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INPGI - Giornalisti dipendenti

Sono iscritti all’INPGI i giornalisti professionisti iscritti all’Albo che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato.

L’iscrizione all’INPGI – Gestione separata (vedi “Giornalisti Collaboratori” nella cartella Liberi Professionisti) è obbligatoria anche per i giornalisti iscritti all’Albo che abbiano in essere rapporti di collaborazione continuativa.

Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.

Si manifestano con comportamenti e simboli

Vuole essere considerato uno che:

  • è al di sopra delle cose comuni
  • ha relazioni selezionate
  • ha cultura
  • è indipendente
  • ha una forte autostima
  • sa analizzare i problemi sotto tutti i punti di vista
  • sa trovare e sa acquistare beni particolari
  • è imparziale nei giudizi
  • è desiderato e corteggiato
  • può scegliere
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa

SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché 
Non spetta se non si hanno almeno 20 anni di contributiSi potrebbe essere costretti a lavorare anche oltre l’età pensionabile
L’aliquota di rendimento privilegiata (2,66%) si applica solo fino ad un determinato reddito e poi scende per redditi lordi superiori (scaglioni)La copertura reddito/pensione scende progressivamente all’aumento del reddito lordo

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché

Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazioneIl potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché 
Invalidità – Non prevista Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 100%
inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica Si potrebbe avere una invalidità importante senza per questo aver diritto alla pensione
È necessaria la cancellazione dall’Albo Non è possibile continuare l’attività
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari inoltre per poter avere un capitale o una rendita per compensare le totali scoperture della pensione di invalidità (pari a 0% della retribuzione) e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia con somme assicurate importanti) perché
invalidità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto: come farà a mantenere se stesso e la famiglia?
 

Necessità di ricorso alla previdenza integrativa

per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché

Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributiNessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora

Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo

La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti.

Nei primi 20 anni di attività sarà difficile avere una pensione superiore al minimo

Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa da CCNL.

Vedi le prestazioni dei Fondi Sanitari Integrativi da CCNL

Chi è assicurato

Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

Inabilità temporanea

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)

Invalidità permanente

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:

  • Tabella delle menomazioni.
  • Tabella indennizzo danno biologico.

Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:

  • Tabella dei coefficienti.

Calcolo Prestazione IP

Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:

• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.

• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)

• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?

Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.

Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?

Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.

L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Tabella riassuntiva cumulo tra reddito da lavoro e pensioni di invalidità inabilità e ai superstiti
Tipo di prestazioneReddito da lavoroAnni di contribuzioneDecurtazione della pensione

Assegno ordinario
di invalidità settore
Privati ed Autonomi

DipendenteNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoNon influenteRiduzione dell’assegno del 25% quando i
redditi sono superiori a 4 volte l’importo del
TM e del 50% dell’importo quando i redditi
sono superiori a 5 volte l’importo del TM
Meno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Altre prestazioni
di invalidità
Pubblico Impiego
DipendenteMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 50% della quota
eccedente il TM
AutonomoMeno di 40 anniRiduzione dell’assegno del 30% della quota
eccedente il TM
Pensione di inabilitàDipendente o AutonomoNon influenteIntera. La prestazione è incumulabile con
qualsiasi reddito da lavoro
Pensione ai superstitiDipendente o AutonomoNon influenteRiduzione del 25%, 40% o del 50%
dell’assegno a seconda rispettivamente se il
reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM
Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui)
Tavola 1
CLASSE DI ETÀ
Grado di
menomazione
permanente %
Punto
Inail
   Fino a 20
21 – 25
26 -30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
66 e oltre
6
€1.430 €8.584 €8.154 €7.811 €7.382 €6.953 €6.438 €5.923 €5.407 €4.807 €4.206 €3.862
7
€1.518 €10.628 €10.096 €9.671 €9.140 €8.608 €7.971 €7.333 €6.695 €5.951 €5.207 €4.782
8
€1.605 €12.845 €12.202 €11.688 €11.046 €10.404 €9.633 €8.863 €8.092 €7.193 €6.294 €5.780
9
€1.692 €15.236 €14.474 €13.865 €13.103 €12.341 €11.427 €10.513 €9.598 €8.532 €7.465 €6.856
10
€1.780 €17.802 €16.912 €16.200 €15.309 €14.419 €13.351 €12.283 €11.215 €9.969 €8.723 €8.010
11
€1.955 €21.506 €20.431 €19.571 €18.495 €17.420 €16.130 €14.839 €13.549 €12.043 €10.538 €9.678
12
€2.129 €25.557 €24.279 €23.256 €21.979 €20.701 €19.167 €17.634 €16.100 €14.311 €12.522 €11.500
13
€2.304 €29.961 €28.463 €27.264 €25.766 €24.268 €22.470 €20.673 €18.875 €16.778 €14.680 €13.482
14
€2.479 €34.709 €32.974 €31.586 €29.850 €28.115 €26.032 €23.949 €21.867 €19.437 €17.007 €15,619
15
€2.654 €39.813 €37.822 €36.230 €34.239 €32.248 €29.860 €27.471 €25.082 €22.295 €19.508 €17.916
Tavola 2 Per il calcolo della rendita, dobbiamo sommare due quote: Quota A
Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita
Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro Grado % rendita annua in euro
16 €1.220,83 33 €3.540,41 50 €7.325,00 67 €11.353,74 84 €14.466,86
17 €1.342,91 34 €3.723,54 51 €7.569,16 68 €11.536,86 85 €14.649,99
18 € 1.465,00 35 € 3.906,67 52 € 7.813,33 69 € 11.719,99 86 € 14.833,11
19 €1.587,08 36 €4.089,79 53 €8.057,50 70 €11.903,12 87 €15.016,24
20 €1.709,17 37 €4.272,91 54 €8.301,66 71 €12.086,24 88 €15.199,36
21 €1.831,24 38 €4.456,04 55 €8.545,83 72 €12.269,36 89 €15.382,49
22 €1.953,33 39 €4.639,17 56 €8.790,00 73 €12.452,49 90 €15.565,61
23 €2.075,41 40 €4.883,33 57 €9.034,15 74 €12.635,62 91 €15.748,74
24 €2.197,50 41 €5.127,50 58 €9.278,32 75 €12.818,74 92 €15.931,86
25 €2.319,58 42 €5.371,67 59 €9.522,49 76 €13.001,86 93 €16.114,99
26 €2.441,67 43 €5.615,83 60 €9.766,65 77 €13.184,99 94 €16.298,11
27 €2.563,74 44 €5.860,00 61 €10.010,82 78 €13.368,12 95 €16.481,24
28 €2.685,83 45 €6.104,17 62 €10.254,99 79 €13.551,24 96 €16.664,36
29 €2.807,91 46 €6.348,33 63 €10.499,15 80 €13.734,36 97 €16.847,49
30 €2.991,04 47 €6.592,50 64 €10.743,32 81 €13.917,49 98 €17.030,61
31 €3.174,17 48 €6.836,67 65 €10.987,49 82 €14.100,61 99 €17.213,74
32 €3.357,29 49 €7.080,83 66 €11.170,62 83 €14.283,74 100 €17.396,86

Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione

   Dal          Al            Coefficiente     
16% 20% 0,4
21% 25% 0,5
26% 35% 0,6
36% 50% 0,7
51% 70% 0,8
71% 85% 0,9
86% 100% 1

Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600

Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17

Rendita ai superstiti

È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

A CHI SPETTA

Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.

Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale

I REQUISITI

I requisiti alla base della prestazione sono:

  1. nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
  2. figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
  3. figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
  4. figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  5. genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.

DURATA E DECORRENZA

La durata della prestazione è:

  1. CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
  2. FIGLI:
    1. fino al 18° anno di età tutti i figli;
    2. fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
    3. fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
    4. fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
  3. GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.

La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.

PAGAMENTO

In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:

  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
  • In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.

La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.

Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)

Esempio di rendita:

Coniuge – € 18.811

Un Figlio – € 7.524

Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962