INPDAP - Dipendenti statali, personale civile - Stato Civili
Soppresso dal 2012 e trasferito all’INPS
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Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
Personale civile dei Ministeri e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
Chi ne fa parte:
- Dirigenti ministeriali
- Funzionari con potere di firma
- Responsabili prefetture e uffici periferici
- Responsabili gare e appalti
- Responsabili gestione contributi statali
- Economi statali
- Consegnatari beni pubblici
- Avvocati dello Stato con funzioni gestionali
Attenzione: per i soggetti con gestione di risorse pubbliche è opportuno verificare l’eventuale obbligo di polizza per responsabilità amministrativa e danno erariale (Legge n. 1/2026). Approfondimento: clicca qui.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- sa riconoscere le cose importanti della vita
- ha grosse responsabilità
- dimostra solidarietà
- dimostra disponibilità
- ha potere
- conduce il gioco
- può contare sugli amici
- è indipendente
- è rigoroso
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) | Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi in qualità di dipendenti e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Nessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
invalidità– Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi |
Invalidità Totale da servizio:
Requisiti minimi Invalidità: di 1° categoria Contributi: solo inizio servizio Criterio di calcolo: 80% della Retribuzione Media Pensionabile aumentata del 18%
Invalidità Parziale da servizio:
Requisiti minimi Invalidità: inferiore alla 1° categoria Contributi: solo inizio servizio Criterio di calcolo: come pensione di vecchiaia considerando gli anni di contributi ad oggi, integrati a 13 se inferiori.
Dipendenti Pubblici
I dipendenti del settore pubblico spesso sono iscritti ad un Fondo Sanitario Integrativo, ciò dipende dalla scelta che fa l’Ente per cui prestano servizio.
DIPENDENTI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
ASDEP
ASDEP è L’Associazione Nazionale per l’Assistenza Sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici, costituita da INPS, INAIL, ex INPDAP e ACI, in attuazione dell’articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995.
L’Associazione ha la finalità di assicurare ai dipendenti degli Enti pubblici non economici ed ai loro familiari fiscalmente a carico, trattamenti complementari a quelli previsti nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal S.S.N., e la copertura del rischio di premorienza dei dipendenti
Solo per adesione collettiva di un Ente pubblico non economico.
Copertura Assicurativa A.S.D.E.P. – Assistenza Sanitaria Dipendenti Enti Pubblici n. 100593 per i Dipendenti degli Enti aderenti ad A.S.D.E.P.
Sintesi Prestazioni copertura base:
RSM (Rimborso Spese Mediche) |
Massimale/Capitale/Limite |
Franchigia/Scoperto |
|---|---|---|
Ricovero conintervento chirurgico |
€ 350.000/anno raddoppiatoin caso di ricovero per Grande Intervento Chirurgico presente in elenco Ticketrimborso 100% |
19% max €1.800 in strutture convenzionate 30% min. €300 in strutture non convenzionate |
Spese pre epost ricovero |
€ 100.000/anno |
20% min. € 50 |
Parto cesareo |
€ 7.000/evento |
|
Parto noncesareo e aborto terapeutico e spontaneo |
€ 3.000/evento |
|
Indennitàsostitutiva |
€ 50 algiorno max 100 giorni |
|
Trasportosanitario |
€ 5.000/anno |
|
Prestazionidiagnostiche e terapeutiche (anche non collegate a ricovero) |
€ 350.000/anno Ticket rimborso100% |
0,01% min €50 in strutture convenzionate 0,01% min. €80 in strutture non convenzionate |
Altreprestazioni diagnostiche (es. Agopuntura ed elettroagopuntura, Arteriografiadigitale, Colposcopia, Ecografia, Logopedia ecc.) |
€ 3.000/anno |
€ 50 instrutture convenzionate 0,01% min. €100 in strutture non convenzionate |
Trattamentifisioterapici e riabilitativi |
€ 1.000/anno |
€ 25,00 perseduta |
Cureprolungate post diagnosi (malattia oncologica, insufficienza renale, ictuscerebrale) |
€ 2.500/anno |
|
Protesidentarie ed interventi di implantologia da infortunio |
€ 4.000/anno(max € 800 per ogni elemento di protesi) |
|
Cure dentarieda infortunio |
€ 3.000/anno |
|
TCM |
Capitaleassicurato per ciascun dipendente è pari a € 35.050 |
|
LTC (nonautosufficienza permanente) |
Importomensile vitalizio € 910 |
|
PIANO SANITARIO INTEGRATIVO |
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Prestazioniodontoiatriche |
€ 2.000/anno |
|
Visitespecialistiche ed esami di laboratorio |
€ 2.000/anno Ticket 100% |
€ 40 instrutture convenzionate 30% min. € 80in strutture non convenzionate |
Medicinopreventiva |
1 voltal’anno (fino a € 200 in strutture non convenzionate) |
|
Protesiortopediche ed acustiche |
€ 2.000/anno |
25% |
Durata delle coperture: fino a max 70 anni del dipendente
Piano sanitario integrativo
€ 359,64 per l’adesione del dipendente e del proprio nucleo composto esclusivamente da familiari fiscalmente a carico.
€ 539,46 per l’adesione del dipendente e del proprio nucleo composto da familiari fiscalmente a carico e non fiscalmente a carico.
L’adesione al piano integrativo potrebbe essere fatta interamente a carico dell’Ente per la totalità dei propri dipendenti.
Il Comparto comprende il personale non dirigente, dipendente:
- dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
- dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- dall’Istituto Nazionale per il Commercio con l’Estero (ICE)
- dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)
- dall’Istituto Nazionale di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA)
- dai seguenti enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni:
- Accademia Nazionale Dei Lincei
- Aero Club d’Italia
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
- Automobil Club d’Italia
- Cassa Previdenza Assicurazione Sportivi
- Centro Italiano Studi Alto Medioevo
- Club Alpino Italiano
- Collegio Nazionale Dei Periti Agrari
- Consiglio Nazionale Chimici
- Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
- Consiglio Nazionale Dottori Agronomi E Forestali
- Consiglio Nazionale Notariato
- Consiglio Nazionale Ordine Agenti Di Cambio
- Consiglio Nazionale Ordine Architetti
- Consiglio Nazionale Ordine Attuari
- Consiglio Nazionale Ordine Biologi
- Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro
- Consiglio Nazionale Ordine Dottori Commercialisti
- Consiglio Nazionale Ordine Forense
- Consiglio Nazionale Ordine Geologi
- Consiglio Nazionale Ordine Geometri
- Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti
- Consiglio Nazionale Ordine Ingegneri
- Consiglio Nazionale Ordine Ragionieri Periti Commerciali
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell’Adda
- Consorzio dell’Oglio
- Croce Rossa Italiana
- Ente Irriguo Umbro Toscano
- Ente Nazionale Assistenza Magistrale
- Ente Nazionale Italiano per Il Turismo
- Ente Nazionale Prev.Za Ass.Za Lavoratori Dello Spettacolo
- Ente Nazionale Prev.Za Ass.Za Pittori Scultori Musicisti
- Ente Parco Nazionale Arcipelago Della Maddalena
- Ente Parco Nazionale d’Abruzzo
- Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
- Ente Parco Nazionale del Cilento E Vallo Di Diano
- Ente Parco Nazionale del Gargano
- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso E Monti Della Laga
- Ente Parco Nazionale del Pollino
- Ente Parco Nazionale del Vesuvio
- Ente Parco Nazionale della Majella
- Ente Parco Nazionale della Val Grande
- Ente Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano
- Ente Parco Nazionale dell’aspromonte
- Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
- Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
- Ente Parco Nazionale dello Stelvio
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione Fondiaria della Puglia, Lucania, Irpinia
- Ente Teatrale Italiano
- Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali
- Federazione Nazionale Collegi Ostetriche
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
- Federazione Nazionale Tecnici Sanitari Radiologia Medica
- Federazione Ordini Farmacisti Italiani
- Inpdai – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali
- Istituto Nazionale Conserve Alimentari
- Istituto Italiano del Dramma Antico
- Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
- Istituto Postelegrafonici
- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
- Lega Navale Italiana
- Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica
- Ordini e Collegi Professionali e Relative Federazioni, Consigli e Collegi Nazionali
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine
Guida alla Pensione Complementare per i Dipendenti Pubblici
Introduzione
La previdenza complementare rappresenta una forma di risparmio volontario che si affianca al sistema pensionistico obbligatorio, con l’obiettivo di garantire ai lavoratori una maggiore sicurezza economica al momento del pensionamento. Per i dipendenti pubblici, l’adesione a forme pensionistiche complementari può comportare la trasformazione del TFS in TFR.
Differenza tra TFS e TFR
- Trattamento di Fine Servizio (TFS): È l’indennità riconosciuta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001. Il calcolo del TFS si basa sull’ultima retribuzione percepita e sugli anni di servizio maturati.
- Trattamento di Fine Rapporto (TFR): È una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro, pari al 6,91% della retribuzione annua lorda del dipendente. Il TFR è destinato a tutti i lavoratori del settore privato e ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000. (inps.it)
Trasformazione del TFS in TFR
I dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 possono optare per la trasformazione del TFS in TFR aderendo a un fondo pensione complementare. Questa scelta comporta:
- Accantonamento del TFR: A partire dalla data di adesione, una quota pari al 6,91% della retribuzione annua lorda viene accantonata come TFR.
- Conferimento al Fondo Pensione: Il TFR maturato, insieme a eventuali contributi volontari del dipendente e del datore di lavoro, viene versato nel fondo pensione scelto.
Fondi Pensione per i Dipendenti Pubblici
Esistono diversi fondi pensione complementari dedicati ai dipendenti pubblici, tra cui:
- Fondo Scuola Espero: Destinato al personale del comparto scuola. (fondoespero.it)
- Fondo Perseo Sirio: Rivolto ai dipendenti delle Regioni, Enti Locali, Servizio Sanitario Nazionale, Ministeri, Agenzie Fiscali e altri enti pubblici. (fondoperseosirio.it)
È importante che ogni dipendente verifichi l’esistenza di un fondo pensione specifico per il proprio comparto di appartenenza.
Vantaggi dell’Adesione alla Previdenza Complementare
- Contributo del Datore di Lavoro: In molti casi, l’adesione a un fondo pensione comporta un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro, incrementando così il montante pensionistico.
- Benefici Fiscali: I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile, fino a un certo limite annuale.
- Rendimenti Finanziari: Le somme versate sono investite nei mercati finanziari, con l’obiettivo di ottenere rendimenti che aumentino il capitale accumulato.
Come Aderire
Per aderire a un fondo pensione complementare, il dipendente pubblico deve:
- Informarsi: Verificare quale fondo pensione è disponibile per il proprio comparto lavorativo.
- Valutare: Considerare attentamente le condizioni offerte dal fondo, inclusi i costi, i rendimenti attesi e le modalità di contribuzione.
- Presentare Domanda: Compilare e inviare la modulistica necessaria per l’adesione, seguendo le indicazioni fornite dal fondo pensione prescelto.
Trattamento di Fine Servizio (TFS)
- Destinatari: Riguarda altri comparti pubblici, come i dipendenti civili dello Stato, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
- Calcolo: Può essere determinato secondo tre diverse modalità, a seconda del comparto di appartenenza:
- Indennità di buonuscita (IBU)
- Indennità premio di servizio (IPS)
- Indennità di anzianità (IA)
- Liquidazione: Il pagamento è posticipato rispetto alla cessazione del servizio e può avvenire in una o più rate a seconda dell’importo complessivo.
Differenza tra IBU e TFS
- IBU è una forma di TFS: L’Indennità di Buonuscita è una specifica modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio, applicata ad alcune categorie di lavoratori pubblici.
- Metodo di calcolo: L’IBU si basa sull’ultima retribuzione, mentre il TFS può essere calcolato anche con altri metodi, come la media delle retribuzioni.
- Comparti interessati: L’IBU riguarda principalmente il comparto scuola e alcuni settori statali, mentre il TFS è più ampio e include diverse modalità di calcolo.
Considerazioni Finali
La scelta di aderire a un fondo pensione complementare e di trasformare il TFS in TFR è una decisione importante che può influire significativamente sul futuro pensionistico del dipendente pubblico. Si consiglia di valutare attentamente le opzioni disponibili e, se necessario, di consultare un esperto in materia previdenziale per prendere una decisione informata.
Chi è assicurato
Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 18.811
Un Figlio – € 7.524
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962