Search
Search
Logo

Alimentari, Panificatori (artigianato) – CNEL E015

Previdenza Integrativa e Complementare

Settore Alimentare, Settore Panificazione
la contribuzione al Fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata:
– 1% a carico del lavoratore;
– 1% a carico dell’azienda;
– 16% del TFR maturando nell’anno per gli assunti prima del 17.8.1995; 100% della quota di TFR maturata nell’anno per gli assunti dopo il 17.8.1995 (senza anzianità INPS pregressa).
I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione.
Il versamento dell’1% a carico delle imprese ad ARTIFOND decorrerà dall’1.4.2001 con le modalità stabilite dallo stesso ARTIFOND
Con Accordo di Trasferimento del 7.1.2011 le Parti sostituiscono l’attuale ARTIFOND con il Fondo Fon.Te e trasferiscono presso quest’ultimo la suddetta forma pensionistica. La contribuzione a carico delle imprese per i propri dipendenti rimane inalterata.
Settore Alimentare, imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti
Le parti hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di FONTE, il Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione, facendo espresso rinvio all’accordo interconfederale del 27 gennaio 2011 di confluenza a FONTE. Con decorrenza dall’1.1.2014 la contribuzione a carico azienda sarà pari all’1,20%, aumentata all’1,50% a decorrere dall’1.1.2025.

Nota operativa:

  • Contribuzione al fondo ARTIFOND o Fon.Te contenuta (1% lavoratore + 1–1,50% azienda; TFR 16% o 100%) → possibile gap previdenziale; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP).

  • Trasferimento da ARTIFOND a Fon.Te → occasione per analisi delle posizioni pregresse e proposte di integrazione individuale.

  • Sistema volontario per imprese non artigiane fino a 15 dipendenti → leva commerciale per consulenza previdenziale e incremento accantonamento tramite PIP individuale o collettivo.

  • Possibilità per i lavoratori di aumentare la quota di contribuzione (2% opzionale) → opportunità per ottimizzazione fiscale e incremento della copertura pensionistica.

Assistenza integrativa

Fondo Sanitario Integrativo SAN.ARTI: a decorrere dall’1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavora-
tori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi; il contributo a carico azienda è pari ad € 10,42 per 12 mensilità. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

Nota operativa:

  • Contributo contenuto (€10,42/mese) al fondo SAN.ARTI → possibile copertura sanitaria limitata; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o collettive.

  • Applicazione a dipendenti con contratto ≥12 mesi → possibile scopertura per lavoratori a termine più brevi; spazio commerciale per soluzioni sanitarie dedicate.

  • E.A.R. in caso di mancata iscrizione (€25/mese) → leva per verifica adempimenti e proporre piani di welfare aziendale con copertura sanitaria garantita.

  • Prestazioni standard del fondo → occasione per integrazione su garanzie aggiuntive (odontoiatria, diagnostica avanzata, long term care).

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali. L’azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni

Ente Bilaterale

A decorrere dall’1.1.2022, la contribuzione all’ente bilaterale è la seguente (come da Accordo interconfederale del 17.12.2021): € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori part time e con contratto di apprendistato). Sempre a decorrere dall’1.1.2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il suddetto contributo, devono erogare al lavoratore un importo forfettario pari a € 30,00 lordi per 13 mensilità.