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Giocattoli, modellismo (industria) – CNEL D231

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo pensione complementare PREVIMODA – Contribuzione:
a. iscritti minimi: 50.000 lavoratori relativi a tutti i settori che aderiranno al Fondo;
b. contributo avviamento: € 2,58 per ogni lavoratore da versare all’1.7.1998 a carico delle imprese;
c. contributo avviamento: € 2,58 per ogni socio lavoratore da versare al momento dell’iscrizione;
d. La contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 sarà effettuata sull’intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla Legge 297/1982. Per i lavoratori di prima occupazione fino al 28.4.1993, la contribuzione sarà calcolata in misura pari al 2% della retribuzione annua (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla Legge 297/1982;
e. Contributo paritetico a carico azienda e lavoratore: 2% dall’1.1.2023 del minimo contrattuale, ex contingenza ed EDR. A decorrere dall’1.1.2026, il contributo a carico azienda viene elevato al 2,30%;
f. soci del Fondo: lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione lavoro, apprendistato e contratto a termine superiore ad un anno
Dall’1.1.2014 Assogiocattoli si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo a carico azienda destinato alla previdenza integrativa calcolato sull’ERN, per finanziare l’assicurazione per premorienza ad invalidità permanente, da stipulate entro il 30.6.2014 previo specifico accordo tra le parti stipulanti.

Nota operativa:

  • Contributo discreto (2% + 2% / 2,30%): buona base ma non sufficiente → spazio per integrazione previdenziale individuale.

  • TFR pieno solo per “nuovi”: lavoratori ante ’93 con quota ridotta → gap previdenziale → target commerciale prioritario.

  • Platea ampia (anche TD >1 anno): possibile discontinuità contributiva → opportunità per soluzioni individuali portabili.

  • Presenza copertura premorienza/invalidità (0,20%): base minima → spazio per polizze protezione più complete.

  • Aumento contributo azienda dal 2026: momento ideale per proporre revisione complessiva del pacchetto welfare/previdenza.

Assistenza integrativa

Con Accordo del 5.7.2017, le Parti concordano di istituire, per i lavoratori dell’industria della Moda, un Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato SANIMODA che avrà decorrenza dall’1.9.2018; sempre da tale data, tale Fondo verrà finanziato con un contributo mensile, a carico delle imprese, di € 8,00, elevati ad € 12,00 dall’1.1.2022 (€ 15,00 dall’1.1.2026) per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese. Possono inoltre essere destinatari e beneficiari delle prestazioni del Fondo, i componenti del nucleo familiare dei lavoratori associati ed eventualmente i conviventi di fatto, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento del Fondo.
A decorrere dall’1.1.2025, è previsto a carico azienda, un ulteriore contributo di € 2,00 per ogni dipendente, in favore di SANIMODA, per l’introduzione della prestazione LTC Long Term Care, già attiva nel Fondo.

Nota operativa:

  • Contributo contenuto (€ 12–15 + € 2 LTC): copertura base → opportunità di integrazione sanitaria (ricoveri, alta diagnostica).

  • Presenza LTC inclusa: leva commerciale per proporre coperture LTC più robuste e personalizzate.

  • Copertura familiari prevista ma regolamentata: possibile scopertura/limitazioni → opportunità estensioni famiglia.

  • Accesso TD solo dal 13° mese: gap iniziale → spazio per soluzioni individuali temporanee.

  • Finanziamento solo azienda: margine per proporre piani volontari dipendente (upgrade welfare).

  • Incremento contributo 2025–2026: momento favorevole per revisione e up-selling coperture aziendali.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

ai lavoratori con funzioni direttive si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti con-
nessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Altre polizze

Non Previste

Quadri

ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali. L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni

Ente Bilaterale

Non previsto