INPS – Consulenti di direzione, di formazione, formatori e professionisti senza cassa
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Consulenti di direzione
Rientrano in questa categoria i professionisti che svolgono attività di consulenza strategica, organizzativa, gestionale o direzionale a favore di imprese ed enti, in forma autonoma e abituale, con partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza una Cassa previdenziale professionale dedicata.
Attenzione: per quanto riguarda le prestazioni di invalidità permanente e inabilità totale, la Gestione Separata applica regole di calcolo analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, anche in considerazione dell’aliquota contributiva oggi allineata.
Tuttavia, per i professionisti senza Cassa permangono elementi di maggiore fragilità legati alla discontinuità dei versamenti, all’assenza di tutele sul reddito nei periodi di inattività e alla mancanza di strumenti di protezione accessori (TFR, welfare, ammortizzatori sociali).
Consulenti di formazione e formatori
Appartengono a questa categoria i professionisti che progettano ed erogano attività formative, di aggiornamento e sviluppo delle competenze, in presenza o a distanza, operando come autonomi e non iscritti a Ordini o Albi con Cassa previdenziale autonoma.
Attenzione: per quanto riguarda le prestazioni di invalidità permanente e inabilità totale, la Gestione Separata applica regole di calcolo analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, anche in considerazione dell’aliquota contributiva oggi allineata.
Tuttavia, per i professionisti senza Cassa permangono elementi di maggiore fragilità legati alla discontinuità dei versamenti, all’assenza di tutele sul reddito nei periodi di inattività e alla mancanza di strumenti di protezione accessori (TFR, welfare, ammortizzatori sociali).
Professionisti senza cassa
Rientrano in questa categoria i professionisti che esercitano un’attività intellettuale in forma autonoma e abituale, in assenza di una Cassa previdenziale professionale di riferimento.
Tali soggetti sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS per la copertura previdenziale obbligatoria.
Non rientrano in questa categoria i professionisti iscritti a Ordini o Albi dotati di Cassa previdenziale autonoma (ad esempio avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, medici).
Attenzione: per quanto riguarda le prestazioni di invalidità permanente e inabilità totale, la Gestione Separata applica regole di calcolo analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, anche in considerazione dell’aliquota contributiva.
Tuttavia, per i professionisti senza Cassa permangono elementi di maggiore fragilità legati alla discontinuità contributiva, all’assenza di tutele sul reddito nei periodi di inattività e alla mancanza di strumenti di protezione accessori (TFR, welfare, ammortizzatori).
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli.
| Vuole essere considerato uno che: | Ruoli Esecutivi |
Ruoli Professionali |
|---|---|---|
| Ben figura in linea con lo status raggiunto | ||
Dimostra che è uno che conta |
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Dimostra di essere scaltro |
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Dimostra apertura mentale, ampiezza di vedute |
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Dimostra razionalità |
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Dimostra di essere informato |
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Dimostra di avere relazioni importanti |
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Dimostra di essersi fatto da sé |
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Dimostra di farcela da sé, di non dover essere costretto |
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Dimostra di poter contare su amici |
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Dimostra di essere più degli altri |
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Può permettersi acquisti di beni e servizi particolari |
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
La categoria comprende figure con redditi potenzialmente importanti (es. amministratori di società) e figure con redditi anche esigui (giovani CO.CO.CO); pertanto i limiti della previdenza obbligatoria e le relative conseguenze vanno interpretati in relazione alla figura
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare di lavorare oppure per compensare le limitate prestazioni della Cassa (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) | Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Pensione penalizzata per l’effetto dell’accesso al mercato del lavoro non in giovane età (se inizio attività a 30 anni, occorre lavorare fino a 70 anni per avere gli anni massimi di contributi) |
| Non è prevista alcuna pensione minima | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Si potrebbe essere comunque in grado di svolgere attività d’ufficio e quindi non si avrebbe diritto alla pensione anche in presenza di invalidità importanti; si perderebbero i premi per particolari attività (es. missioni) Ottima copertura solo in presenza di invalidità totale; per invalidità inferiore la pensione potrebbe non essere sufficiente |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture (circa 80%) ella pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
Invalidità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi (nessuno per infortunio). | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante viene decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? |
Chi è assicurato
Sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail:
- i collaboratori coordinati e continuativi,
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- i collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia
Sono esclusi dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati, dal punto di vista fiscale, nei “redditi diversi;
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata;
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio
Le prestazioni
Le prestazioni vengono liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal collaboratore e, in particolare:
- per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita (1);
- per la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale.
(1) – minimale € 20.258,70 / massimale € 37.623,30