Previdenza Integrativa e ComplementareAla contribuzione iniziale da versare al fondo Prevedi è così costituita: – 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico dell’impresa; – 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del lavoratore; – 18% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993 e carico dell’impresa; – 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 a carico dell’impresa; È prevista per il singolo lavoratore associato al fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti. A decorrere dall’1.1.2015 le Parti istituiscono un contributo mensile di € 8,00, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi, a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data del 1.1.2015 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. A decorrere dall’1.10.2018 il contributo alla previdenza complementare è aumentato come da tabella seguente: | Livelli | Par. | Contributo |
|---|
| | | | 7 | 210 | 4 | | 6 | 180 | 3,6 | | 5 | 153 | 3 | | 4 | 136,5 | 2,8 | | 3 | 127 | 2,6 | | 2 | 114 | 2,34 | | 1 | 100 | 2 |
Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi (nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni). Per tali assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da in- tendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o pari a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o pari a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF. Le Parti si danno atto che l’importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. TABELLA A – IMPIEGATI Livelli | Valore mensile | 7 | 16,00 | 6 | 14,40 | 5 | 12,00 | 4 | 11,00 | 3 | 10,40 | 2 | 9,36 | 1 | 8,00 |
I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni TABELLA B – OPERAI Livelli | Importo orario | a) Operai di produzione | | Operaio 4° livello | 0,072884 | Operaio specializzato | 0,067640 | Operaio qualificato | 0,060876 | Operaio comune | 0,052060 | b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,04332 | c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 0,04332 | | |
I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di la- voro. L’importo complessivo deve essere arrotondato all’euro Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli “standard tecnici e organizzativi” predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell’Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso, pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro. Nota operativa: |