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Calzaturieri (piccola industria) – CNEL D018

Previdenza Integrativa e Complementare

CONTRIBUZIONE A FONDAPI:
– quota di iscrizione e quota associativa: € 11,36 metà a carico lavoratore e metà a carico datore di lavoro;
– contributo avviamento di € 1,03 per lavoratore a carico datore di lavoro;
– contributo 1,70% dell’ERN a carico lavoratore e 1,90% a carico imprese (per 13 mensilità); a decorrere dall’1.1.2026 il contributo a carico azienda è elevato al 2%;
– quota di TFR da versare al Fondo: 2% dell’ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 versamento dell’intero TFR annualmente accantonato

Nota operativa:

  • Fondo FONDAPI con contribuzione condivisa (1,70% lavoratore – 1,90% azienda → 2% dal 2026) → leva commerciale per evidenziare incremento del contributo datoriale.

  • Conferimento TFR (parziale o totale per neo-occupati post 28.4.1993) → opportunità di consulenza previdenziale mirata su accumulo pensionistico.

  • Area di sviluppo: lavoratori non iscritti o con sola contribuzione minima → possibilità di incrementi volontari o adesione a forme previdenziali integrative.

  • Leva commerciale: evidenziare benefici fiscali e contributivi della previdenza complementare per azienda e dipendente.

  • Cross-selling: integrazione con polizze vita, piani pensionistici individuali o coperture invalidità/premorienza per rafforzare la protezione previdenziale.

Assistenza integrativa

ENFEA SALUTE: contribuzione dall’1.1.2019 a carico delle imprese pari ad € 10,00 mensili per 12 mensilità, per tutti i lavoratori dipendenti.
Sono iscritti ad ENFEA SALUTE i lavoratori dipendenti, superato il periodo di prova, rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
– contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori part time, o a domicilio;
– contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
– apprendistato.
In presenza di forme di forme di sanità integrativa, già in essere alla data del 28.10.2018, riconosciute dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente a decorrere dall’1.1.2019, non potrà essere inferiore a € 120,00 annui (suddivisi in quote mensili da € 10,00 l’una) che garantisca prestazioni analoghe e/o equivalenti a quelle previste da ENFEA SALUTE.

Nota operativa:

  • ENFEA SALUTE con contributo aziendale €10/mese → leva per evidenziare valore del welfare sanitario contrattuale ai dipendenti.

  • Platea ampia di iscritti (tempo indeterminato, determinato ≥6 mesi, apprendisti) → opportunità di consulenza aziendale su gestione e comunicazione del benefit.

  • Area scoperta: lavoratori non inclusi o familiari non coperti → possibile proposta di coperture sanitarie integrative individuali o familiari.

  • Fondi sanitari alternativi già presenti: obbligo di prestazioni equivalenti (€120 annui minimi) → occasione per verifica delle coperture e proposta di miglioramento delle garanzie.

  • Cross-selling: integrazione con polizze sanitarie più complete, LTC o coperture infortuni/salute per rafforzare la protezione complessiva.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

in occasione delle trasferte all’estero l’azienda deve provvedere ad una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortunio, invalidità permanente e morte derivanti dall’esercizio dell’attività professionale

Altre polizze

ai lavoratori con funzioni di carattere direttivo è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l’esercizio delle proprie funzioni

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare i quadri per i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, per un importo di € 15.493,71. Al quadro viene altresì riconosciuta la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali, per fatti con-
nessi con l’esercizio delle funzioni attribuitegli

Ente Bilaterale

La bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione del lavoratore.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.
I contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota a carico delle aziende come di seguito indicato:
ENFEA: € 4,5/mese per lavoratore a tempo pieno, per 12 mensilità; € 4,25/mese per lavoratore part time fino a 20 ore, per 12 mensilità.
OPNC: € 1,5/mese per lavoratore di azienda priva di RLS, per 12 mensilità; € 0,5/mese per lavoratore di azienda con RLS interno, per 12 mensilità.
Le aziende verseranno mensilmente, secondo le modalità previste dall’Accordo interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’ENFEA e all’OPNC tramite modello F24 con i rispettivi codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 7.10.2013 saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base di Accordi e CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi rap-
presentano una quota annua a carico delle aziende, come di seguito indicato:
– Fondo Sicurezza PMI CONFAPI: € 18,00 annui (€ 1,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive di RLS territoriale; € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende con il RLS;
– Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI: € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato; € 3,00 annui (€ 0,25 per 12 mesi) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore;
– Fondo Sostegno del reddito: € 28,00 annui (€ 2,33 per 12 mesi) per ciascun lavoratore;
– Osservatorio della contrattazione del lavoro: € 8,00 annui (€ 0,66 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale/territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; € 12,00 annui (€ 1,00 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
A partire dalla data del 07.10.2013 le aziende che applicano tale CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA.
I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, escluso il TFR.
In relazione a quanto sopra le Parti si impegnano ad individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito e si incontreranno entro il 31.12.2013.