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Legno e arredamento (piccola industria) – Confapi – CNEL F058

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo ARCO – contribuzione, calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR:
– 1,30% a carico del lavoratore;
– 2,10% (2,30% dall’1.1.2022), a carico azienda.
A decorrere dall’1.7.2021 e fino al 28.2.2023 viene istituito un elemento promozionale del welfare previdenziale, a carico del datore di lavoro, con un contributo mensile di € 5,00 per 12 mensilità, da versare al Fondo ARCO per ogni lavoratore in forza alla data dell’1.7.2021 con contratto a tempo indeterminato. Per i lavoratori di prima adesione al Fondo successiva all’1.7.2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria. 

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Lavoratore: 1,30% della retribuzione utile per il TFR
    • Azienda: 2,10% (incremento a 2,30% dall’1.1.2022)
    • Elemento promozionale welfare: € 5,00 mensili per 12 mensilità (1.7.2021 – 28.2.2023) a carico dell’azienda, destinato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato
  • Opportunità commerciali:
    • Presentare il contributo promozionale come leva di comunicazione e fidelizzazione del personale
    • Offrire consulenza su massimizzazione dei contributi volontari per incrementare il capitale previdenziale dei dipendenti
    • Pacchetti di welfare integrativo coordinati con i contributi ARCO per aziende che vogliono migliorare il pacchetto complessivo
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori assunti dopo l’1.7.2021 o con contratti a termine non coperti dal periodo dell’elemento promozionale → gap nella valorizzazione del welfare
    • Necessità di monitorare la scadenza del 28.2.2023 per eventuali rinnovi o conversione dell’elemento in contributo strutturale
  • Spunti operativi concreti:
    • Creare un cruscotto di controllo aziendale per monitorare i lavoratori beneficiari e le tempistiche di versamento dell’elemento promozionale
    • Valutare piani di contribuzione aggiuntiva volontaria per i lavoratori di prima adesione successiva al 1.7.2021
    • Comunicare chiaramente ai dipendenti la natura temporanea e aggiuntiva del contributo per trasparenza e fidelizzazione
Assistenza integrativa

Le parti concordano che il fondo individuato per l’assistenza sanitaria integrativa è ALTEA, Fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Le parti impegnano gli Organi direttivi di ALTEA e ARCO a verificare, nel caso in cui il Fondo Previdenziale ARCO venisse abilitato a svolgere anche la funzione di Fondo Sanitario, l’unificazione dei due Enti. La contribuzione per gli iscritti al Fondo ALTEA, a decorrere dall’1.8.2014, sarà di € 10,00 mensili a lavorato-
re per 12 mensilità a carico delle aziende.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Fondo ALTEA: € 10,00 mensili per lavoratore, 12 mensilità
    • Interamente a carico dell’azienda
    • Decorrenza: 1.8.2014
  • Opportunità commerciali:
    • Posizionare ALTEA come leva di welfare aziendale per attrarre e fidelizzare dipendenti
    • Offrire servizi aggiuntivi integrativi (check-up, pacchetti salute) a pagamento volontario per i lavoratori
    • Consulenza su eventuale fusione o unificazione tra ALTEA e ARCO per semplificare la gestione e ridurre oneri amministrativi
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori non coperti da ALTEA (quadri o categorie escluse dal CCNL) → possibilità di integrare con piani aziendali
    • Mancata armonizzazione con ARCO in caso di futura unificazione → rischio complessità gestionale
  • Spunti operativi concreti:
    • Monitorare le adesioni e assicurarsi che tutte le aziende versino il contributo obbligatorio
    • Verificare l’eventuale implementazione di servizi sanitari aggiuntivi per incrementare la percezione di valore del Fondo
    • Preparare linee guida per una possibile integrazione ALTEA-ARCO in caso di autorizzazione legislativa o regolamentare
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante sottoscrizione di apposita polizza

Ente Bilaterale

La bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni indispensabili ad integrare la retribuzione del lavoratore. A decorrere dal 25.10.2013 saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base di Accordi e del CCNL, i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende, come di seguito indicato:
– Fondo Sicurezza PMI CONFAPI: € 18,00 annui (€ 1,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende con il RLS;
– Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI: € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato; € 3,00 annui (€ 0,25 per 12 mesi) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore;
– Fondo Sostegno del reddito: € 28,00 annui (€ 2,33 per 12 mesi) per ciascun lavoratore;
– Osservatorio della contrattazione del lavoro: € 8,00 annui (€ 0,66 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale/territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; € 12,00 annui (€ 1,00 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
A partire dalla data del 25.10.2013 le aziende che applicano tale CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA.
I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, escluso il TFR.