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Lapidei (industria) – CNEL F041

Previdenza Integrativa e Complementare

la contribuzione dovuta al fondo ARCO è così stabilita:
– 2,90%, (3% dall’1.1.2026; 3,10% dall’1.1.2027; 3,20% dall’1.1.2028) della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico azienda;
– 1,30 % della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico lavoratore;
– 40% del TFR che verrà maturato annualmente, per i lavoratori occupati prima del 28.4.1993:
– 100% del TFR che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell’obbligo di versamento, per i lavoratori occupati dopo il 28.4.1993
– All’atto dell’iscrizione di ogni singolo lavoratore deve essere versato un importo una tantum di € 10,33 a carico del lavoratore medesimo.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR di spettanza di ciascun lavoratore

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Datore di lavoro: 2,90% della retribuzione utile al TFR (incrementi programmati fino al 3,20% entro il 2028)
    • Lavoratore: 1,30% della retribuzione utile al TFR + quota una tantum € 10,33 all’iscrizione
    • TFR: 40% per lavoratori pre-28.4.1993, 100% per post-28.4.1993
    • Possibilità di contribuzioni volontarie aggiuntive a carico del lavoratore
  • Opportunità commerciali:
    • Offrire strumenti di incremento volontario della contribuzione per migliorare il montante pensionistico.
    • Pianificazione fiscale per lavoratori che scelgono versamenti aggiuntivi.
    • Supporto all’azienda per la gestione dei versamenti una tantum e della quota TFR secondo le scadenze.
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Possibile gap per lavoratori pre-1993 con destinazione TFR solo al 40%.
    • Contribuzioni volontarie non sempre sfruttate → opportunità di consulenza personalizzata.
    • Gestione una tantum a carico lavoratore: rischio di mancata adesione o ritardo nel pagamento.
  • Spunti operativi concreti:
    • Creare reminder e sistemi di controllo per i versamenti TFR e quote una tantum.
    • Simulare scenari di contribuzione volontaria per singoli lavoratori e comunicare vantaggi fiscali.
    • Proporre soluzioni integrate che combinano contribuzione obbligatoria e volontaria per ottimizzare la previdenza aziendale.
Assistenza integrativa

Fondo ALTEA, contribuzione: dall’1.1.2020 le imprese versano € 15,00 mensili per ogni dipendente in forza (€ 18,00 dall’1.1.2026). Ambiente di lavoro: per la prevenzione degli infortuni e per abbattere i fattori di rischio, a partire dall’1.7.2020 le aziende del settore verseranno in un apposito fondo costituito presso ALTEA, un contributo omnicomprensivo di € 4,25 mensili lordi, per 12 mensilità, per ciascun dipendente in forza all’inizio di ogni mese.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Fondo ALTEA: € 15,00/mese a carico azienda per dipendente (incremento a € 18,00 dal 1.1.2026)
    • Fondo prevenzione infortuni: € 4,25/mese a carico azienda per dipendente, dal 1.7.2020, 12 mensilità
  • Opportunità commerciali:
    • Offrire consulenza su piani integrativi di welfare o assicurativi collegati a salute e prevenzione rischi.
    • Vendere soluzioni assicurative complementari per coprire infortuni o malattie non previste dal Fondo.
    • Creare pacchetti di formazione e prevenzione aziendale finanziabili con il contributo ALTEA.
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Nessuna contribuzione volontaria dei lavoratori → opportunità di promuovere piani integrativi personalizzati.
    • Prevenzione infortuni limitata al contributo obbligatorio → possibile spazio per coperture aggiuntive.
  • Spunti operativi concreti:
    • Monitorare scadenze contributive per evitare sanzioni o EDR sostitutivi.
    • Valutare polizze infortuni collettive integrative rispetto al rischio specifico del settore.
    • Creare reportistica mensile per aziende su versamenti e coperture attive, utile anche per comunicazione interna ai dipendenti.
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

i datori di lavoro sono tenuti a garantire il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.

Ente Bilaterale

Non previsto