Previdenza Integrativa e Complementarela contribuzione al fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: a. 1% a carico del dipendente; b. 1% a carico dell’azienda; c. 16% del TFR maturando nell’anno per gli assunti prima del 17.8.1995. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal 17.8.1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a € 10,33 è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell’azienda Nota operativa: Contribuzione ARTIFOND: Dipendente: 1% minimi+contingenza+EDR + quota iscrizione € 5,165 Azienda: 1% minimi+contingenza+EDR + quota iscrizione € 5,165 TFR: 16% per assunti prima del 17.8.1995; 100% per lavoratori di prima occupazione (con alcune eccezioni per imprese <25 dipendenti fino al 17.8.1999) Opzione lavoratore: versamento aggiuntivo fino al 2% della retribuzione
Opportunità commerciali: Proporre ai lavoratori di prima occupazione la contribuzione aggiuntiva volontaria come leva di risparmio previdenziale. Consigliare alle aziende la gestione ottimale del TFR destinato al fondo, soprattutto per le PMI, per ridurre l’onere fiscale e migliorare la retention dei dipendenti. Supporto nella comunicazione interna per illustrare il valore reale della previdenza complementare ai dipendenti.
Aree di integrazione: Spunti operativi:
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Assistenza integrativaFondo SAN.ARTI: a decorrere dal 1°.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; il contributo a carico azienda è pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. A decorrere dal 1° giugno 2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Nota operativa: Contribuzione Fondo SAN.ARTI: Azienda: € 10,42/mese per 12 mensilità per lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti. Lavoratori a tempo determinato: iscrizione obbligatoria solo per contratti iniziali ≥12 mesi. Mancata iscrizione: obbligo di corrispondere E.A.R. di € 25/mese per 13 mensilità.
Opportunità commerciali: Proporre alle aziende la gestione integrata dell’assistenza sanitaria per tutti i dipendenti per evitare l’obbligo E.A.R. e migliorare il clima aziendale. Offrire piani di integrazione volontaria per i lavoratori a tempo determinato con contratti inferiori a 12 mesi.
Aree di scopertura o integrazione: Spunti operativi per intermediario: Controllare che tutte le iscrizioni siano corrette e tempestive per evitare sanzioni o erogazioni di E.A.R. Comunicare ai dipendenti il valore della copertura sanitaria e le eventuali opzioni di contribuzione volontaria.
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Ente BilateraleCon decorrenza dall’1° giugno 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato). Queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni: • maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese; • maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; • sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza. A partire dal 1° giugno 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. A partire dal 1° giugno 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. |