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Dirigenti piccola industria – CNEL V022

Previdenza Integrativa e Complementare

PREVINDAPI- Contribuzione:
a. dirigenti già iscritti prima del 28.4.1993:

massimale contributivoaliquoteTFR
impresadirigente
fino a € 180.000,004%4%Al fondo dovrà essere versata una quota di TFR annuale pari al 3% della retribuzione globale percepita utile al TFR senza limite di massimale

b. dirigenti nuovi iscritti (dall’1.1.1996) con prima occupazione precedente al 28.4.1993:

massimale contributivoaliquoteTFR
impresadirigente
fino a € 180.000,004%4%Al fondo dovrà essere versata una quota di TFR annuale pari al 4% della retribuzione globale percepita utile al TFR senza limite di massimale

c. dirigenti nuovi iscritti (dall’1.1.1996) con prima occupazione successiva al 27.4.1993:

massimale contributivoaliquoteTFR
impresadirigente
fino a € 180.000,004%4%Al fondo dovrà essere destinato l’integrale accantonamento annuale del TFR

Con effetto dall’1.1.2008, ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei dirigenti stabilita dai precedenti accordi, il datore di lavoro e il dirigente determinano liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell’aliquota minima complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del dirigente.
E’ facoltà del dirigente versare al fondo contributi aggiuntivi, volontari e a totale carico degli iscritti nella misura, alternativa, dell’1%, dell’1,5% o del 2% della retribuzione globale lorda utile ai fini del TFR.
QUADRI SUPERIORI
Le parti convengono di affidare all’Osservatorio della bilateralità costituito con l’Accordo del 23.12.2009, il compito di definire, entro il 28.2.2011, gli strumenti necessari per la realizzazione di una forma di previdenza complementare.
CONTRIBUTO AZIENDALE AL PREVINDAPI – a decorrere dall’1.1.2017, le Parti istituiscono un contributo annuo a carico del datore di lavoro da versare a PREVINDAPI pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 180.000,00 annui, nonché da ciascun quadro superiore.
Per i dirigenti e quadri superiori già iscritti al PREVINDAPI alla data dell’1.1.2017, tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro dagli accordi vigenti. Per i dirigenti e quadri superiori che risultino non iscritti al PREVINDAPI alla data di decorrenza sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico dell’impresa per ogni dirigente, è fissata nella misura minima del 5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 190.000,00 annui, che non può risultare inferiore a € 6.000

Nota operativa:
PREVINDAPI disciplina la previdenza complementare per dirigenti e quadri superiori, con contributi a carico di impresa e dirigente calcolati sulla retribuzione globale lorda, TFR destinato al fondo e possibilità di contributi volontari aggiuntivi. Prevede iscrizione automatica per dirigenti non iscritti e contributo aggiuntivo da 0,5% a carico impresa.

Punti di attenzione / opportunità commerciali:

  • Opportunità di proporre consulenza personalizzata su contribuzioni volontarie aggiuntive (1%, 1,5%, 2%) per aumentare accumulo pensionistico.

  • Verificare dirigenti con TFR non integralmente destinato al fondo per proporre soluzioni di ottimizzazione fiscale e previdenziale.

  • Analisi dei dirigenti e quadri superiori non iscritti per attivare l’iscrizione obbligatoria e ottimizzare i benefici aziendali.

  • Possibile revisione dei piani contributivi per adeguarli ai nuovi massimali e alla contribuzione minima del 5% dal 2025.

  • Monitoraggio dei dirigenti in scadenza di contribuzione o nuove assunzioni per pianificare comunicazioni e adesioni al fondo.

Assistenza integrativa

FASI – Contribuzione:
a. impresa:
– per ogni dirigente in servizio iscritto: € 1.440,00 dall’1.1.2006;
– per ciascun dirigente in servizio, anche non iscritto, in favore dei dirigenti pensionati: € 972,00 dall’1.1.2006;
b. dirigente iscritto:
– quota individuale a prescindere da familiari assistiti (esclusi i genitori): € 732,00 dall’1.1.2006;
– per ciascun genitore a carico iscritto: € 1.044,00
– premio di ingresso una tantum (prima iscrizione al fondo) a eccezione dei neo dirigenti iscritti entro 6 mesi dalla nomina: € 206,58 (iscrizioni con decorrenza 1.4.1998).
Le parti si impegnano, entro il 28.2.2011, a definire ed attuare, in successive e specifiche intese, una sanità integrativa del Fasi per i dirigenti delle aziende industriali, nonché una sanità integrativa del SSN per i quadri superiori, i titolari della PMI ed i loro familiari, in base alle intese già in essere

Nota operativa:
Il FASI garantisce assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti con contributi a carico di impresa e dirigente, comprensivi di quote per familiari a carico e premi di ingresso. Prevede aggiornamenti periodici e possibilità di estendere la copertura anche ai quadri superiori e titolari PMI.

Punti di attenzione / opportunità commerciali:

  • Opportunità di proporre piani di assistenza personalizzati per dirigenti non iscritti o neoassunti.

  • Verificare familiari a carico non inclusi per offrire coperture aggiuntive o estensioni.

  • Possibilità di aggiornare o ottimizzare il premio di ingresso e le quote annuali per ridurre l’onere aziendale o aumentare il valore percepito dai dirigenti.

  • Sfruttare le intese previste per quadri superiori e titolari PMI per sviluppare prodotti di sanità integrativa dedicati.

  • Monitoraggio delle scadenze contributive e delle adesioni per facilitare compliance e comunicazione interna.

Polizze vita

l’azienda provvederà a stipulare, nell’interesse del dirigente (quadro superiore), una polizza che assicuri, in caso di morte o in caso di invalidità permanente, per cause diverse dall’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a € 150.000,00 (€ 90.000,00 per i quadri superiori) dall’1.1.2011, quando il dirigente (quadro superiore) non abbia figli a carico né coniuge e pari a € 220.000,00 (€ 130.000,00) dall’1.1.2011, quando il nucleo familiare del dirigente (quadro superiore) interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente (quadro superiore) concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 150,00 (€ 100,00 per i quadri superiori) an-
nue che saranno trattenute dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. A decorrere dall’1.1.2020, in caso di morte o di invalidità permanen-
te tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, è riconosciuta al dirigente stesso, a prescindere dalla presenza o me-
no del nucleo famigliare, un’indennità pari ad € 300.000. Il dirigente concorre ai costi aziendali anzidetti con un contributo annuo pari ad € 200,00 che do-
vrà essere versato a FASDAPI dall’azienda, previa trattenuta dalla retribuzione.

Polizze infortuni

l’azienda deve stipulare, nell’interesse del dirigente/quadro superiore, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale: a. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente/quadro superiore, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto; b. in caso di invalidità permanente parziale, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000; c. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione di fatto

Altre polizze

ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente/quadro superiore nell’esercizio delle proprie funzioni, è a carico dell’azienda. Ove si apra un procedimento penale nei confronti dl dirigente/quadro superiore, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Non previsto