INPDAP - Dipendenti statali, personale civile - Insegnanti Statali
Soppresso dal 2012 e trasferito all’INPS
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Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
Docenti e dirigenti delle scuole pubbliche statali.
Chi ne fa parte:
- Dirigenti scolastici
- Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
- Docenti responsabili di progetti finanziati
- Docenti con gestione fondi PNRR o europei
- Responsabili laboratori con gestione beni
- Personale educativo con gestione fondi
Attenzione: per i soggetti con gestione di risorse pubbliche è opportuno verificare l’eventuale obbligo di polizza per responsabilità amministrativa e danno erariale (Legge n. 1/2026). Approfondimento: clicca qui.
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- sa riconoscere le cose importanti della vita
- ha grosse responsabilità
- dimostra solidarietà
- dimostra disponibilità
- ha potere
- conduce il gioco
- può contare sugli amici
- è indipendente
- è rigoroso
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| Il valore delle pensioni è fortemente influenzato dall’età del pensionamento attraverso il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (CT) | Occorre lavorare fino all’età massima prevista per non vedersi decurtata la pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o FIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati i giovani che, per motivi di studio o per motivi legati al mercato del lavoro, iniziano a lavorare tardi in qualità di dipendenti e pertanto, all’età pensionabile, non avranno il numero massimo di anni di contributi |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Nessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
invalidità– Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi |
Invalidità Totale da servizio:
Requisiti minimi
Invalidità: di 1° categoria
Contributi: solo inizio servizio
Criterio di calcolo: 80% della Retribuzione Media Pensionabile aumentata del 18%
Invalidità Parziale da servizio:
Requisiti minimi
Invalidità: inferiore alla 1° categoria
Contributi: solo inizio servizio
Criterio di calcolo: come pensione di vecchiaia considerando gli anni di contributi ad oggi, integrati a 13 se inferiori.
Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa da CCNL.
Vedi le prestazioni dei Fondi Sanitari Integrativi da CCNL
Assistenza Magistrale (Gestione ENAM)
Sono iscritti all’Assistenza Magistrale (Gestione ENAM) gli insegnanti di scuola statale dell’infanzia e primaria a tempo indeterminato, i dirigenti scolastici provenienti dall’ex ruolo di direttori didattici e i direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1213. L’iscrizione continua anche in qualità di pensionato.
Cos’è
La prestazione prevede un contributo economico per il rimborso delle spese di carattere sanitario sostenute:
- dall’iscritto d’ufficio;
- o dall’iscritto, a domanda, alla Gestione Assistenza Magistrale e/o dai suoi familiari assistibili.
Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per:
- prestazioni sanitarie di varia tipologia, con esclusione di quelle per attività medico-legali e per trattamenti e interventi per finalità estetiche;
- cure termali;
- cure e trattamenti di fecondazione assistita.
A chi è rivolto
La prestazione è riservata agli iscritti d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale.
Oltre all’iscritto sono assistibili anche i seguenti familiari:
- il coniuge/l’unito civilmente convivente e a carico;
- i vedovi a carico dell’iscritto al momento del decesso che non ha contratto nuovo matrimonio;
- i figli a carico fino a 26 anni, celibi o nubili, conviventi;
- i figli a carico totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
- i genitori a carico;
- le sorelle e i fratelli maggiori d’età, conviventi e a carico, totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
- gli orfani titolari di quota parte della pensione di reversibilità.
Come funziona
QUANTO SPETTA
La percentuale di contribuzione alla spesa varia in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, come indicato nella seguente tabella:
| familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione | Percentuale di contribuzione alle spese sanitarie | Soglia minima di spesa sanitaria per l’accesso alla prestazione |
|---|---|---|
| ISEE fino a 8.000 euro | 35% | 750 euro |
| ISEE da 8.000,01 a 24.000 euro | 25% | 1.100 euro |
| ISEE da 24.000,01 a 32.000 euro | 20% | 1.500 euro |
| ISEE oltre 32.000 euro | 15% | 1.850 euro |
Per singole tipologie di spesa sanitaria sono, inoltre, individuati limiti massimi di rimborso:
- l’ammontare del contributo non può superare complessivamente l’importo di 10mila euro;
- la spesa sanitaria riferita ad un familiare assistibile è rimborsabile nei limiti della percentuale di vivenza a carico del richiedente.
Pensione Complementare
Pensione Complementare
Le ultime novità sul Fondo Scuola Espero
Introduzione – Le ultime novità
Dal 16 novembre 2023, un accordo sindacale firmato presso l’ARAN ha introdotto importanti modifiche alle modalità di adesione al Fondo Scuola Espero, il fondo pensione complementare dedicato ai lavoratori della scuola statale.
A partire dal 1° settembre 2024, i nuovi docenti e il personale ATA assunti a tempo indeterminato vengono iscritti automaticamente al Fondo, salvo una loro espressa rinuncia.
Questo meccanismo, noto come silenzio-assenso, prevede che, in assenza di una comunicazione di rinuncia entro 9 mesi, l’iscrizione al Fondo diventi effettiva.
L’accordo trova applicazione anche per il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019. In questi casi, l’adesione decorre solo al termine dei 9 mesi previsti per l’espressione della scelta e non comporta versamenti retroattivi: i contributi iniziano dal primo mese successivo alla scadenza del termine.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha progressivamente chiarito le procedure operative per l’adesione, la rinuncia e la gestione del silenzio-assenso tramite apposite istruzioni e strumenti informatici.
Cos’è il Fondo Scuola Espero
Il Fondo Scuola Espero è un fondo pensione complementare negoziale rivolto ai lavoratori del comparto scuola: docenti, dirigenti scolastici e personale ATA.
Il Fondo consente di integrare la pensione obbligatoria INPS, permettendo di accumulare nel tempo una prestazione pensionistica aggiuntiva, basata su contribuzione individuale, contributo del datore di lavoro e conferimento del trattamento di fine servizio.
Vantaggi del Fondo Espero
- Contributi deducibili
Fino a 5.300 € l’anno, con riduzione diretta del reddito imponibile. - Tassazione agevolata
I rendimenti sono tassati con aliquota massima del 20%, riducibile in funzione dell’anzianità di partecipazione. - Anticipazioni
Possibilità di richiedere anticipi per:- spese sanitarie;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa;
- ulteriori esigenze personali, nei limiti di legge.
- Sicurezza
Il patrimonio è gestito da soggetti specializzati ed è sottoposto alla vigilanza delle Autorità competenti.
Come funziona l’adesione al Fondo Espero
Adesione automatica (silenzio-assenso)
- I lavoratori interessati ricevono un’informativa formale sul Fondo.
- Dal momento della consegna decorrono 9 mesi entro i quali è possibile:
- aderire volontariamente;
- comunicare la non adesione.
- In assenza di comunicazioni, l’adesione avviene automaticamente.
Dopo l’iscrizione automatica, il lavoratore ha 30 giorni di tempo per recedere senza costi.
Modalità di rinuncia o recesso
La rinuncia o il recesso possono essere effettuati tramite:
- servizio self-service sui portali istituzionali (NoiPA / POLIS);
- PEC al Fondo;
- numero verde di assistenza NoiPA;
- raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Fondo provvede al rimborso di eventuali contributi entro 30 giorni dalla richiesta valida.
Contribuzione: lavoratore e datore di lavoro
Una volta aderito al Fondo Espero, la contribuzione si articola come segue:
- Contributo del lavoratore
Percentuale della retribuzione lorda scelta al momento dell’adesione. - Contributo del datore di lavoro
Riconosciuto solo se il lavoratore versa almeno il contributo minimo a proprio carico.
Entrambi i contributi sono trattenuti mensilmente dalla retribuzione e versati al Fondo nel mese successivo.
Trasferimento dell’IBU in TFR: cosa sapere
Nel pubblico impiego coesistono due regimi di fine servizio:
- Indennità di Buonuscita (IBU / TFS)
Calcolata sull’80% dell’ultima retribuzione utile, in funzione degli anni di servizio. - Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Accantonamento annuo pari al 6,91% della retribuzione utile, rivalutato nel tempo.
Per i dipendenti pubblici che aderiscono a un fondo pensione complementare, l’IBU maturata fino alla data dell’adesione resta regolata dalle norme precedenti, mentre dal momento dell’adesione in avanti si applica la disciplina del TFR, con accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione.
La possibilità di passare dal regime IBU al regime TFR è prevista dall’art. 59, comma 56, della legge 449/1997 ed è subordinata all’adesione a una forma di previdenza complementare.
È importante precisare che:
- la trasformazione non è esclusiva del Fondo Espero;
- può avvenire anche aderendo ad altri fondi pensione complementari idonei.
Chi è assicurato
Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 18.811
Un Figlio – € 7.524
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962