Previdenza Integrativa e ComplementareCon decorrenza dall’1.1.2020, per tutti i dirigenti iscritti al PREVINDAI, o che vi aderiranno, con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita: – a carico dell’impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 euro annui; – a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto; – fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%. È altresì facoltà dell’impresa anticipare la contribuzione minima prevista dall’1.1.2022 di cui sotto. La contribuzione dovuta al Fondo come sopra indicata è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest’ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Tale contribuzione corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest’ultimo versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al PREVIN- DAI, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente; Con decorrenza dall’1.1.2025, per tutti i dirigenti iscritti al PREVINDAI, o che vi aderiranno, con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita: a1) a carico dell’impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fi- no al limite di 200.000,00 euro annui, che non può risultare inferiore a € 4.800,00; a2) a carico impresa, nella misura minima di un ulteriore 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 200.000,00 annui, che si aggiungono alla quota di cui al punto che precede; a3) a carico dei dirigenti, nella misura minima pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicar- si fino al limite di 200.000,00 euro annui;; a4) fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%. È altresì facoltà dell’impresa anticipare la contribuzione minima prevista dall’1.1.2025 di cui ai suddetti punti a1) e a2). La contribuzione dovuta al Fondo è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest’ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il TFR, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. La contribuzione di cui ai precedenti punti a.1. e a.2. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest’ultimo versare ulteriore contribuzione, anche oltre quanto previsto al punto a.4., senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al PREVINDAI, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente. Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il contributo minimo a carico dell’azienda dovuto ai sensi dei punti a.1. e a.2. sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Il confronto fra il contributo non inferiore a € 4.800,00 e la contribuzione come determinata al punto a.1. deve essere effettuato entro il 31.12 di ogni anno o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente; La presente disciplina si applica ai dirigenti in servizio all’1.1.2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data. Nota operativa: La contribuzione al PREVINDAI prevede quote minime a carico dell’impresa e del dirigente, calcolate sulla retribuzione globale lorda, con massimali e possibilità di integrazione volontaria da parte dell’azienda. Il versamento può essere anticipato e va riproporzionato per cessazioni nel corso dell’anno. Punti di attenzione / opportunità commerciali: Opportunità di proporre soluzioni di contribuzione integrativa oltre il minimo previsto, per fidelizzare i dirigenti e ottimizzare il piano previdenziale. Possibilità di assistenza nella gestione dei massimali, dei versamenti anticipati e del calcolo proporzionale per cessazioni di servizio. Monitoraggio delle adesioni volontarie dei dirigenti per offrire piani personalizzati di integrazione della pensione. Analisi delle differenze tra contribuzione minima e calcolo effettivo per proporre servizi di ottimizzazione fiscale e previdenziale. Opportunità di comunicazione trasparente ai dirigenti circa l’impatto delle diverse quote di contribuzione sulla loro pensione futura.
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Assistenza integrativaCONTRIBUZIONE FASI 2024: – A carico aziende che utilizzano il FASI per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio: > € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) per l’assistenza ai Dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun Dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo; > € 400,00 trimestrali (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun Dirigente alle dipendenze anche se non iscritto al Fondo. – A carico aziende che non utilizzano il FASI per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio, ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo, già iscritte alla data del 01.01.2019: € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo. – A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso: € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al FASI. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mante- nere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al FASI la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda, anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del FASI stesso. – A carico dei Dirigenti in servizio: > € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti); > € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento). – A carico Dirigenti già in servizio ed iscritti al FASI, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo: > € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al FASI, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti); > € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).-Quote di ingresso Dirigenti: > € 500,00, dovuta dai Dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre 6 mesi dalla data di prima nomina; dai Dirigenti pensionati, se già iscritti come Diri- genti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI; dai Dirigenti che si iscrivano al FASI, in caso di confluenza collettiva; dai Dirigenti all’estero che si iscrivano a sensi dell’Art. 2 lettera f) dello Statuto. > € 1.500,00, dovuta dai Dirigenti neopromossi o assunti per la prima volta con la qualifica di Dirigente, se la domanda di iscrizione è inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione; dai Dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa; dai Dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell’iscrizione al FASI) che successivamente si riscrivano. La Quota di ingresso, invece, non è dovuta dai Dirigenti neopromossi o assunti per la prima volta con la qualifica di Dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con le modalità previste, entro 6 mesi dalla nomina o dall’assunzione; dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo; dai titolari di pensione ai superstiti di Dirigente iscritto al Fondo. Per altre informazioni inerenti alle modalità di versamento dei contributi o alle altre tipologie di contributo a carico dirigente, in funzione della tipologia di iscrizione, si vedano le circolari FASI, azienda e dirigente, vigenti per l’anno 2024. Sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati – “Gestione Separata” FASI: con effetto dal gennaio 2019, le precedenti intese relative alla contribuzione alla Gestione Separata FASI sono modificate, riducendo il contributo a un importo di euro € 100,00 l’anno, per dirigente in servizio. Nota operativa: La contribuzione FASI prevede quote diverse a carico delle aziende e dei dirigenti, variabili in base alla tipologia di iscrizione (in servizio, pensionati, ex dirigenti, genitori a carico) e alla situazione (nuova iscrizione, mantenimento post-cessazione, confluenza collettiva). Sono previste anche quote di ingresso e una Gestione Separata per dirigenti disoccupati. Punti di attenzione / opportunità commerciali: Possibilità di consulenza per ottimizzare i costi aziendali in relazione alle diverse tipologie di iscrizione e quote trimestrali. Offerta di supporto per il calcolo dei contributi proporzionati in caso di cessazione o preavviso sostituito da indennità. Opportunità di informare e guidare i dirigenti sulla scelta della quota di ingresso e sulle tempistiche di iscrizione per evitare oneri aggiuntivi. Analisi delle coperture familiari (genitori a carico, familiari assistibili) per proporre soluzioni integrative o pacchetti assicurativi aggiuntivi. Possibilità di proporre servizi digitali di gestione delle comunicazioni e delle adesioni FASI, riducendo errori e ritardi nei versamenti.
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Polizze vital’azienda provvederà a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a € 200.000,00 (elevate a € 300.000,00 dall’1.1.2025), quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge, e pari a € 400.000,00, quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 300,00 annui che saranno trattenute dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità |
Polizze infortunil’azienda deve stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale: a. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto; b. in caso di invalidità permanente parziale, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a., sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 1124, 30.6.1965 e in vigore fino al 24.7.2000; c. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione di fatto |