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Compagnie aeree straniere – Fairo – CNEL I810

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo PREVAER: contributo del 3% a decorrere dall’1.7.2025, anche per il personale a tempo determinato.

Nota operativa – Fondo PREVAER 

  • Contributo previdenza complementare: 3% a decorrere dall’1.7.2025.

  • Esteso anche al personale a tempo determinato → quindi applicabile sia a tempo indeterminato sia a TD.

  • Aliquota unica del 3% (da verificare, per ciascun lavoratore, la base retributiva utile secondo il regolamento del Fondo).

Implicazioni pratiche:

  • Impatto contributivo più rilevante rispetto a fondi con aliquote inferiori.

  • Opportunità di comunicazione ai dipendenti sul valore della previdenza integrativa.

  • Possibile integrazione con strumenti volontari (es. versamenti aggiuntivi o destinazione TFR secondo le regole del Fondo).

Assistenza integrativa

A decorrere dall’1.1.2017 viene istituito un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FasiOpen; l’adesione al Fondo non è obbligatoria per le aziende presso le quali siano già istituite, a livello aziendale, forme alternative di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari ad € 120,00 (€ 240,00 dall’1.1.2026) annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Nota operativa – Fondo FasiOpen

  • Fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito dal 1.1.2017.

  • Adesione non obbligatoria per le aziende che dispongano già di forme aziendali alternative di assistenza sanitaria integrativa.

  • Contributo aziendale minimo pro-capite:

    • € 120,00 annui per lavoratore;

    • € 240,00 annui dal 1.1.2026.

  • Applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia part-time.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Le compagnie sono tenute ad assicurare i propri dipendenti con l’INAIL, alla stregua della normativa vigente in materia. Le compagnie possono prevedere in favore dei propri dipendenti polizze assicurative di natura privata, con massimali da stabilire in sede aziendale e comunque non inferiori a quanto previsto dalla stessa INAIL. Il dipendente che, per motivi di servizio, viaggia su aeromobili di linea della compagnia in favore della quale presta mansioni lavorative deve essere assicurato contro i rischi del volo come avviene per tutti gli altri passeggeri. Quanto sopra non si applica nell’ipotesi in cui il dipendente, per motivi di servizio, viaggi su aeromobili di linea di altre compagnie, che assicurano i passeggeri contro i rischi di volo. Quando invece il dipendente viaggi su aeromobili di compagnie che non assicurano i passeggeri contro i rischi del volo, il dipendente stesso, ove sia autorizzato a viaggiarvi dalla Compagnia da cui dipende, deve essere assicurato entro i limiti previsti dalle vigenti normative internazionali. Il dipendente, al quale venga richiesto di partecipare a voli di prova o di collaudo, è assicurato in conformità a quanto disposto dall’INAIL e dalla normativa di legge in materia.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

L’azienda deve garantire, ai lavoratori che siano coinvolti in procedimenti civili o penali, l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie, per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Ente Bilaterale

Non previsto