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Calzaturieri (industria) – CNEL D121

Previdenza Integrativa e Complementare

la contribuzione al Fondo – PREVIMODA – sarà così articolata: a. contributo avviamento: € 2,58 per ogni lavoratore, a carico dell’azienda; b. quota di iscrizione a carico del lavoratore: € 2,58 da versare all’atto dell’iscrizione; c. quota del TFR da versare al Fondo: per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 sarà effettuata sull’intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge 297/1982; per i lavoratori di prima occupazione fino al 28.4.1993, sarà calcolata in misura pari al 2% dell’ERN (13 mensilità), da detrarre dal TFR annuale accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge 297/1982; d. contributo a carico lavoratore: 1,50% del minimo contrattuale, per 13 mensilità; contributo a carico azienda: 2% del minimo contrattuale, per 13 mensilità. Con decorrenza dall’1.4.2025, per ogni lavoratore iscritto al Fondo che versi il proprio contributo, le aziende sono tenute a versare un contributo aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, pari allo 0,24% dell’elemento retributivo nazionale, integralmente destinato al finanziamento di un’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente nei termini di cui al Verbale di Accordo del 31.3.2024.

Nota operativa:

  • Fondo PREVIMODA: contribuzione condivisa (1,5% lavoratore – 2% azienda) → leva commerciale per evidenziare vantaggio della contribuzione datoriale.

  • Conferimento TFR (totale o parziale in base alla data di prima occupazione) → opportunità di consulenza previdenziale personalizzata al lavoratore.

  • Nuovo contributo aggiuntivo 0,24% dal 2025 per copertura premorienza e invalidità permanente → base per proporre integrazioni assicurative vita/infortuni.

  • Area di sviluppo: lavoratori non iscritti o con contribuzione minima → possibilità di incrementi volontari o piani previdenziali integrativi.

  • Cross-selling: collegare la tutela previdenziale con polizze vita, TCM o coperture invalidità per rafforzare la protezione complessiva del dipendente.

Assistenza integrativa

FONDO SANIMODA, finanziato da un contributo mensile, a carico delle imprese, pari ad € 12,00 per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese.
A decorrere dall’1.1.2026, al fine di elevare il livello delle prestazioni con il passaggio al Piano Sanitario Premium, il contributo mensile a carico imprese sarà incrementato a complessivi € 15,00 per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese. 

A decorrere dall’1.1.2025, tramite SANIMODA, sarà attivata un’assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla data suddetta. Questa assicurazione sarà finanziata dalle imprese con un contributo pari a € 2,00 al mese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.

Nota operativa:

  • Fondo SANIMODA con contributo aziendale obbligatorio (€12 → €15 dal 2026) → leva per consulenza su valore del welfare sanitario aziendale.

  • Copertura LTC dal 2025 (€2/mese a carico impresa) → opportunità di proporre integrazioni Long Term Care o coperture non autosufficienza più ampie.

  • Area scoperta: lavoratori esclusi (periodo di prova, contratti brevi <12 mesi) → possibile offerta di coperture sanitarie individuali.

  • Leva commerciale: miglioramento del piano sanitario (“Piano Premium”) come occasione per presentare servizi assicurativi integrativi ai dipendenti.

  • Cross-selling: integrazione con polizze salute, LTC individuali o coperture familiari per ampliare la protezione del nucleo familiare.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

le parti raccomandano, in occasione di trasferte all’estero dei dipendenti, la stipula di assicurazioni che prevedano una adeguata copertura contro il rischio di infortuni, invalidità permanente e morte, derivanti dall’esercizio dell’attività professionale

Altre polizze

ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l’esercizio delle proprie funzioni

Quadri

ai quadri viene si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali, per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni

Ente Bilaterale

Non previsto