INPS - dipendenti aziende private
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Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli:
| Vuole essere considerato uno che: | Operaio | Impiegato | Quadro | Dirigente |
|---|---|---|---|---|
| Ben figura in linea con lo status raggiunto | ||||
Dimostra che è uno che conta |
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Dimostra di essere scaltro |
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Dimostra apertura mentale, ampiezza di vedute |
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Dimostra razionalità |
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Dimostra di essere informato |
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Dimostra di avere relazioni importanti |
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Dimostra di essersi fatto da sé |
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Dimostra di farcela da sé, di non dover essere costretto |
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Dimostra di poter contare su amici |
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Dimostra di essere più degli altri |
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Può permettersi acquisti di beni e servizi particolari |
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| La pensione si ottiene solo a 67 anni (uomo/donna); quella anticipata a 64 anni | Si potrebbe essere costretti ad abbandonare l’attività prima dell’età pensionabile e non si avrebbe diritto ad alcuna pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o PIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati coloro che hanno una breve carriera l’importo della pensione potrebbe essere irrisorio |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica | Nessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività |
La pensione è prevista a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa specifica | Pur avendo diritto alla pensione, l’importo potrebbe essere totalmente insufficiente |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
Invalidità– Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? |
Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa da CCNL.
Oltre a quanto contenuto qui come esempio, vedi le prestazioni dei Fondi Sanitari Integrativi da CCNL
Dipendenti aziende private
I dipendenti del settore privato spesso sono iscritti ad un Fondo Sanitario Integrativo in virtù del CCNL a cui aderisce il datore di lavoro. Spesso non sono consapevoli di essere iscritti o delle prestazioni contenute.
I Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa sono frutto di un CCNL, un accordo aziendale o all’interno di una categoria professionale, questo significa che il più delle volte l’adesione a un Fondo è già prevista dal proprio contratto di lavoro.
Per identificare a quale fondo sia iscritto è utile capire quale tipo di contratto collettivo si applica alla professione del lavoratore.
Il datore di lavoro potrebbe tuttavia non aver aderito a nessun CCNL.
Facciamo due esempi: Fondo Enfea Salute e Fondo EST
FONDO ENFEA
I lavoratori dipendenti assunti da imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI, possono usufruire delle prestazioni offerte dal nostro Fondo Enfea Salute.
https://www.enfeasalute.it/guida-piano-sanitario/
Durata: fino a 75 anni
Prestazioni del Fondo ENFEA
| GARANZIE | SINTESI PRESTAZIONI | MASSIMALI e LIMITI |
|---|---|---|
| Ricovero per Gravi interventi chirurgici (GIC) e Gravi Eventi Morbosi (GEM) |
Pre- ricovero (15 giorni), Assistenza medica, medicinali, cure, Rette di degenza, Accompagnatore (30 giorni), Post ricovero (30 giorni) e altre prestazioni minori post ricovero |
Massimale € 300.000 franchigia relativa di 3 giorni |
| ALTA SPECIALIZZAZIONE |
Radiologia - Ecografie - Ecocolordoppler - Alta diagnostica per immagini - Diagnostica strumentale e specialistica - Biopsie |
Limite € 20.000 |
| Ticket |
per accertamenti diagnostici diversi da “alta specializzazione” |
Limite € 300 |
| Visite Specialistiche |
Limite € 3.000 franchigia €10 |
|
| Trattamenti Fisioterapici |
Per gravi traumatologie |
Limite € 1.000 |
| Cure Oncologiche |
Limite € 5000 |
|
| Protesi Lenti |
€ 3.000 € 100 ogni due anni |
|
| ODONTOIATRIA |
Cure dentarie da infortunio Interventi chirurgici odontoiatrici extra-ricovero Implantologia (max 700 per impianto) 1 pulizia e 1 visita |
€ 1.500 |
| PREVENZIONE | Sindrome metabolica. Prevenzione cardiovascolare. Prevenzione delle patologie oncologiche. |
|
| Assistenza alla NONAUTOSUFFICIENZA | spese sanitarie e servizi di assistenza (Max per 3 anni) |
Limite € 10.000,00 per massimo tre anni |
| Contributo straordinario per NON AUTOSUFFICIENZA | Rimborso spese al mese per massimo 6 mesi |
500€ |
| PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE | Procreazione medicalmente assistita Gravidanza sicura Tutela malformazioni età pediatrica |
€ 1.500 € 700 € 25.0000 |
| Assistenza | Diagnosi comparativa, Pareri medici immediati, Prestazioni a tariffe agevolate |
FONDO EST
Il Fondo, costituito dalle parti sociali nel 2005, nasce in attuazione di un accordo recepito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del Terziario e del Turismo e, successivamente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie, delle Aziende Farmaceutiche Speciali, degli Impianti Sportivi, delle Autoscuole, delle Agenzie Funebri, della Distribuzione moderna organizzata e, dal 1° luglio 2020, dai Fiori recisi.
CHI HA DIRITTO ALLE PRESTAZIONI:
Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria garantite da Fondo Est tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti ai quali si applicano i C.C.N.L. dei settori Terziario distribuzione e servizi, Pubblici esercizi e ristorazione collettiva, Agenzie di viaggio e tour operator, della Distribuzione moderna organizzata, delle Aziende Farmaceutiche Speciali, delle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie, degli Impianti Sportivi, delle Autoscuole, delle Agenzie Funebri e dal 1° luglio 2020 dei Fiori recisi. Con riferimento al solo C.C.N.L. delle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie hanno, inoltre, diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 5 mesi.
Il Regolamento del Fondo (art. 5) stabilisce che il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall’azienda o dal lavoratore (per i casi di versamento volontario previsti dall’art. 3 del Regolamento).
PRESTAZIONI SANITARIE:
| GARANZIE | SINTESI PRESTAZIONI | MASSIMALI e LIMITI |
|---|---|---|
| PACCHETTO MATERNITÀ |
|
Il massimale € 1.000,00 per evento gravidanza. |
| VISITE SPECIALISTICHE | Le visite specialistiche vengono gestite direttamente da Fondo Est. L’iscritto può avvalersi sia di strutture del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) sia di strutture private convenzionate da SiSalute per Fondo Est |
Il Fondo rimborsa i ticket sanitari salvo uno scoperto di € 5,00 su ogni ticket ammesso a rimborso. Il Fondo liquida direttamente alla struttura convenzionata SiSalute per Fondo Est il costo della prestazione, salvo una franchigia a carico dell’assistito di € 20,00. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni è di € 700,00 |
| DIAGNOSTICA |
|
Il Fondo rimborsa i ticket sanitari salvo uno scoperto di € 5,00 su ogni ticket ammesso a rimborso. Il Fondo liquida direttamente alla struttura convenzionata SiSalute per Fondo Est il costo della prestazione, salvo una franchigia a carico dell’assistito di € 35,00. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni è di € 6.000,00. |
| TICKET SANITARI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO | Sono compresi in copertura tutti quegli accertamenti Diagnostici non indicati nell’area “Diagnostica”. Non rientrano, comunque, gli accertamenti diagnostici di natura odontoiatrica. |
Il Fondo rimborsa i ticket sanitari salvo uno scoperto di € 5,00 su ogni ticket ammesso a rimborso. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni è di € 500,00. |
| CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E DIALISI | Il Fondo rimborsa integralmente entro il massimale annuo le spese per:
|
La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 6.000,00 per iscritto |
| LENTI ED OCCHIALI | Fondo Est provvede al pagamento delle spese sostenute per l’acquisto di lenti e occhiali per difetti visivi sia da vicino che da lontano senza alcuna limitazione sulla patologia riscontrata dall’oculista. |
L’importo rimborsabile per fattura è di € 90,00 |
| FISIOTERAPIA | Fisioterapia da infortunio o patologie particolari
|
Il massimale annuo per la garanzia Fisioterapia da infortunio o particolari patologie è di € 500,00 per il complesso delle prestazioni. |
| PACCHETTI DI RIABILITAZIONE E CONTROLLO | Riabilitazione patologie arto superiore e arto inferiore |
Il massimale annuo per ciascuno dei tre pacchetti è di € 500,00 |
| AGOPUNTURA MANU MEDICA | Il Fondo provvede al pagamento delle spese per agopuntura, effettuata da medico chirurgo, a seguito di malattia o infortunio esclusivamente a fini antalgici (terapia del dolore). | Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni è di € 250,00 |
| PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI | Il Fondo rimborsa le spese per l’acquisto o il noleggio di presidi, ausili medici ortopedici, sempre se appositamente prescritti | Per ogni tipologia di presidio sono previsti massimo 2 acquisti/anno. Le spese vengono rimborsate nella misura dell’80% lasciando a carico dell’iscritto uno scoperto del 20%. |
| INVALIDITÀ | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI INVALIDITÀ PERMANENTE Progetto sperimentale 2014 (Prorogato anche per il 2022) Requisiti dei destinatari I destinatari delle prestazioni sono coloro che, durante il periodo della copertura, hanno:
|
A fronte della sussistenza dei presupposti soggettivi di cui ai punti nn. 1 e 2, il Fondo mette a disposizione degli iscritti, una tantum, un plafond di spesa di:
|
Chi è assicurato
Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 18.811
Un Figlio – € 7.524
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962