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Commercio e terziario – Confcommercio – CNEL H011

Previdenza Integrativa e Complementare

Le Parti convengono che la contribuzione al Fondo di Previdenza Complementare FONTE (Confcommercio) sia così determinata:

  • 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore (di cui 0,05% a titolo di quota associativa).

  • 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del datore di lavoro (di cui 0,05% a titolo di quota associativa).

  • Per gli apprendisti, la contribuzione è pari all’1,05% (comprensiva dello 0,05% a titolo di quota associativa).

Dall’1.1.2011, il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di € 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del tfr per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr.

Nota Operativa – Previdenza Complementare (Fondo FONTE)

ESEMPIO 1 Reddito annuo lordo: € 25.000

Contributi contrattuali: circa € 525/anno (0,55% lavoratore + 1,55% datore di lavoro).

Spazio fiscale residuo da sfruttare: circa € 4.640

ESEMPIO 3: Reddito annuo lordo: € 45.000

Contributi contrattuali: circa € 945/anno.

Spazio fiscale residuo da sfruttare: circa € 4.220

Soluzioni da valutare: versamenti volontari al Fondo FONTE, attivazione PIP individuale integrativo, copertura LTC in ottica di welfare personale (detraibile) o aziendale (deducibile), valutazione TFM per figure chiave.

    Assistenza integrativa

    Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST: sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale;
    Contribuzione obbligatoria carico azienda: – quota una tantum: € 30,00, per ciascun dipendente nuovo assunto (solo per le aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo);
    – € 12,00 mensili (di cui € 2,00 a carico del lavoratore) per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno e parziale.
    A decorrere dall’1.4.2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di € 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro. L’azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
    Per quanto non regolamentato si veda il sito internet www.fondoest.it.

    Nota operativa:

    • Fondo EST con iscrizione obbligatoria (esclusi quadri) → leva per garantire conformità e valorizzare il welfare sanitario.

    • Contributo €12/mese (+ €3 dal 2025) → opportunità di presentare miglioramento prestazioni e coperture integrative.

    • Quota iscrizione €30 a carico azienda → elemento utile per facilitare l’adesione senza costi iniziali per il lavoratore.

    • Area scoperta: esclusione quadri e familiari → possibilità di proporre coperture sanitarie dedicate o familiari.

    • Mancato versamento → €16 mensili (14 mensilità) → opportunità di proporre polizze sanitarie sostitutive o migliorative.

    • Cross-selling: integrazione con polizze salute Premium, LTC o infortuni per rafforzare la protezione complessiva.

    Polizze vita

    Non Previste

    Polizze infortuni

    Non previste

    Altre polizze

    Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti ci-
    vili o penali per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

    Quadri

    Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
    Il trasferimento dei quadri (ad esclusione del quadro che abbia compiuto il 55° anno di età e può opporsi al trasferimento), che determini il cambiamento di residenza, verrà di norma comunicato per iscritto con un preavviso di 60 giorni ovvero 80 per coloro che abbiano familiari a carico. In tale ipotesi sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A favore dei Quadri è istituita la “QuAS” (Cassa di Assistenza Sanitaria Quadri) la cui contribuzione obbligatoria è fissata nelle seguenti misure:
    – Quota costitutiva una tantum pari a € 340,00, a carico dell’azienda, per i quadri di prima nomina e/o iscrizione, non frazionabile;
    – Quota contributiva annua pari a € 350,00 (€ 370,00 dall’1.1.2025: € 390,00 dall’1.1.2026) a carico azienda, frazionabile a mese e dovuta per i mesi intercorrenti tra la data di nomina e/o assunzione e il 31/12 dello stesso anno (in caso di cessazione del rapporto tale quota va sempre versata per intero);
    – Quota contributiva annua pari a € 56,00 a carico del quadro, non frazionabile, da trattenere a dipendente.
    L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
    QUADRIFOR – Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri. Il contributo annuo obbligatorio a favore di QUADRIFOR è il seguente:
    – € 75,00 di cui € 50,00 a carico azienda e € 25,00 a carico del lavoratore.

    Ente Bilaterale

    EBINTER: il contributo da destinare all’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico azienda e dello 0,05% a carico lavoratore su paga base e contingenza, per 14 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle quote suddette è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.