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Edili (piccola industria) – Confapi – CNEL F018

Previdenza Integrativa e Complementare

la contribuzione da versare al fondo EDILPRE è stabilita con la seguente articolazione:
– 1% (1,10% a decorrere dall’1.7.2011) riferito alla retribuzione utile ai fini dal calcolo del TFR, a carico del lavoratore;
– 1% (1,10% a decorrere dall’1.7.2011) riferito alla retribuzione utile ai fini dal calcolo del TFR, a carico dell’impresa;
– 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28.4.1993;
– 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per gli altri lavoratori.
È prevista per il singolo lavoratore associato al fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti
A decorrere dall’1.1.2015 viene istituito a carico del datore di lavoro un contributo mensile di € 8 (€ 10,00 dall’1.10.2019), riparametrati su base 100, da versare al Fondo FONDAPI. Per i lavoratori già iscritti a FONDAPI al 1°.1.2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria; per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti a FONDAPI il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Nota operativa:

  • Punti di attenzione / opportunità commerciali:

    • Aliquote contributive contenute → gap previdenziale rilevante → spazio per previdenza complementare individuale (PIP/fondi aperti).

    • Forte utilizzo del TFR (100% o 18%) → opportunità di consulenza su strategie alternative e ottimizzazione fiscale/finanziaria.

    • Presenza di contributo contrattuale automatico (10€ mensili) → base minima → occasione per proporre integrazioni volontarie strutturate.

    • Adesione automatica senza piena consapevolezza → bisogno di educazione finanziaria e pianificazione personalizzata.

    • Assenza di coperture accessorie (es. rischio premorienza/invalidità) → opportunità di integrare con soluzioni assicurative abbinate alla previdenza.

Assistenza integrativa

Fondo SANEDIL – contribuzione, a decorrere dall’1.3.2019, a carico del datore di lavoro:
– per gli operai: 0,60% da calcolarsi su minimo, contingenza, EDR e ITS, per un minimo di 120 ore al mese. Tale contributo sarà versato per il tramite del si-
stema Edilcasse/Cassa Edile e fino all’avvio effettivo del Fondo risulterà pari allo 0,35%;
– per gli impiegati: 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione. Tale contributo sarà versato dalle imprese direttamente al Fondo o per il tramite degli enti bilaterali. Regime transitorio
Con riguardo ai contributi aggiuntivi per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, essi sono da intendersi cumulativi, ossia sommanti sia il contributo ordi-
nario del mese di riferimento, sia il contributo aggiuntivo, come segue:

SANEDIL operaiSANEDIL impiegati
Marzo 20190,93% su minimo, contingenza, EDR e ITS0,70% su minimo, contingenza, EDR, premio di produzione
Aprile 20190,93% su minimo, contingenza, EDR e ITS0,70% su minimo, contingenza, EDR, premio di produzione
Maggio 20190,93% su minimo, contingenza, EDR e ITS0,70% su minimo, contingenza, EDR, premio di produzione
Da Giugno 2019 – contribuzione ordinaria0,35% su minimo, contingenza, EDR e ITS0,26% su minimo, contingenza, EDR e ITS

Nota operativa:

  • Punti di attenzione / opportunità commerciali:

    • Contribuzione limitata (soprattutto impiegati 0,26%) → possibile copertura sanitaria base insufficiente → spazio per polizze sanitarie integrative.

    • Assenza di contribuzione a carico del lavoratore → bassa percezione del valore della copertura → opportunità di educazione e up-selling.

    • Coperture legate al sistema bilaterale → possibili limiti su prestazioni, massimali e tempi di rimborso → proporre soluzioni più flessibili.

    • Mancata estensione automatica completa ai familiari → opportunità di piani family / coperture nucleo.

    • Struttura contributiva standardizzata → spazio per personalizzazione tramite welfare aziendale e piani sanitari su misura.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relativa a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Ente Bilaterale

Non previsto