Previdenza Integrativa e ComplementareCONTRIBUZIONE A FONDAPI: – quota di accesso € 11,36 metà a carico lavoratore e metà carico datore di lavoro; – contributo avviamento € 1,03 per lavoratore a carico datore di lavoro; – contributo 1,70% dell’ERN a carico lavoratore e 1,90% a carico imprese (per 13 mensilità); a decorrere dall’1.1.2026 il contributo a carico azienda è elevato al 2%; – la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% di paga base, contingenza ed EDR per un equivalente del 27% del TFR maturando annuo. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme obbligatorie la quota da versare al fondo è del 100% Nota operativa: FONDAPI è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con contributi condivisi tra azienda e lavoratore e gestione TFR variabile in base alla data di prima occupazione. Contribuzione sintetica: - Quota di accesso: € 11,36 (50% lavoratore / 50% azienda)
- Contributo avviamento: € 1,03 a carico azienda
- Contributo ordinario: lavoratore 1,70% ERN, azienda 1,90% ERN (13 mensilità); dal 1.1.2026 azienda 2%
- TFR:
- Lavoratori pre 28.4.1993: 27% del TFR annuo maturando
- Lavoratori post 28.4.1993 senza anzianità contributiva: 100% TFR annuo maturando
Opportunità commerciali: - Offrire consulenza su ottimizzazione contributiva e gestione TFR per massimizzare benefici fiscali e previdenziali.
- Proporre piani di adesione personalizzati per under 35 con incentivo aziendale per attrarre giovani talenti.
- Vendita di coperture aggiuntive su premorienza o invalidità integrate con il fondo.
Aree di scopertura/integrazione: - Lavoratori con anzianità pregressa diversa o part-time potrebbero avere contributi non uniformi.
- Gap di comunicazione sulla quota TFR da destinare al fondo, rischio di under-contribution.
- Possibile inefficienza fiscale se il versamento non è ottimizzato in base alla posizione contributiva del dipendente.
Spunti operativi concreti: - Creare tool di calcolo automatico TFR/FONDAPI per HR e consulenti.
- Organizzare sessioni informative per dipendenti per spiegare vantaggi del fondo e gestione TFR.
- Proporre pacchetti assicurativi integrativi per copertura premorienza/inabilità collegata al fondo.
- Sviluppare campagne commerciali mirate verso aziende con alta quota di neo-assunti o under 35.
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Assistenza integrativaENFEA SALUTE: contribuzione dall’1.1.2019 a carico delle imprese pari ad € 10,00 mensili per 12 mensilità, per tutti i lavoratori dipendenti. Sono iscritti ad ENFEA SALUTE i lavoratori dipendenti, superato il periodo di prova, rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali: – contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori part time, o a domicilio; – contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione; – apprendistato. In presenza di forme di forme di sanità integrativa, già in essere alla data del 28.10.2018, riconosciute dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente a decorrere dall’1.1.2019, non potrà essere inferiore a € 120,00 annui (suddivisi in quote mensili da € 10,00 l’una) che garantisca prestazioni analoghe e/o equivalenti a quelle previste da ENFEA SALUTE. Nota operativa: ENFEA SALUTE garantisce assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori con contribuzione fissa a carico azienda, applicabile anche ai part-time e apprendisti. Contribuzione sintetica: - Azienda: € 10,00 mensili per 12 mesi (€ 120,00 annui) per ogni dipendente.
- Tipologia lavoratori: T.I., T.D. ≥ 6 mesi, apprendisti, part-time e a domicilio.
- Regola minima: in caso di forme integrative preesistenti al 28.10.2018, l’azienda deve garantire almeno € 120/anno per prestazioni equivalenti.
- Lavoratore: nessuna contribuzione obbligatoria, salvo eventuale adesione volontaria a servizi aggiuntivi.
Opportunità commerciali: - Offrire upgrade del piano sanitario con coperture aggiuntive (LTC, odontoiatria, check-up avanzati).
- Proporre integrazione per familiari non fiscalmente a carico.
- Consulenza su gestione obblighi aziendali e ottimizzazione costi.
Aree di scopertura/integrazione: - Prestazioni standard limitate, gap su copertura LTC, invalidità o rimborso spese gravi.
- Dipendenti con contratti inferiori a 6 mesi o stagionali possono non essere coperti.
- Rischio di disomogeneità tra aziende con forme integrative preesistenti.
Spunti operativi concreti: - Creare check-list di coperture obbligatorie e opzionali per HR.
- Campagne di vendita per upgrade aziendale includendo familiari o prestazioni specialistiche.
- Proporre pacchetti modulabili per aziende con contratti brevi o part-time.
- Strutturare seminari informativi per dipendenti sul valore dell’assicurazione sanitaria integrativa.
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Polizze vitale parti raccomandano che in occasione delle trasferte all’estero l’azienda provveda ad una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortunio, invalidità permanente e morte derivanti dall’esercizio dell’attività professionale |
Polizze infortunile parti raccomandano che in occasione delle trasferte all’estero l’azienda provveda ad una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortunio, invalidità permanente e morte derivanti dall’esercizio dell’attività professionale |
Altre polizzeai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio si conviene di riconoscere, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte |
Quadril’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, per un importo di € 15.493,71. Inoltre, gli sarà garantita la copertura delle spese legali in caso di procedimenti civili o penali |
Ente BilateraleLa bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensa- bili ad integrare la retribuzione del lavoratore. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. I contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota a carico delle aziende come di seguito indicato: – ENFEA: € 4,5/mese per lavoratore a tempo pieno, per 12 mensilità; € 4,25/mese per lavoratore part time fino a 20 ore, per 12 mensilità. – OPNC: € 1,5/mese per lavoratore di azienda priva di RLS, per 12 mensilità; € 0,5/mese per lavoratore di azienda con RLS interno, per 12 mensilità. Le aziende verseranno mensilmente, secondo le modalità previste dall’Accordo interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’ENFEA e all’OPNC tramite modello F24 con i rispettivi codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate. |