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Nettezza urbana (aziende private e aziende municipalizzate) – CNEL K54

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo PREVIAMBIENTE (art. 65, CCNL 18.5.2022) – l’adesione del dipendente non in prova è volontaria e determina l’adesione automatica dell’azienda al Fondo stesso; il versamento paritetico della quota di iscrizione è pari a € 5,16 pro capite.
Contribuzioni al Fondo per 12 mesi:
– 2,033% a carico dell’azienda;
– 1,30% a carico del dipendente;
– Intero TFR maturando nel corso dell’anno, per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28.4.1993;
– Quota mensile dell’accantonamento del TFR maturando nel corso dell’anno, per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto;
– Per ogni lavoratore aderente al Fondo che versi la suddetta quota di iscrizione, l’azienda versa a favore del Fondo un ulteriore contributo di importo complessivo pari ad € 15,00 al mese (€ 5,00 a decorrere dall’1.10.2013; ulteriori € 10,00 a decorrere dall’1.10.2016 per le aziende che a tale data applicavano il CCNL 10.7.2016 e 1.1.2018 per
le aziende che a tale data applicavano il CCNL 6.12.2016) per 12 mensilità. A decorrere dall’1.1.2024, l’azienda versa al Fondo un contributo aggiuntivo di € 7,00 al mese per complessivi € 22,00 al mese, per 12 mensilità.
L’azienda versa al Fondo, per i dipendenti a tempo indeterminato anche apprendisti, che non aderiscono volontariamente al Fondo, un contributo contrattuale pari ad € 10,00 al mese per 12 mensilità (decorre dall’1.10.2016 per le aziende che a tale data applicavano il CCNL 10.7.2016; decorre dall’1.1.2018 per le aziende che a tale data applicavano il CCNL 6.12.2016. L’avvio del versamento al Fondo, a carico del datore di lavoro, è operativo dal mese di gennaio 2018. Resta ferma la decorrenza del versamento dal mese di ottobre 2016 per le aziende che a tale data applicavano il CCNL 10.7.2016, con riferimento ai lavoratori ancora in servizio alla data effettiva del primo versamento; la corresponsione delle competenze maturate fino a tale data viene rateizzata in due tranche, gennaio 2018 e gennaio 2019).

Tabella contribuzione PREVIAMBIENTE a carico datore di lavoro
Liv.2,033% dall’1.1.1997CCNL 17.6.2011CCNL 10.7.2016
CCNL 6.12.2016
CCNL 18.5.2022Totale dall’1.1.2024
Q€ 42,24€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 64,24
8€ 37,59€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 59,59
7€ 34,03€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 56,03
6€ 30,96€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 52,96
5€ 28,17€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 50,17
4€ 25,98€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 47,98
3€ 24,48€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 46,48
2€ 23,31€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 45,31
1€ 21,00€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 43,11
j€ 16,82€ 5,00€ 10,00€ 7,00€ 38,82
Tabella contribuzione PREVIAMBIENTE a carico dipendente
Liv.1,3% dall’1.1.1997
Q€ 27,01
8€ 24,04
7€ 21,76
6€ 19,80
5€ 18,04
4€ 16,61
3€ 15,65
2€ 14,90
1€ 13,50
J€ 10,76

Incentivazione della previdenza complementare: ai lavoratori nuovi assunti, a decorrere dall’Accordo 18.5.2022, è riconosciuta la possibilità di optare, entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione del TFR, per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive a sostegno della previdenza complementare.
Nei confronti di tali lavoratori verrà versato esclusivamente al Fondo Pensione PREVIAMBIENTE l’importo corrispondente all’aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, maggiorato del 10% e riproporzionato su 12 mensilità, per gli importi unitari di seguito riportati.

LivelliImporti
J€ 11,29
1€ 19,56
2€ 22,66
3€ 24,52
4€ 26,85
5€ 28,02
6€ 31,63
7€ 33,42
8€ 37,28
Q€ 50,27

Il lavoratore che ha optato per la conversione degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive alla previdenza ha diritto a maturare misure contributive o frazioni di esse fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui alla seguente tabella.

LivelliImporti
1€ 195,60
2€ 226,60
3€ 245,20
4€ 268,50
5€ 280,20
6€ 316,34
7€ 334,20
8€ 372,80
Q€ 502,70

In caso di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l’importo in cifra relativo al livello di appartenenza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo importo.
Tali importi costituiscono contribuzio0ne aggiuntiva corrisposta per 12 mensilità a carico del datore di lavoro nella posizione individuale del singolo lavoratore.
I lavoratori già in servizio che non hanno ancora compiuto la piena maturazione degli aumenti periodici di anzianità, possono chiedere in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione delle regole per l’attribuzione delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza come sopra definite. In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.
Nota a verbale – per i dipendenti delle cooperative aderenti a Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Servizi è valido quanto sottoscritto con le OO.SS. in data 18.6.2018 in materia di riconoscimento degli strumenti bilaterali della cooperazione

Assistenza integrativa

Fondo FASDA – l’adesione al Fondo comporta l’obbligo per le aziende di iscrivere i rispettivi dipendenti in forza, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato ed i dipendenti con unico contratto di lavoro a tempo determinato almeno pari a 12 mesi (decorre dall’1.1.2024 e perciò dal versamento del 16.1.2024 con riferimento ai lavoratori che al momento dei suddetti versamenti risultano titolari di un contratto pari almeno a 12 mesi) sia a tempo pieno sia a tempo parziale con orario di lavoro almeno pari al 50% del normale orario di lavoro a tempo pieno. Sono considerati in forza anche i dipendenti che si trovino nella posizione di aspettativa non retribuita. Contribuzione: a carico del datore di lavoro di € 42,50 trimestrali, al netto del vigente contributo e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo con inizio del versamento a partire dal 16.10.2024.
A decorrere dal versamento trimestrale del 16.10.2017, il suddetto contributo è aumentato alla misura complessiva di € 69,50 per ogni lavoratore dipendente.
A decorrere dal versamento trimestrale del 16.10.2023, il suddetto contributo è aumentato alla misura complessiva di € 84,50 per ogni lavoratore dipendente.
Con Accordo del 30.11.2023, le Parti concordano che, a decorrere dall’1.1.2024, l’obbligo di iscrizione decorre dal versamento del 16.1.2024, con riferimento ai lavoratori che al momento del suddetto versamento risultano titolari di un contratto pari almeno a 12 mesi. A decorrere dall’1.10.2026, il contributo che le aziende versano al FASDA è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,50 per 12 mensilità.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Le aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali o civili, per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie

Ente Bilaterale

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali: a decorrere dall’1.1.2023, la costituzione di tale fondo è obbligatoria con riguardo alle imprese che occupano almeno un dipendente, compresi i lavoratori con con-
tratto di apprendistato professionalizzante (esclusi i dirigenti). Si riporta di seguito un estratto dell’art. 6 “Prestazioni” – il Fondo provvede alla:
a. erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.2023, il Fondo, in luogo dell’assegno ordinario, eroga l’assegno di integrazione salariale così regolato: – l’assegno è erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per: causali ordinarie (evento non imputa-
bile, crisi temporanea di mercato); causali straordinarie (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà); – l’assegno è di importo pari alla misura dei trattamenti di integrazione salariale prevista dall’art. 3 del D.lgs. 148/2015 nel limite dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore e il limite dell’orario contrattuale, nel limite del massimale di € 1.167,91 indicizzato a partire dall’anno 2016;
-l’assegno ha le seguenti durate:

Datori di   lavoroDurata massima della prestazione
Che occupano mediamente fino a 5   dipendenti nel semestre precedente13 settimane di assegno di integrazione salariale
Che occupano mediamente oltre 5 e fino a   15 dipendenti nel semestre precedente26 settimane di assegno di integrazione salariale
Che occupano mediamente oltre 15   dipendenti nel semestre precedente26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;   24 mesi per causali CIGS (riorganizzazione aziendale); 12 mesi per causale   CIGS (crisi aziendale); 36 mesi per causale CIGS (contratto di solidarietà)


b. erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (Naspi), ovvero alle prestazioni
pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c. erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
c bis. erogazione, in via eccezionale, di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni;
d. stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.
Per le altre prestazioni e per il finanziamento del Fondo si vedano i Verbali di Accordo del 18.7.2018 e del 27.12.2022.