CDC - Dottori Commercialisti
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Analisi previdenza
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- è riservato
- è costantemente aggiornato
- ha un modo di pensare di ampie vedute
- sa stare con i piedi per terra
- sa impegnarsi con dedizione
- sa risolvere i problemi
- è un punto di riferimento per gli altri
- fa parte di un mondo precluso agli altri
- è sempre super – impegnato
- può permettersi consumi d’élite
- ha una forte autostima
- non è un commerciale ma un tecnico
ALIQUOTA DI COMPUTO: percentuale del reddito netto professionale utilizzata per il computo della contribuzione soggettiva da riconoscere sul montante individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
In pratica, viene applicata una maggiorazione ai fini previdenziali dell’aliquota scelta dall’iscritto in base alla tabella sottostante:
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata | Plus % riconosciuto | Coefficente di equità intergenerazionale | Maggiorazione | Aliquota di computo |
| >= 22% | 5% | (B*C) | A+D | |
| >= 21% e < 22% | 4,8% | |||
| >= 20% e < 21% | 4,6% | |||
| >= 19% e < 20% | 4,4% | |||
| >= 18% e < 19% | 4,2% | |||
| >= 17% e < 18% | 4,0% | |||
| >= 16% e < 17% | 3,8% | |||
| >= 15% e < 16% | 3,6% | |||
| >= 14% e < 15% | 3,4% | |||
| >= 13% e < 14% | 3,2% | |||
| >= 12% e < 13% | 3,0% |
AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)
AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)
ALIQUOTA DI COMPUTO: percentuale del reddito netto professionale utilizzata per il computo della contribuzione soggettiva da riconoscere sul montante individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
In pratica, viene applicata una maggiorazione ai fini previdenziali dell’aliquota scelta dall’iscritto in base alla tabella sottostante:
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata | Plus % riconosciuto | Coefficente di equità intergenerazionale | Maggiorazione | Aliquota di computo |
| >= 22% | 5% | (B*C) | A+D | |
| >= 21% e < 22% | 4,8% | |||
| >= 20% e < 21% | 4,6% | |||
| >= 19% e < 20% | 4,4% | |||
| >= 17% e < 18% | 4,2% | |||
| >= 16% e < 17% | 4,0% | |||
| >= 15% e < 16% | 3,8% | |||
| >= 14% e < 15% | 3,6% | |||
| >= 13% e < 14% | 3,4% | |||
| >= 12% e < 13% | 3,2% | |||
| >= 11% e < 12% | 3,0% |
AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)
AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)
È una tutela assistenziale che garantisce, ai professionisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti, il riconoscimento di una rendita mensile vitalizia nel caso in cui si trovino in condizioni di non autosufficienza.
L’annualità assicurativa ha decorrenza ogni anno dal 1° maggio e si conclude il 30 aprile dell’anno successivo. Il partner assicurativo è Poste Vita S.p.A.
LA GARANZIA ATTIVATA IN AUTOMATICO
- COPERTURA BASE
Garantisce una rendita mensile pari a €1350 in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza. È possibile incrementare volontariamente la somma assicurata con onere a proprio carico.
A CHI SI RIVOLGE
La Garanzia è attivata in favore di tutti i professionisti e pensionati iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti che al momento della data di avvio della copertura non avevano compiuto i 75 anni di età.
La Copertura Base viene attivata, in automatico e con oneri a carico del bilancio dell’Ente a favore:
– dei professionisti pre-iscritti
– degli iscritti
– dei pensionati attivi
– dei titolari di pensione diretta non attivi.
È una copertura assicurativa che garantisce un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa purché avvenuta nel periodo di validità della copertura.
L’obiettivo è quello di sostenere la famiglia del professionista per far fronte agli impegni economici che potrebbero condizionarne il futuro.
L’annualità assicurativa ha decorrenza ogni anno dal 1° febbraio e si conclude il 31 gennaio dell’anno successivo. Il partner assicurativo è Società Genertel S.p.A. (già Cattolica Assicurazioni).
- Copertura Base Collettiva (capitale € 7.050)
- Copertura Supplementare Collettiva – Opzione 2 (in base alla fascia di età – vedi sotto la tabella) in favore dei Professionisti che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età, in particolare:
- dei tirocinanti pre-iscritti
- degli iscritti e dei Dottori Commercialisti titolari di una pensione diretta riconosciuta dalla Cassa, ivi inclusi i Dottori Commercialisti titolari di una pensione in totalizzazione/cumulo
- dei Dipendenti della Cassa (dal 01/04/2022)
In ogni caso, non è prevista l’estensione al nucleo familiare e non è possibile per il professionista proseguire volontariamente la copertura in assenza dell’attivazione in proprio favore della copertura collettiva collettiva da parte della Cassa.
Tabella Opzione 2
| Età alla data di inizio copertura | Opzione 2 Somma garantita |
|---|---|
| Fino a 39 anni | 37.500,00 € |
| da 40 a 50 | 18.750,00 € |
| da 51 a 55 | 9.375,00 € |
| da 56 a 60 | 5.250,00 € |
| da 61 a 65 | 3.750,00 € |
| da 66 a 70 | 3.000,00 € |
| oltre 70 anni | 2.250,00 € |
Premi Base anno 2026:
Euro 146,56 per 1 solo familiare assicurato oltre l’iscritto;
Euro 293,13 per 2 familiari assicurati oltre l’iscritto;
Euro 439,69 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati oltre l’iscritto.
| Prestazione | Massimale | Note |
|---|---|---|
| Invalidità permanente da malattia | Indennizzo di € 10.000 | In caso di invalidità pari o superiore a 66% |
| GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI | ||
| Garanzia principale | € 260.000,00 | Ricovero presso strutture non convenzionate: Franchigia € 250 scoperto 10% con max. € 2.500 Prestazioni a favore di over 75: franchigia € 1.000 scoperto 10% con max. € 5.000 Rette di degenza in strutture non convenzionate: max.€ 300 al giorno Malattie mentali franchigia € 500 indennizzo max. € 5.000 |
| Indennità Sostitutiva | € 150,00 per max. 180 gg. | |
| Day Hospital | Incluso | |
| Indennità lunga convalescenza | € 100,00 | Corrisposta qualora nel periodo di convalescenza l’Assicurato non risulti in grado di provvedere autonomamente a tre dei quattro atti elementari della vita quotidiana. L’Assicurato dovrà produrre apposita certificazione medica attestante la sussistenza delle condizioni sopraindicate. |
| Accertamenti diagnostici | € 2.600 per nucleo familiare | Strutture non convenzionate franchigia € 50,00 scoperto 25% |
| PRESTAZIONI EXTRA RICOVERO | ||
| Malattie oncologiche | € 20.000 per nucleo strutture convenzionate € 10.000 per nucleo strutture non convenzionate | |
| Prevenzione: check up annuali e specifici | € 2.000 | Non estendibile al nucleo familiare |
| Pacchetto Maternità | € 2.000 per vento | |
| Alta specializzazione | € 8.000 per nucleo familiare | Strutture NON convenzionate scoperto del 25% con min. € 50,00 per ogni prestazione |
| Diagnosi comparativa | Previo esame della documentazione | |
| Contagio da H.I.V. | Indennizzo di € 20.000 | Se il contagio è provocato da trasfusione di sangue resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA | ||
| Trasporto sanitario | € 6.000 per persona | |
| Accompagnatore | € 130,00 per max. 30 gg | |
| Assistenza sanitaria in Italia o all’estero | ||
| AREA ASSISTENZA VIAGGIO | ||
| Interprete all’estero | € 500 per sinistro | |
| Viaggio di un familiare | € 500 per assicurato | |
| Rientro sanitario | € 5.000 per sinistro | |
| Rientro del convalescente | € 5.000 per sinistro | |
| Rientro funerario | € 5.000 per sinistro | |
Piano integrativo anno 2026
Euro 470,00 per sottoscrittori con età pari o inferiore ai 14 anni;
Euro 780,00 per sottoscrittori tra i 15 e i 25 anni;
Euro 1.050,00 per sottoscrittori sopra i 25 anni.
| Prestazione | Massimale | Note |
|---|---|---|
| RICOVERO | ||
| Garanzia | € 260.000 | Ricovero senza intervento scoperto del 20% Se assicurato ha più di 75 anni scoperto 20% con min. € 1.500 e max. € 5.000 |
| Pre-ricovero | Accertamenti e visite fino a 100 gg. prima | |
| Intervento chirurgico | Franchigia di € 100 Se assicurato ha più di 75 anni franchigia di € 1.200 Strutture NON convenzionate scoperto 10% con il min. di € 250 e max. € 2.500 Strutture NON convenzionate e assicurato che ha più di 75 anni scoperto 10% con minimo € 1.500 e max. € 5.000 | |
| Assistenza medica | ||
| Rette di degenza | Max. € 210,00 al gg | In terapia intensiva scoperto del 10% |
| Accompagnatore | € 52 per max. 30 gg. | |
| Assistenza infermieristica privata individuale | € 52 per max. 30 gg. | |
| Post-ricovero | Fino a 100 gg dopo | |
| Day-Hospital | ||
| Intervento chirurgico ambulatoriale | Scoperto del 20% con min. € 250 | |
| Parto e aborto | Max. € 5.000 | Scoperto del 10% con min. € 250 e max. € 2.500 Parto e cesareo e aborto scoperto del 20% Se assicurato ha più di 75 anni scoperto 20% con min. € 1.500 e max. € 5.000 |
| Trapianti | ||
| Indennità sostitutiva | In caso di ricovero con S.S.N. diaria di € 100 per ciascun pernottamento con il massimo di 100 pernottamenti per anno. | |
| Prosecuzione della garanzia oltre la scadenza | Garanzia opera fino a 3 mesi oltre la scadenza del contratto | |
| EXTRARICOVERO | ||
| Visite specialistiche e accertamenti diagnostici | Max. € 3.000 | Franchigia € 30 In caso di strutture NON convenzionate rimborso al 75% con minimo non indennizzabile di € 51,65 In caso di S.S.N. rimborso del ticket purchè di importo non inferiore a € 25 |
| Trattamenti fisioterapici | Max. € 350 annui | Franchigia € 40 |
| Prestazioni odontoiatriche | Solo visita specialistica e detartrasi | Solo forma diretta |
| Cure odontoiatriche da infortunio | Max € 2.500 per anno e nucleo familiare | Solo strutture convenzionate Scoperto 20% con il minimo di € 150 |
È una Copertura modulare volontaria, si può scegliere una tra le quattro Garanzie di base dedicate al singolo Professionista oppure una tra le quattro Garanzie di base dedicate al Professionista e alla sua famiglia.
La Convenzione è stipulata tra EMAPI e AIG Europe S.A e non viene attivata automaticamente dagli enti previdenziali in quanto di natura volontaria.
Si può inoltre abbinare alla Garanzia scelta una o più opzioni aggiuntive.
Per il professionista:
| Opzione | Morte | IP | Diaria | Rimborso spese Mediche | Contributo solo professionista |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy A | € 100.000 | € 100.000 | € 7.500 | € 160 | |
| 1 A | € 150.000 | € 200.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 281 | |
| 2 A | € 300.000 | € 400.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 597 | |
| 3 A | € 500.000 | € 500.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 914 |
Per il professionista e il nucleo familiare
| Opzione | Morte | IP | Diaria | Rimborso spese Mediche | Contributo professionista + nucleo |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyB | € 100.000 | € 100.000 | € 7.500 | € 251 | |
| 1 B | € 150.000 | € 200.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 7.500 | € 529 |
| 2 B | € 300.000 | € 400.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 15.000 | € 1.086 |
| 3 B | € 500.000 | € 500.000 | Convalescenza € 100 die Immobilizzazione € 75 die | € 20.000 | € 1.901 |
Garanzie aggiuntive:
- Diaria da convalescenza in aumento – € 100 – contributo annuale € 97
- Diaria da immobilizzazione in aumento – € 75 – contributo annuale € 91
- Inabilità temporanea da infortunio € 50 – Contributo annuale € 48 (€ 63 oltre i 65 anni)
- Inabilità temporanea da infortunio € 100 – Contributo annuale € 93 (€ 122 oltre i 65 anni)
- Inabilità temporanea da malattia € 50 – Contributo annuale € 117 (€ 184 oltre i 55 anni e fino a 65)
- Inabilità temporanea da malattia € 100 – Contributo annuale € 229 (€ 361 oltre i 55 anni e fino a 65)
- Rimborso spese mediche da infortunio in aumento € 7.500 – Contributo annuale € 32 (per opzioni 1B, 2B, 3B, EASY)
- Rimborso spese mediche da infortunio in aumento € 7.500 – Contributo annuale € 74 (per opzioni 1A, 2A, 3A)
- Supplemento premio per contagio H.I.V – Epatite B e C – somma assicurata € 50.000 – contributo annuale € 124
- Invalidità permanente specifica per il medico professionista – somma assicurata € 250.000 – contributo annuale € 246
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
A partire dal 2004 la Cassa applica a tutti gli iscritti un sistema “misto” pro-quota; le conseguenze del sistema sulla copertura reddito/pensione variano in relazione al numero di anni di contributi pre 2004
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dalla CNPADC qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare di lavorare oppure per compensare le limitate prestazioni della Cassa (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
anni pre 2004 L’aliquota di rendimento è bassa (1,75%), e scende per redditi lordi superiori a € 62.000 circa | La già bassa copertura reddito/pensione viene ulteriormente penalizzata per i redditi superiori al 1° scaglione |
anni post 2003 I contributi (che formeranno il montante contributivo) sono al 12% del reddito, e vengono rivalutati al tasso più basso fra il tasso di rendimento degli investimenti della cassa e il tasso di rivalutazione dei contributi INPS (sistema contributivo) | Versando queste percentuali in contributi e non potendo godere dei benefici degli investimenti finanziari, come si potrà avere una pensione soddisfacente? Può essere conveniente versare il contributo minimo e liberare risorse per una soluzione privata? |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione del reddito soggetto a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio, di concorsi, o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi |
| Non è prevista alcuna pensione minima | Vengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio, di concorsi, o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale aumenta il divario fra reddito e pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati coloro che hanno una breve carriera l’importo della pensione potrebbe essere irrisorio |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale che, rispetto al reddito di uno sportivo di successo, può rappresentare solo una piccola percentuale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa specifica | Si potrebbe avere una invalidità importante senza per questo avere diritto alla pensione |
| È necessaria la cancellazione dall’Albo | Non è possibile essere titolari dello studio: se si hanno figli vicini al termine degli studi, occorrerà rinunciare alla pensione e attendere il termine degli studi per permettergli di portare avanti l’attività |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
Invalidità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 10 annualità di contributi (invalidità da malattia) oppure 5 (invalidità da infortunio) Inabilità – Sono richiesti almeno 5 anni di contributi (nessuno per infortunio) | Con meno di 5 o 10 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto: normalmente non si accede alla libera professione in giovane età e pertanto, un consulente del lavoro potrebbe essere totalmente scoperto fino all’età di 30 o 40 anni proprio quando la situazione economica è in fase di costruzione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (intorno al 20% del reddito) e anche Inabilità e permettersi il tenore di vita cui si è abituati senza rinunce (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
| Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato considerando gli anni di contributi ad oggi aumentati di 10 | Pur considerando il “regalo” di 10 anni di contributi, l’importo della pensione potrebbe essere pari al 35% del Reddito Medio Pensionabile (1.75% x 20 anni) se anni pre 2004 oppure 10% del Reddito se anni post 2003; oltre tutto, si è costretti a cancellarsi dall’Albo e quindi non si ha più alcuna fonte di guadagno |
| Invalidità – Il calcolo della pensione viene effettuato abbattendo la pensione di inabilità del 30% | Ulteriore riduzione della già esigua pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 10 annualità di contributi (5 se l’iscrizione alla cassa è avvenuta dopo il 2003) | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 10 (5) anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato abbattendo la pensione (calcolata solo in base agli anni di contributi al decesso) in caso di superstiti inferiori a 3 Non è prevista una pensione minima La pensione spettante viene decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di 2 superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | Difficile avere una pensione superiore al minimo: come farà chi rimane ad assicurare ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? |