
|
DecessoAssicurato e rimpatrio salma |
€ 5.000 unatantum + € 1.500 se decesso all’estero per spese di rimpatrio salma |
|
Altaspecializzazione |
€ 3.000/anno Ticket 100% |
€ 100 |
Prestazionispecialistiche ambulatoriali o domiciliari |
€ 1.000/anno Ticket 100% |
€ 50 |
Ricovero percure oncologiche |
€ 10.000 unatantum |
0,01% min €50 in strutture convenzionate 0,01% min. €80 in strutture non convenzionate |
Cureodontoiatriche da infortunio |
€ 2.500/anno Ticket 100% |
10% instrutture convenzionate 20% min. €100 in strutture non convenzionate |
Trattamentifisioterapici e riabilitativi |
€ 500/anno Ticket 100% |
5% instrutture convenzionate 10% instrutture non convenzionate |
Check Uppreventivi |
Max una voltaall’anno presso strutture convenzionate |
|
Protesidentarie ed interventi di implantologia da infortunio |
€ 4.000/anno(max € 800 per ogni elemento di protesi) |
|
Cure dentarieda infortunio |
€ 3.000/anno |
PIANO SANITARIO PLUS come ampliamento del Piano Basic (A CARICO DELL’ASSISTITO)
RSM (Rimborso Spese Mediche) |
Massimale/Capitale/Limite |
Franchigia/Scoperto |
|---|---|---|
Ricoverocon/senza intervento chirurgico (anche oltre grandi interventi e gravimalattie) |
€500.000/anno il resto come piano Base |
20% min. €1.500 in strutture non convenzionate |
Partonaturale |
€ 5.000/anno |
|
Parto Cesareo |
€ 8.000/anno |
|
Laser/tecarterapia a scopo fisioterapico e oftalmologico |
€ 1.000/anno |
|
CureOdontoiatriche, Terapie Conservative, Protesi Odontoiatriche,Ortodonzia e Prestazioni Diagnostiche di tipo Odontoiatricoe Ortodontico |
€ 2.500 Ticket 100% |
50% |
Familiare a carico € 97,50/anno (Piano Basic 2, stesse prestazioni Piano Basic)
Dipendenti inAusiliaria del Ministero della Difesa PersonaleMilitare in quiescenza del Ministero della Difesa Familiari acarica dei suddetti (Piano Basic3) |
€ 150/annoper ogni assicurato |
PIANO PLUS DIPENDENTI Forze Armate (adesione volontaria facoltativa contributo a carico dell’assistito pari a € 1350/anno per ogni assicurato estendibile anche al nucleo familiare se già scelto Piano Basic 2.
MUTUA NAZIONALE (Società di Mutuo Soccorso)
riservata ai Dipendenti Pubblici e delle Forze Armate con contributo a carico del dipendente.
Esistono delle convenzioni attive con alcuni enti come ministeri, associazioni civili, Cral, ecc. Convenzioni
RSM (Rimborso SpeseMediche) |
SMART |
PLUS |
PREMIUM |
|---|---|---|---|
Rimborso ticket |
100% |
100% |
100% |
Visite specialistiche eaccertamenti |
€ 1.000 |
€ 2.500 |
€ 3.500 |
Rimborso ricovero (per anno) |
€ 50.000 |
€ 130.000 |
€ 180.000 |
Diaria sostitutiva |
€ 150/g max 60gg |
€ 200/g max 90gg |
€ 300/g max 90gg |
Alta diagnostica |
€ 2.500 |
€ 5.000 |
€ 7.500 |
Invio ambulanza e/o medico adomicilio |
X |
3 volte l’anno |
3 volte l’anno |
Cure dentarie da infortunio |
X |
X |
€ 2.500 |
Contributo una tantuminvalidità infortunio |
X |
X |
€ 1.500 |
Contributo mensile invaliditàinfortuni |
X |
X |
€ 750/mese per 6 mesi |
Alta diagnostica animaledomestico |
X |
X |
€ 200 |
CONTRIBUTO per singolo |
€ 514/anno |
€ 754/anno |
€ 994/anno |
CONTRIBUTO per nucleofamiliare |
€ 718/anno |
€ 1114/anno |
€ 1486/anno |
Chi è assicurato
Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 18.811
Un Figlio – € 7.524
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962