INPS - Artigiani
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Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
Sono iscritti alla gestione INPS Artigiani e Commercianti, al pari di: agenti e rappresentanti, procacciatori d’affari, gli intermediari di assicurazione e i propagandisti autonomi.
Si tratta di un mercato che comprende numerosi segmenti il cui grado di dettaglio dipenderà dalla densità del territorio.
Lo schema seguente ne è un esempio:
Artigiani > Meccanici > Gommisti
>… > Elettrauto
> Autotrasportatori >…
>….
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- sa rischiare in proprio
- non pesa sulla collettività
- sa costruire la propria posizione economica
- sa capire chi gli sta di fronte
- si è fatto da sé
- è il protagonista della propria vita
- sa sacrificarsi
- sa impegnarsi con dedizione
- si sa comportare di fronte a chiunque
- si sa districare nella vita
- è indipendente
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
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Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare di lavorare (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché |
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| Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) | Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione |
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Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché |
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| I contributi (24% del reddito d’impresa) non sono sufficienti per generare una pensione in linea con il reddito | Pensione insufficiente, fortemente inferiore al reddito |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
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Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché |
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| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio, di concorsi, o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi |
| Non è prevista alcuna pensione minima | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale aumenta il divario fra reddito e pensione |
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Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché |
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| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66%; |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Una invalidità pur gravissima potrebbe non comportare il diritto alla pensione di inabilità. Come si potrebbe continuare a svolgere l’attività di impresa? Su quale reddito si potrebbe contare? |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa Poter avere un capitale o una rendita per integrare la scarsa pensione di invalidità/inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari (a patto che possano) | |
Invalidità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi. | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante viene decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 – 25 anni di contributi. |
IL FONDO SAN.ARTI.
Link Utili: Titolari, soci, collaboratori e familiari
Dipendenti e Familiari: Vedi prestazioni
SanArti – Titolari, Soci e Collaboratori
Cosa sapere sull’iscrizione: Possono aderire al Fondo i titolari, soci e collaboratori di:
- imprese artigiane iscritte all’Albo, con o senza dipendenti
- PMI che applicano uno dei CCNL dell’artigianato previsti dal regolamento
Età ammessa: da 18 a 75 anni.
Contributo: L’iscrizione è volontaria e può avvenire in qualunque momento dell’anno tramite addebito automatico su carta di credito.
Costo: € 25 al mese.
Presenza di dipendenti: Se l’impresa ha lavoratori dipendenti, l’adesione di titolari/soci/collaboratori è possibile solo se i dipendenti risultano già iscritti e attivi nel sistema del Fondo al momento della richiesta.
Decorrenza delle prestazioni: È previsto un periodo di carenza iniziale di 3 mesi.
- Iscrizione perfezionata entro il giorno 10 → il primo mese di carenza è il successivo.
- Iscrizione perfezionata dopo il giorno 10 → la carenza slitta di un ulteriore mese.
Esempio – Pagamento:
- tra 1 e 10 gennaio → copertura da maggio
- tra 11 e 31 gennaio → copertura da giugno
Sospensione e riattivazione: L’iscrizione può essere sospesa in qualsiasi momento dall’area riservata. In caso di nuova adesione o di mancati pagamenti, il sistema recupera automaticamente le mensilità arretrate con il primo addebito utile.
Tabella Riassuntiva Prestazioni Piano Sanitario SanArti
Prestazione | Somma Assicurata / Massimale | Cosa comprende (sintesi) | Convenzionato | Non convenzionato / Privato |
PRESTAZIONI SANARTI (AUTOGESTIONE) | ||||
Visite specialistiche | € 500 / anno | Visite mediche specialistiche. | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Diagnostica | € 8.000 / anno | Esami diagnostici (RX, TAC, risonanze, ecc.). | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Lenti (titolari) | € 200 ogni 24 mesi | Lenti correttive (occhiali o a contatto). | N/A (solo rimborso) | Rimborso con franchigia di €50 e scoperto 25% sul restante? *(Il documento parla di “franchigia 50€” a pag.14-15)* |
Pacchetto Maternità | € 1.300 per evento | Visite, ecografie, analisi in gravidanza + indennità di parto (€80/giorno per max 5 notti). | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Indennità di Maternità | € 1.000 / mese (dal 3° al 7° mese, max €5.000) | Indennità sostitutiva del reddito per astensione obbligatoria. | Erogazione diretta dell’indennità. | Erogazione diretta dell’indennità. |
Indennità di Ricovero (chir.) | € 10.000 / evento | Indennità giornaliera per ricovero SSN/accreditato: €100/notte per interventi (All. A). | Indennità corrisposta. | Indennità corrisposta. |
Indennità di Ricovero (medico) | € 4.000 / evento | Indennità giornaliera per ricovero SSN/accreditato: €40/notte per patologie rilevanti (All. B). | Indennità corrisposta. | Indennità corrisposta. |
Inabilità | € 6.000 una tantum | Indennità una tantum per infortunio sul lavoro (con invalidità INAIL), grave patologia o non autosufficienza (L.104). | Indennità corrisposta. | Indennità corrisposta. |
Fisioterapia | € 350 / anno | Trattamenti riabilitativi post-infortunio o patologie gravi. | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Psicoterapia | € 500 / anno | Sedute di psicoterapia per patologie certificate (es. depressione, DCA). | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Plantari, ausili e protesi | € 100 / anno | Acquisto di plantari, ausili ortopedici, protesi acustiche, ecc. | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Neonati | € 25.000 per evento | Intervento chirurgico per malformazioni neonatali (entro i 3 anni di vita). | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Indagini genetiche (minori) | € 500 / anno | Esami genetici/molecolari per malformazioni specifiche. | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
Assistenza non autosufficienza (minori) | € 2.400 / anno (L.104/3) / € 600 / anno (L.104/1) | Spese sanitarie e assistenza per minori non autosufficienti o con minorazioni. | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20). |
PRESTAZIONI INTEGRATE MINORENNI | ||||
Ticket SSN (minori) | Rimborso integrale | Ticket per visite ed esami SSN per figli minorenni. | N/A (solo rimborso) | Rimborso integrale (solo SSN). |
Lenti (minori) | € 200 ogni 24 mesi (cumulativo con adulti) | Lenti correttive per figli minorenni. | N/A (solo rimborso) | Rimborso con scoperto 25% (min €20) e periodicità 24 mesi. |
Visita oculistica (minori) | 1 visita/anno (rimborso max 70 €) | Visita oculistica per figli minorenni. | N/A (solo rimborso) | Rimborso (max 70€) con scoperto 25%. |
Visita ortopedica (minori) | 1 visita/anno (rimborso max 70 €) | Visita ortopedica per figli minorenni. | N/A (solo rimborso) | Rimborso (max 70€) con scoperto 25%. |
PRESTAZIONI SISALUTE | ||||
Ricovero per Intervento Chirurgico | € 120.000 / anno | Spese di ricovero (prima, durante e dopo) per interventi in Allegato A. | Diretta (spese pagate da SiSalute). | Solo se provincia non coperta: Rimborso (max €12.000) con scoperto 20% (min €2.000). |
Ricovero per Patologia Rilevante | € 120.000 / anno | Spese di ricovero (prima, durante e dopo) per patologie in Allegato B. | Diretta (spese pagate da SiSalute). | Solo se provincia non coperta: Rimborso (max €12.000) con scoperto 20% (min €2.000). |
Odontoiatria (visita e igiene) | 1 volta/anno | Visita odontoiatrica e seduta di igiene orale professionale. | Diretta (gratuita). | NON previsto. |
Implantologia | 4 impianti (dal 2° anno) | Applicazione di impianti dentali. | Diretta (costo coperto fino a massimale). | NON previsto. |
Avulsione denti | 4 denti/anno (dal 2° anno) | Estrazione di denti. | Diretta (gratuita). | NON previsto. |
Ortodonzia (per figli iscritti) | € 500 / anno (dal 2° anno) | Prestazioni ortodontiche per figli iscritti. | Diretta (costo coperto fino a massimale). | NON previsto. |
Tariffe agevolate | A consumo | Accesso a tariffe scontate per prestazioni non coperte. | A pagamento (tariffa agevolata). | NON previsto. |
Legenda:
- Convenzionato (SiSalute): Prestazione erogata in “forma diretta” presso le strutture della rete SiSalute. L’iscritto non anticipa il costo (o paga solo l’eventuale scoperto) e la struttura viene pagata direttamente da SiSalute. È sempre necessaria l’attivazione/ autorizzazione telefonica preventiva.
- Non convenzionato / Privato (SanArti): Prestazione erogata in “forma rimborsuale” da SanArti. L’iscritto paga l’intero importo al professionista/struttura di fiducia e successivamente richiede il rimborso a SanArti, che applica uno scoperto del 25% con un minimo non indennizzabile di 20€.
- Massimali: Salvo diversa indicazione, i massimali si intendono “per anno”.
- N/A (non applicabile): Indica che la prestazione non è prevista in quella specifica modalità.
Chi è assicurato
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. Sono assicurati i coadiuvanti e soci di imprese commerciali.
N.B. – I titolari dell’attività commerciale non sono assicurati.
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale.
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. • =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2023 = 563,73 euro (€ 7.328,49 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 32.405,10 per il 2022.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 16.202
Un Figlio – € 6.481
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962