ENPALS - Lavoratori dello spettacolo
Soppresso dal 2012 e trasferito all’INPS
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Chi ne fa parte -
Tratti culturali -
Criteri di calcolo -
Esempi di calcolo -
Analisi previdenza -
Altre prestazioni -
Prestazioni Inail
Fanno parte della categoria 3 grandi gruppi di lavoratori:
- Gruppo A: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. (vedi di seguito elenco dettagliato degli appartenenti)
- Gruppo B: lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al Gruppo A. (vedi di seguito elenco dettagliato degli appartenenti)
- Gruppo C: lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
GRUPPO A
artisti lirici, cantanti, coristi e vocalist, maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro);
Gruppo attori: attori di prosa e allievi attori (mimi), attori cinematografici e audiovisivi, artisti doppiatori, attori di operetta, artisti di riviste, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrettes), artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti) , artisti di fotoromanzi, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti speciali; Gruppo conduttori: presentatori, disc-jockey, animatori di villaggi turistici;
Gruppo registi sceneggiatori: registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi, aiuto registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi, sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, dialoghisti ed adattatori, direttori della fotografia;
Gruppo direttori di scena e di doppiaggio: direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio;
Gruppo direttori e maestri d’orchestra: direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra, maestri suggeritori;
Gruppo concertisti, orchestrali: concertisti e solisti, professori d’orchestra, orchestrali anche di musica leggera;
Gruppo ballo: coreografi ed assistenti, ballerini e tersicorei; Gruppo figurazione e moda: indossatori, figuranti lirici, figuranti di sala;
Gruppo tecnici: tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica, tecnici del montaggio e del suono del teatro, tecnici del montaggio e del suono audiovisivi, tecnici del montaggio di fotoromanzi; Gruppo operatori e maestranze: operatori di ripresa, aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva, attrezzisti;
Gruppo scenografi: sceneggiatori.
GRUPPO B
Gruppo bandisti: maestri di banda, bandisti.
Gruppo produzione cinematografica e di audiovisivi direttori di produzione, ispettori di produzioni, segretari di produzione
– segretari di edizione, cassieri di produzione -organizzatori generali
Gruppo amministratori, amministratori di formazioni artistiche
Gruppo arredatori e costumisti: architetti arredatori, costumisti, figurinisti, modiste;
Gruppo truccatori e parrucchieri:, truccatori, parrucchieri
Gruppo tecnici: tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici della produzione cinematografica, tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro, tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi, tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
Gruppo Operatori e maestranze:, maestranze cinematografiche, maestranze teatrali, maestranze delle imprese audiovisivi, fotografi di scena, artieri ippici -operatori di cabina di sale cinematografiche, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio;
Gruppo impiegati:, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli (cassieri e Direttori di sala) -impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;
Gruppo dipendenti ippodromi, scuderie cinodromi e addetti alla ricezione delle scommesse:, impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa cinodromi, prestatori d’opera, addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche e prestatori d’opera addetti ai totalizzatori a quota fissa (picchetti) presso gli ippodromi ed i cinodromi, operai dipendenti dagli ippodromi, dalle scuderie di cavalli da corsa e dai cinodromi
Gruppo dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti:, impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
Gruppo addetti agli impianti sportivi:, impiegati addetti agli impianti sportivi (dipendenti da circoli di canottaggio, tennis, palestre, stadi, sferisteri, capi sportivi, kartodromi, bowling, ecc.), operai addetti agli impianti sportivi (come sopra) + massaggiatori
Gruppo dipendenti delle case da gioco:, impiegati dipendenti delle case da gioco, operai dipendenti delle case da gioco
Gruppo dipendenti da imprese di noleggio film:, impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film, operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
Gruppo C
Tutti i soggetti dei gruppi A e B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Si tratta delle idee dominanti condivise dall’ambiente cui appartiene il soggetto; vanno rispettate e non smentite.
Si manifestano con comportamenti e simboli
Vuole essere considerato uno che:
- si distingue
- ha successo
- merita
- ha professionalità
- è stimato, ammirato
- è affermato
- è unico
- lotta per affermarsi e per rimanere sulla cresta dell’onda
- ama la semplicità
- piace
Analisi della previdenza e necessità ricorso previdenza integrativa
SISTEMA CONTRIBUTIVO (SISTEMA MISTO: con pochi anni pre’96 la situazione è simile a quella del sistema contributivo)
Le considerazioni sui limiti della previdenza obbligatoria e sulle relative conseguenze si aggravano in presenza di lavoratori appartenenti ai gruppi A e B in quanto lavoratori a tempo determinato
| Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere una rendita prima dell’età prevista dall’ENPALS/INPS qualora se ne abbia la necessità o il desiderio anche senza cessare il lavoro (soluzioni a durata libera es polizza vita) perché | |
| La pensione si ottiene solo a 67 anni (uomo/donna); quella anticipata a 64 anni | Si potrebbe essere costretti ad abbandonare l’attività prima dell’età pensionabile e non si avrebbe diritto ad alcuna pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una rendita ulteriore agganciata all’andamento dei mercati finanziari che compensi eventuali probabili “tagli di legge” sulla pensione pubblica (soluzione di previdenza complementare es: Fondo pensione o PIP) perché | |
| Il Coefficiente di Trasformazione (CT) viene rivisto automaticamente ogni 2 anni (con effetto retroattivo sui contributi versati) in funzione dell’aumento della speranza di vita | I coefficienti di trasformazione sono destinati alla riduzione con conseguente riduzione dell’importo della pensione |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per crearsi una ulteriore rendita utile a compensare lo svantaggio dato dal limitato numero di anni di contributi e dalla limitazione della retribuzione soggetta a contributi (soluzione di previdenza complementare es: Fondo Pensione o FIP) perchè | |
| L’importo della pensione è condizionato dai contributi versati durante tutta la vita lavorativa | Vengono penalizzati coloro che hanno una breve carriera l’importo della pensione potrebbe essere irrisorio |
| Non è prevista alcuna pensione minima (soppressione integrazione al minimo) | Coloro che, per vari motivi, avranno pochi anni di contributi (minimo 5) all’età pensionabile oppure redditi complessivamente bassi, potranno avere una pensione di importo anche inferiore al livello di povertà |
| Gli importi di reddito superiori al massimale non vengono considerati ai fini pensionistici | Nessuna pensione per le quote di reddito superiori al massimale che, rispetto al reddito di uno sportivo di successo, può rappresentare solo una piccola percentuale |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter contare su una rendita ulteriore che compensi la perdita di potere d’acquisto della pensione del sistema obbligatorio per poter affrontare eventuali maggiori esigenze finanziarie in caso di difficoltà di salute (es. long term care o Capitalizzazione) perché | |
| Una volta in pensione, l’importo della pensione viene rivalutato (perequazione) in misura meno che proporzionale all’inflazione | Il potere di acquisto della pensione diminuisce progressivamente con il passare del tempo anche in presenza di maggiore bisogno economico legato a necessità di assistenza |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per invalidità gravi (da infortuni o da malattia) non riconosciute dal sistema obbligatorio (es. long term care, dread disease o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| Invalidità – La pensione è prevista solo a partire da una invalidità superiore al 66,66% | Nessuna prestazione per invalidità gravissime seppure inferiori al 66,66% |
| Inabilità – La pensione è prevista solo a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa generica. (Inabilità specifica solo per gli artisti a tempo indeterminato) | Nessuna pensione se si è in grado di svolgere altre attività |
La pensione è prevista a condizione di perdere totalmente (100%) la capacità lavorativa specifica | Pur avendo diritto alla pensione, l’importo potrebbe essere totalmente insufficiente |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita in caso di invalidità nei primi anni di lavoro quando il sistema obbligatorio non riconosce nulla nonostante si possano avere gli obblighi familiari (es. long term care o garanzie invalidità da infortuni o malattia con somme assicurate importanti) perché | |
| invalidità/ inabilità – Per avere diritto alla pensione, oltre al grado di invalidità occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Con meno di 5 anni di contributi non si ha diritto ad alcuna pensione anche in presenza del grado di invalidità previsto |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale o una rendita per compensare le scoperture della pensione di invalidità (pari a circa il 20% della retribuzione) e anche Inabilità e permettersi una vita dignitosa senza farsi mantenere dai familiari, a patto che possano (TCM con complementare invalidità; polizza infortuni e malattia) perché | |
Invalidità– Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio (anche meno di € 1.000,00 annue); ciò creerebbe gravissimi problemi economici (non si ha liquidazione, né risparmi e forse debiti per la casa, per la macchina, ecc) |
Inabilità – Il calcolo della pensione viene effettuato regalando tante annualità contributive quante ne mancano al 60° anno di età ma utilizzando il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima | Nonostante il “regalo” di annualità contributive, l’importo della pensione potrebbe essere notevolmente inferiore al reddito proprio in una situazione in cui si hanno maggiori necessità economiche legate all’assistenza e alle cure |
Necessità di ricorso alla previdenza integrativa per poter avere un capitale in caso di premorienza per consentire alla famiglia di vivere con dignità, assicurando ai figli un futuro con le stesse chances dei coetanei e senza farsi “portar via” la casa perché non si è in grado di onorare il mutuo. (TCM e/o polizza INFORTUNI e MALATTIA) perché | |
| Per avere diritto alla pensione, occorre avere almeno 5 annualità di contributi | Nessuna pensione ai superstiti per anzianità contributive inferiori ai 5 anni anche in presenza di figli piccoli e di coniuge che non lavora |
Il calcolo della pensione viene effettuato considerando solo gli anni di contributi ad oggi e con il coefficiente di trasformazione minimo NB: non è prevista alcuna pensione minima La pensione spettante verrà decurtata del 40% in presenza di un solo superstite – del 20% in presenza di due superstiti (es. coniuge + figlio). Ulteriore riduzione in relazione al reddito dei superstiti. | L’importo della pensione potrebbe essere irrisorio con meno di 20 –25 anni di contributi: come farà chi rimane ad assicurare a sé stesso e ai figli una esistenza dignitosa? Ci sarà la possibilità di pagare l’eventuale mutuo e mantenere la propria casa? Ci sarà la possibilità di consentire ai figli un futuro almeno alla pari dei loro coetanei? |
Pensione di invalidità specifica
La particolare prestazione è riservata ad alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, di età non inferiore ai 30 anni, i quali abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale.
La differenza tra l’assegno d’invalidità generica e pensione d’invalidità specifica sta appunto nella diversa valutazione delle condizioni del lavoratore. Nel primo caso (invalidità generica) è richiesto uno stato invalidante che riduca per oltre i 2/3 la capacità lavorativa generica. Nel secondo caso (invalidità specifica) lo stato invalidante può essere riconosciuto anche quando la capacità lavorativa generica risulti ridotta in misura inferiore al 67%, ma comunque in misura tale che non consenta la prosecuzione dell’attività specifica.
“La lacerazione dei legamenti muscolari di una gamba non costituisce di per sé stato invalidante tale da ridurre oltre i 2/3 la capacità di un “normale” lavoratore (anche del settore dello spettacolo), ma è più che sufficiente per il riconoscimento dell’invalidità “specifica” nei confronti di una ballerina.”
La particolare prestazione è riferita alle seguenti categorie:
- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- direttori d’orchestra e sostituti;
- figuranti e indossatori;
- artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
- tersicorei e ballerini.
La pensione di invalidità specifica è riconosciuta a condizione che il richiedente:
- abbia raggiunto il trentesimo anno di età;
- abbia perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
- possa far valere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’ENPALS;
- possa far valere almeno 600 contributi giornalieri, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
- e che i contributi minimi (di cui alla precedente numero 4) risultino versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell’invalidità specifica.
Note sui gruppi e sull’eguaglianza dei contributi
Le categorie dei lavoratori dello spettacolo si dividono in 3 gruppi (A,B,C Vedi “Chi ne fa parte”)
Il requisito dell’annualità contributiva si realizza con almeno:
- 90 giornate (gruppo A)
- 260 giornate (gruppo B e sportivi professionisti)
- 312 giornate (gruppo C)
La retribuzione giornaliera pensionabile massima è pari a
- € 828,00 per il regime retributivo
- € 363,84 (119.650,00 : 312) per il regime contributivo
Retribuzioni più elevate possono dare più retribuzioni giornaliere pensionabili.
Le retribuzioni giornaliere superiori a € 828,00 determinano più giornate contributive in base al seguente schema:
Fino a 2 = 1 – Fino a 5 = 2 – Fino a 8 = 3 – Fino a 11 = 4
Fino a 15 = 5 – Fino a 19 = 6 – Fino a 22 = 7 – oltre 23 = 8
| Fasce di retribuzione giornaliera | Massimale di retribuzione giornaliera imponibile | Giorni di contribuzione accreditati | |
|---|---|---|---|
| da Euro | ad Euro | Euro | |
| 828,01 | 1.656,00 | 828,00 | 1 |
| 1.656,01 | 4.140,00 | 1.656,00 | 2 |
| 4.140,01 | 6.624,00 | 2.484,00 | 3 |
| 6.624,01 | 9.108,00 | 3.312,00 | 4 |
| 9.108,01 | 11.592,00 | 4.140,00 | 5 |
| 11.592,01 | 14.904,00 | 4.968,00 | 6 |
| 14.904,01 | 18.216,00 | 5.796,00 | 7 |
| 18.216,01 | in poi | 6.624,00 | 8 |
Anni di contributi |
N. Giornate Minime | ||
|---|---|---|---|
| Gr. A (90) | Gr. B (260) | Gr. C (312) | |
| 5 | 310 | 671,4 | 805.7 |
| 10 | 619,8 | 1.342,8 | 1.611,4 |
| 15 | 929,6 | 2.014,2 | 2.417 |
| 20 | 1.239,5 | 2.685,6 | 3.222,7 |
| 35 | 2.169,1 | 4.699,8 | 5.639,7 |
| 40 | 2.479 | 5.371,2 | 6.445,4 |
Invalidità Specifica
Valida solo per i gruppo C, nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9
Requisiti minimi
Invalidità: Perdita assoluta e permanente della capacità di guadagno alle sue attitudini nella propria professione abituale e prevalente
Contributi: 5 (600 giornate di cui 120 nell’ultimo triennio)
Età minima: 30 anni
Criterio di calcolo:
Come pensione di vecchiaia in quanto, agli anni di contributi versati, si aggiungono gli anni che avrebbe potuto versare fino all’età pensionabile per la pensione di vecchiaia
Chi è assicurato
Sono assicurati all’INAIL tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati – qualunque sia il settore lavorativo in cui operano e alle dipendenze di chiunque: persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
Inabilità temporanea
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale.
Per specifiche categorie (ad es.: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale. (vedi Allegato)
Invalidità permanente
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcune riferimento alla retribuzione, in base a:
- Tabella delle menomazioni.
- Tabella indennizzo danno biologico.
Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% si presume per legge che sussista anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la:
- Tabella dei coefficienti.
Calcolo Prestazione IP
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione previsto nella specifica tabella:
• < 6% nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia) nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
• =>6% < 16% indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. (vedi esempi in tavola 1)
• => 16% indennizzo del danno biologico in rendita indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (tabella coefficienti , vedi esempi in tavola 2).
Sono cumulabili le prestazioni INAIL e INPS dipendenti dallo stesso evento invalidante?
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Le pensioni di Invalidità e inabilità INPS possono cumularsi con il reddito da lavoro?
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione: agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
In altri termini, la pensione di invalidità e di inabilità erogata dall’INPS non è compatibile con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92), pertanto le due prestazioni economiche non sono cumulabili.
L’incumulabilità, però, si verifica solo se i due trattamenti dipendono dallo stesso evento invalidante.
Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d’impresa.
L’assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa come stabilito dall’ art. 1, comma 42 della legge 335/95.
| Tipo di prestazione | Reddito da lavoro | Anni di contribuzione | Decurtazione della pensione |
|---|---|---|---|
Assegno ordinario | Dipendente | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM | ||
| Autonomo | Non influente | Riduzione dell’assegno del 25% quando i redditi sono superiori a 4 volte l’importo del TM e del 50% dell’importo quando i redditi sono superiori a 5 volte l’importo del TM | |
| Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | ||
| Altre prestazioni di invalidità Pubblico Impiego | Dipendente | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 50% della quota eccedente il TM |
| Autonomo | Meno di 40 anni | Riduzione dell’assegno del 30% della quota eccedente il TM | |
| Pensione di inabilità | Dipendente o Autonomo | Non influente | Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro |
| Pensione ai superstiti | Dipendente o Autonomo | Non influente | Riduzione del 25%, 40% o del 50% dell’assegno a seconda rispettivamente se il reddito risulta superiore a 3, 4 0 5 volte il TM |
| Trattamento Minimo (TM) 2025 = 603.40 euro (€ 7.844,20 annui) | |||
| CLASSE DI ETÀ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di menomazione permanente % |
Punto Inail |
Fino a 20 |
21 – 25 |
26 -30 |
31 – 35 |
36 – 40 |
41 – 45 |
46 – 50 |
51 – 55 |
56 – 60 |
61 – 65 |
66 e oltre |
6 |
€1.430 | €8.584 | €8.154 | €7.811 | €7.382 | €6.953 | €6.438 | €5.923 | €5.407 | €4.807 | €4.206 | €3.862 |
7 |
€1.518 | €10.628 | €10.096 | €9.671 | €9.140 | €8.608 | €7.971 | €7.333 | €6.695 | €5.951 | €5.207 | €4.782 |
8 |
€1.605 | €12.845 | €12.202 | €11.688 | €11.046 | €10.404 | €9.633 | €8.863 | €8.092 | €7.193 | €6.294 | €5.780 |
9 |
€1.692 | €15.236 | €14.474 | €13.865 | €13.103 | €12.341 | €11.427 | €10.513 | €9.598 | €8.532 | €7.465 | €6.856 |
10 |
€1.780 | €17.802 | €16.912 | €16.200 | €15.309 | €14.419 | €13.351 | €12.283 | €11.215 | €9.969 | €8.723 | €8.010 |
11 |
€1.955 | €21.506 | €20.431 | €19.571 | €18.495 | €17.420 | €16.130 | €14.839 | €13.549 | €12.043 | €10.538 | €9.678 |
12 |
€2.129 | €25.557 | €24.279 | €23.256 | €21.979 | €20.701 | €19.167 | €17.634 | €16.100 | €14.311 | €12.522 | €11.500 |
13 |
€2.304 | €29.961 | €28.463 | €27.264 | €25.766 | €24.268 | €22.470 | €20.673 | €18.875 | €16.778 | €14.680 | €13.482 |
14 |
€2.479 | €34.709 | €32.974 | €31.586 | €29.850 | €28.115 | €26.032 | €23.949 | €21.867 | €19.437 | €17.007 | €15,619 |
15 |
€2.654 | €39.813 | €37.822 | €36.230 | €34.239 | €32.248 | €29.860 | €27.471 | €25.082 | €22.295 | €19.508 | €17.916 |
| Tabella indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro | Grado % | rendita annua in euro |
| 16 | €1.220,83 | 33 | €3.540,41 | 50 | €7.325,00 | 67 | €11.353,74 | 84 | €14.466,86 |
| 17 | €1.342,91 | 34 | €3.723,54 | 51 | €7.569,16 | 68 | €11.536,86 | 85 | €14.649,99 |
| 18 | € 1.465,00 | 35 | € 3.906,67 | 52 | € 7.813,33 | 69 | € 11.719,99 | 86 | € 14.833,11 |
| 19 | €1.587,08 | 36 | €4.089,79 | 53 | €8.057,50 | 70 | €11.903,12 | 87 | €15.016,24 |
| 20 | €1.709,17 | 37 | €4.272,91 | 54 | €8.301,66 | 71 | €12.086,24 | 88 | €15.199,36 |
| 21 | €1.831,24 | 38 | €4.456,04 | 55 | €8.545,83 | 72 | €12.269,36 | 89 | €15.382,49 |
| 22 | €1.953,33 | 39 | €4.639,17 | 56 | €8.790,00 | 73 | €12.452,49 | 90 | €15.565,61 |
| 23 | €2.075,41 | 40 | €4.883,33 | 57 | €9.034,15 | 74 | €12.635,62 | 91 | €15.748,74 |
| 24 | €2.197,50 | 41 | €5.127,50 | 58 | €9.278,32 | 75 | €12.818,74 | 92 | €15.931,86 |
| 25 | €2.319,58 | 42 | €5.371,67 | 59 | €9.522,49 | 76 | €13.001,86 | 93 | €16.114,99 |
| 26 | €2.441,67 | 43 | €5.615,83 | 60 | €9.766,65 | 77 | €13.184,99 | 94 | €16.298,11 |
| 27 | €2.563,74 | 44 | €5.860,00 | 61 | €10.010,82 | 78 | €13.368,12 | 95 | €16.481,24 |
| 28 | €2.685,83 | 45 | €6.104,17 | 62 | €10.254,99 | 79 | €13.551,24 | 96 | €16.664,36 |
| 29 | €2.807,91 | 46 | €6.348,33 | 63 | €10.499,15 | 80 | €13.734,36 | 97 | €16.847,49 |
| 30 | €2.991,04 | 47 | €6.592,50 | 64 | €10.743,32 | 81 | €13.917,49 | 98 | €17.030,61 |
| 31 | €3.174,17 | 48 | €6.836,67 | 65 | €10.987,49 | 82 | €14.100,61 | 99 | €17.213,74 |
| 32 | €3.357,29 | 49 | €7.080,83 | 66 | €11.170,62 | 83 | €14.283,74 | 100 | €17.396,86 |
Quota B: Retribuzione*coefficiente della tabella riportata sotto * percentuale di menomazione
| Dal | Al | Coefficiente |
|---|---|---|
| 16% | 20% | 0,4 |
| 21% | 25% | 0,5 |
| 26% | 35% | 0,6 |
| 36% | 50% | 0,7 |
| 51% | 70% | 0,8 |
| 71% | 85% | 0,9 |
| 86% | 100% | 1 |
Ad esempio una persona con un’invalidità del 20% e retribuzione di 20.000 annui avrebbe diritto a:
quota A: 1.709,17
quota B: 20.000*0,4*20%= 1.600
Totale quota A + B = 1.709,17 + 1.600 = 3.309,17
Rendita ai superstiti
È la prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.
A CHI SPETTA
Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale
I REQUISITI
I requisiti alla base della prestazione sono:
- nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;
- figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;
- figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;
- figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.
DURATA E DECORRENZA
La durata della prestazione è:
- CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;
- FIGLI:
- fino al 18° anno di età tutti i figli;
- fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;
- fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;
- fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;
- GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.
PAGAMENTO
In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
- In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa.
La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ex art. 1, comma 130, della l. 147/2013), spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (€ 37.623,30 per il 2025.)
Esempio di rendita:
Coniuge – € 18.811
Un Figlio – € 7.524
Figlio orfano di entrambi i genitori – € 12.962