| Previd. Integrativa/Complem. |
Per i dirigenti iscritti al Fondo pensione dal 2.7.2018, il finanziamento del trattamento pensionistico complementare è a carico dell'impresa nella seguente misura:
13% di una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo spettante al dirigente stesso da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.
Per i dirigenti in servizio alla data del 2.7.2018, viene confermato, ove più favorevole, l'ammontare del contributo annuo a tale data versato dall'impresa al
Fondo pensione, in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia e di seguito riportati.
Ai dirigenti assunti o divenuti tali a partire dal 7.6.2013 che abbiano esercitato l’opzione di aderire al Fondo pensione, spetta un trattamento pensionistico
complementare finanziato mediante versamento al fondo pensione di un contributo, per ciascun dirigente, pari al 13% di una quota parte, nella misura del
90%, del trattamento economico minimo complessivo spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall’apposito regolamento contenuto nell’allegato n. 5 del
CCNL.
In caso di non adesione del dirigente al Fondo pensione, le somme che l'impresa avrebbe versato allo stesso a titolo di contribuzione secondo quanto previsto
non si convertiranno in un trattamento di altro genere
Per i dirigenti in servizio alla data del 15.10.2007 si veda l’art. 34 del CCNL
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| Assistenza integrativa |
ai dirigenti viene riconosciuta l'assistenza sanitaria attuata tramite la costituzione di una Cassa Assistenza. L'onere dell'assistenza è a carico, per i dirigenti in
servizio, dell'impresa alla quale il dirigente dipende, e per gli ex dirigenti pensionati, dell'impresa presso la quale il dirigente pensionato prestava servizio al
momento della risoluzione del rapporto. Ai dirigenti viene anche riconosciuto il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie rese a favore del coniuge o di altri
familiari a carico (anche non a carico se in possesso di determinati requisiti)
Vedere allegato 8 del CCNL. |
| Polizze infortuni |
le imprese sono tenute a stipulare in favore dei propri dirigenti una polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali per la copertura
del caso di morte e di invalidità permanente con capitali assicurati pari rispettivamente a 5 e 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva (quella utile al
calcolo del TFR)
Long Term Care
Nei casi riconosciuti di non autosufficienza (vedere allegato 9 del CCNL) a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai
propri dirigenti una prestazione pari ad € 13.500,00 annui.
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| Quadri |
la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, è a carico dell'impresa. Ove si apra un procedimento penale
nei confronti del dirigente, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'impresa |