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Pulizia (artigianato) – CNEL K521

Previdenza Integrativa e Complementare

Il sistema di previdenza complementare dell’artigianato è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di ARTIFOND e dell’Accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell’artigianato da ARTIFOND a FON.TE. e confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso FON.TE, sottoscritto dalle parti il 27.1.2011. Contribuzione:
– TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge;
– 1% a carico del lavoratore;
– 1% a carico dell’impresa.

Nota operativa:
Previdenza complementare obbligatoria per i lavoratori dell’artigianato tramite ARTIFOND/FON.TE, con adesione e contribuzione definita dalla normativa contrattuale. Contributi paritetici e conferimento TFR regolamentati.

Contribuzione sintetica:

  • TFR: conferimento secondo normativa CCNL e legge
  • Contributo lavoratore: 1% della retribuzione utile al TFR
  • Contributo datore di lavoro: 1% della retribuzione utile al TFR

Opportunità commerciali:

  • Consulenza su adeguamento contributi e ottimizzazione fiscale per imprese artigiane
  • Offerta di piani complementari o aumento volontario del contributo per incrementare la futura pensione
  • Supporto alla migrazione da ARTIFOND a FON.TE, garantendo corrette posizioni individuali

Aree di scopertura/integrazione:

  • Contributi minimi al 1% potrebbero generare rendimenti previdenziali limitati
  • Lavoratori part-time o nuovi assunti potrebbero non beneficiare immediatamente della contribuzione piena
  • Possibilità di gap tra TFR conferito e necessità pensionistiche reali

Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo):

  • Creare campagne di “valorizzazione previdenza complementare” per aziende artigiane, evidenziando vantaggi aumento contributi volontari
  • Offrire check-up posizioni individuali TFR e proiezioni pensionistiche
  • Proporre integrazioni assicurative a premi agevolati, ad esempio coperture invalidità o premorienza, collegate al fondo FON.TE
  • Supportare le aziende nell’implementazione e formazione interna dei lavoratori sul funzionamento del fondo
Assistenza integrativa

Fondo Sanitario Nazionale Integrativo SAN.ARTI: a decorrere dall’1.10.2014 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico azienda pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. La mancata iscrizione al Fondo determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Nota operativa:
Assistenza sanitaria integrativa obbligatoria per i dipendenti artigiani tramite il Fondo SAN.ARTI, con contribuzione a carico datore di lavoro e gestione dell’E.A.R. in caso di mancata adesione.

Contribuzione sintetica:

  • Contributo azienda: € 10,42/mese per 12 mensilità per lavoratori a tempo indeterminato e determinato ≥12 mesi
  • Alternativa in caso di mancata adesione: € 25,00 lordi/mese per 13 mensilità come E.A.R. non assorbibile

Opportunità commerciali:

  • Offrire soluzioni assicurative integrate per coprire i lavoratori part-time o con contratti inferiori a 12 mesi
  • Proporre upgrade del piano sanitario tramite prodotti extra-Fondo, inclusi familiari e conviventi
  • Supporto ad aziende nella gestione fiscale e comunicazione E.A.R. in busta paga

Aree di scopertura/integrazione:

  • Copertura minima obbligatoria potrebbe non includere prestazioni odontoiatriche o specialistica avanzata
  • Lavoratori temporanei con contratti <12 mesi rischiano di restare scoperti
  • Aziende che non aderiscono possono generare incombenze fiscali e contenziosi con i dipendenti

Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo):

  • Campagne di “estensione e miglioramento copertura sanitaria” per aziende artigiane
  • Proporre polizze top-up per familiari, garantendo protezione completa senza aumentare l’onere E.A.R.
  • Servizi di consulenza su corretta registrazione in busta paga, riducendo rischi di errori e contenziosi
  • Offrire pacchetti preventivi per nuovi assunti temporanei, per evitare gap di copertura e favorire la fidelizzazione dei dipendenti
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso apposita polizza assicurativa, l’assistenza legale per i procedimenti civili e penali per fatti diretta-
mente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli

Ente Bilaterale

Accordo Interconfederale 17.12.2021 – con decorrenza dal 1° novembre 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).Queste contribuzioni sa-
no destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
– maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
– maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.
A partire dal 1° novembre 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
A partire dal 1° novembre 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.