Lavoratori Marittimi
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Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
In base all’art. 114 del Codice della Navigazione, per personale marittimo si intende:
- la gente di mare;
- il personale addetto ai servizi dei porti;
- il personale tecnico delle costruzioni navali.
La gente di mare è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):
- personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
La regolazione giuridica di coloro che prestano l’attività lavorativa nel settore marittimo è connotata da caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune. In particolare, è prevista una disciplina specifica in materia di: orario di lavoro; riposi; ferie; diritto al rimpatrio; retribuzione; visite mediche.
Orario di lavoro e riposi
I lavoratori marittimi sono soggetti ad un orario di lavoro peculiare in quanto esercitano attività lavorativa per un lungo numero di ore, svolte in modo non regolare.
A bordo di tutte le navi deve essere presente, a cura dell’armatore, un registro dell’orario di lavoro, su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
Sono previsti limiti alle ore di lavoro e alle ore di riposo a bordo.
Ferie
I marittimi arruolati su navi battenti la bandiera italiana hanno diritto a ferie annuali retribuite secondo adeguate condizioni; ai marittimi sono concessi permessi a terra per tutelare la loro salute e benessere purché siano compatibili con le esigenze pratiche delle loro funzioni.
Rimpatrio
I marittimi hanno il diritto di essere rimpatriati: quando il contratto di arruolamento marittimo scade mentre si trovano all’estero, quando il contratto di arruolamento marittimo è estinto dall’armatore o dal marittimo per giustificati motivi, quando il marittimo non è più in grado di svolgere le mansioni previste dal contratto di arruolamento.
Retribuzione
I marittimi devono essere retribuiti regolarmente e integralmente per il lavoro eseguito, conformemente al proprio contratto di arruolamento. Il marittimo riceve un estratto conto mensile degli importi che gli sono dovuti e di quanto gli è stato versato.
Visite mediche
Il marittimo è sottoposto a rigorosi controlli sanitari: una visita prima di ogni imbarco e una visita biennale dove viene sottoposto a vari esami. Quest’ultima deve essere registrata sul libretto di navigazione, con indicazione della validità e della data di scadenza.
Risoluzione del contratto
Il rapporto di lavoro marittimo può risolversi per diverse ragioni, le quali conferiscono alla cessazione del contratto un regime particolare.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- è dinamico
- dimostra solidarietà
- dimostra disponibilità
- sa sacrificarsi
- ha ampiezze di vedute
- conosce il mondo
- sa stare con gli altri
- sa lottare per sé e per la famiglia
- bada ad una vita onesta
- si comporta onestamente
- è orientato ad una vita semplice
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| La pensione si ottiene solo a 67 anni (uomo/donna); quella anticipata a 64 anni | Si potrebbe essere costretti ad abbandonare l’attività prima dell’età pensionabile e non si avrebbe diritto ad alcuna pensione |
| Se la pensione non è almeno pari all’assegno sociale si deve lavorare fino a 71 anni | Si potrebbe essere costretti a lavorare fino a un’età avanzata |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o PIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati coloro che hanno una breve carriera l’importo della pensione potrebbe essere irrisorio |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione: Per avere diritto alla pensione, occorre che il marittimo venga riconosciuto permanentemente inabile alla navigazione a causa di un infortunio o una malattia verificatasi a bordo | Nessuna pensione se l’inabilità è dovuta ad infortunio o malattia che non si sono verificati a bordo |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Nessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività |
| La pensione è prevista a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa specifica | Pur avendo diritto alla pensione, l’importo potrebbe essere totalmente insufficiente |
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
| Pensione ordinaria per inabilità alla navigazione: Per avere diritto alla pensione, occorre che il marittimo venga riconosciuto permanentemente inabile alla navigazione e che abbia almeno 10 anni di contributi di cui 1 negli ultimi 10 anni | Con meno di 10 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del requisito dell’inabilità alla navigazione |
|
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché |
|
| Invalidità– Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
| Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio, oppure 15 anni di contributi. | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? |
CONTRIBUTO a carico dell’iscritto o della società Armatoriale in base al CCNL
La fascia A Super per Comandanti e Direttori di Macchina da CCNL prevede il pagamento del contributo 2/3 a carico dell’Armatore e 1/3 a carico del Com.te/ D.M.
Fascia A Super: € 1.503,00
Fascia A: € 1,033,00
Fascia B: € 594,00
La copertura è operativa per il Socio iscritto e per i componenti del suo Stato di Famiglia (genitori, figli coniuge o convivente more uxorio).
| PRESTAZIONI | Fascia | Capitale assicurato | Scoperto | Franchigia |
|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO RICOVERI STRUTTURA PRIVATA(con o senza intervento chirurgico) | A Super | € 206.000,00 | 15% | — |
| A | € 52.000,00 | 15% | — | |
| B | € 31,000,00 | 25% | € 258,00 | |
| RIMBORSO DAY HOSPITAL(dal massimale ricovero privati) | A Super | € 3.000,00 | 15% | — |
| A | € 3.000,00 | 15% | — | |
| B | € 2,000,00 | 25% | € 258,00 | |
| RIMBORSO RICOVERI STRUTTURA PRIVATA(grandi interventi chirurgici) | A Super | € 206.000 ,00 | 15% | — |
| A | 104.000,00 | 15% | — | |
| B | — | — | — | |
| ELARGIZIONE* PER PROTESI | A Super | ≤65 € 0,00 / > 65 € 4.000,00 | — | — |
| A | ≤65 € 3.000,00 / > 65 € 4.000,00 | — | — | |
| B | ≤65 € 2.000,00 / > 65 € 4.000,00 | — | — | |
| RIMBORSO PARTO STRUTTURA PRIVATA (parto naturale) | A Super | € 1.550,00 | — | — |
| A | € 1.550,00 | — | — | |
| B | — | — | — | |
| ELARGIZIONE PER NASCITA | Nessuna distinzione | € 2.000,00 | — | — |
| DIARIA RICOVERI STRUTTURA PUBBLICA | A Super | € 90,00/giorno max 90 gg. | — | 2 giorni |
| A | € 67,00/90,00 (in base ruolo) | |||
| B | € 46,00/giorno max 90 gg | 3 giorni | ||
| ELARGIZIONE RICOVERI STRUTTURA PUBBLICA | Nessuna distinzione | € 50,00/giorno max 90 gg. | — | — |
| RIMBORSO SPESE(visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici) | A Super | € 2.325,00 | 20% | € 36 |
| A | € 2.325,00 | |||
| B | € 1.033,00 | |||
| RIMBORSO SPESE (lenti da vista) | A Super | € 359,00 | — | € 36 |
| A | ||||
| B | € 281,00 | 20% | € 25 | |
| ELARGIZIONE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE | A Super | € 850,00 / € 400,00 una tantum | — | — |
| A | ||||
| B | € 750,00/ € 400,00 una tantum | |||
| RIMBORSO FISIOTERAPIAPOST RICOVERO (fino a 65 anni entro 150 gg. dal ricovero) | A Super | € 5.000,00 | — | — |
| A | ||||
| B | 25% | — | ||
| ELARGIZIONE PER CURE ODONTOIATRICHE | A Super | € 700,00 | — | — |
| POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE (fino a 68 anni caso morte sul lavoro) | A Super | € 46.000,00 | — | — |
| A | ||||
| B | € 20.000,00 |
*Per ELARGIZIONE si intende prestazione a carattere sociale e/o assistenziale ad esclusivo ed insindacabile giudizio del FANIMAR entro i limiti delle risorse disponibili
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (franchigia 5%)
Capitale € 50.000,00
MORTE da infortunio a bordo (a terra solo se C.R.L. e R.O.)
Capitale € 50.000,00
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
MORTE a bordo per qualsiasi causa
- entro il 28° giorno dopo lo sbarco
- entro il 60° giorno successivo allo sbarco, a condizione che le cause del decesso siano imputabili a malattia o infortunio occorsi durante l’imbarco
Capitale: € 12.500,00
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
a seguito di infortunio/malattia a bordo o nei turni C.R.L./R.O./T.P./T.G. (Equipaggio e Comandanti e Direttori di Macchina di Naviglio Minore)
Indennizzi forfettari
Øfino a 40 anni non compiuti € 31.000,00
Øda 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00
Øda 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00
Øda 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00
Øda 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00
Øda 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
Ritiro titolo professionale massimale: € 25.900,00
Sospensione titolo professionale massimale: € 25.900,00 (importo massimo erogabile no cumulabile con il precedente se non per differenza eventuale)
Tutela legale massimale € 10.400,00
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
(Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta e Ufficiali di Macchina)
Garanzia A
Ritiro definitivo del Titolo Professionale
Indennizzo: € 60.000,00
Sospensione del Titolo Professionale
Riconosciuti emolumenti fino max € 60.000,00
Tutela Legale
- Spese per l’assistenza di un interprete (massimo 10 ore lavorative)
- Spese per traduzione verbali o atti del procedimento max € 2.000,00
- Anticipo cauzione, disposta dal l’autorità competente max € 30.000,00
Garanzia B
Tutela Legale
Massimale per sinistro: € 200.000,00
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
Morte a seguito di infortuni avvenuto a bordo
Capitale: € 100.000,00
Invalidità permanente totale o parziale (con franchigia relativa del 5% ) a seguito di infortunio avvenuto a bordo
Capitale assicurato per:
- Marittimi Sottoufficiali e Comuni (Ratings) € 13.500,00
- Allievi Ufficiali – 3° Ufficiali di Macchina e di Coperta – 2° Ufficiali di Macchina e di Coperta (Junior) € 17.600,00
- 1° Ufficiali di Macchina e di Coperta – Direttore di Macchina – Comandante (Senior) € 39.600,00
Infortunio o malattia comportanti astensione dal lavoro oltre i 120 giorni
Indennizzo previsto: 10 giorni di paga base (max € 3.000,00) fino al 130° giorno di astensione al lavoro
Rimpatrio della salma in caso di decesso del marittimo
Indennizzo forfettario: € 5.000 riconosciuto agli aventi diritto
Prestazioni aggiuntive a pagamento a carico della Società Armatoriale
Per Marittimi italiani e/o comunitari di ogni categoria:
Morte da infortunio capitale: € 50.000,00
Invalidità Permanente da infortunio franchigia 5% capitale: € 70.000,00
Per Marittimi extra – comunitari:
Officers
Morte da infortunio capitale: € 50.000,00
Invalidità Permanente da infortunio franchigia 5% capitale: € 65.000,00
Ratings
Morte da infortunio capitale: € 50.000,00
Invalidità Permanente da infortunio franchigia 5% capitale: € 50.000,00
Nei casi di invalidità permanente parziale si procederà all’eventuale indennizzo solo per i punti percentuali, accertati da condizioni di Polizza, superiori al 5% di franchigia.
| Garanzia |
Massimali |
|---|---|
| Paga effettiva |
Max € 5.000,00/persona mensili con il massimo di 4 mesi (escluse incentivazioni, premi, bonus aziendali ed ogni altra forma di benefit percepiti) |
| Spese di rimpatrio |
Max € 2.500,00/persona |
| Acquisto di carburante |
Max 5.000,00/evento e max 30 gg. |
| Pasti giornalieri |
Max € 15,00/giorno per max 30 gg. |
| Cure mediche |
Max € 1.000,00/persona e max € 5.000 per singola nave |
Chi è assicurato
Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 18.811
Un Figlio – € 7.524
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962