Previdenza Integrativa e ComplementareSettore Alimentare, Settore Panificazione la contribuzione al Fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata: – 1% a carico del lavoratore; – 1% a carico dell’azienda; – 16% del TFR maturando nell’anno per gli assunti prima del 17.8.1995; 100% della quota di TFR maturata nell’anno per gli assunti dopo il 17.8.1995 (senza anzianità INPS pregressa). I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. Il versamento dell’1% a carico delle imprese ad ARTIFOND decorrerà dall’1.4.2001 con le modalità stabilite dallo stesso ARTIFOND Con Accordo di Trasferimento del 7.1.2011 le Parti sostituiscono l’attuale ARTIFOND con il Fondo Fon.Te e trasferiscono presso quest’ultimo la suddetta forma pensionistica. La contribuzione a carico delle imprese per i propri dipendenti rimane inalterata. Settore Alimentare, imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti Le parti hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di FONTE, il Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione, facendo espresso rinvio all’accordo interconfederale del 27 gennaio 2011 di confluenza a FONTE. Con decorrenza dall’1.1.2014 la contribuzione a carico azienda sarà pari all’1,20%, aumentata all’1,50% a decorrere dall’1.1.2025. Nota operativa: Contribuzione al fondo ARTIFOND o Fon.Te contenuta (1% lavoratore + 1–1,50% azienda; TFR 16% o 100%) → possibile gap previdenziale; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP). Trasferimento da ARTIFOND a Fon.Te → occasione per analisi delle posizioni pregresse e proposte di integrazione individuale. Sistema volontario per imprese non artigiane fino a 15 dipendenti → leva commerciale per consulenza previdenziale e incremento accantonamento tramite PIP individuale o collettivo. Possibilità per i lavoratori di aumentare la quota di contribuzione (2% opzionale) → opportunità per ottimizzazione fiscale e incremento della copertura pensionistica.
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Assistenza integrativaFondo Sanitario Integrativo SAN.ARTI: a decorrere dall’1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavora- tori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi; il contributo a carico azienda è pari ad € 10,42 per 12 mensilità. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. Nota operativa: Contributo contenuto (€10,42/mese) al fondo SAN.ARTI → possibile copertura sanitaria limitata; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o collettive. Applicazione a dipendenti con contratto ≥12 mesi → possibile scopertura per lavoratori a termine più brevi; spazio commerciale per soluzioni sanitarie dedicate. E.A.R. in caso di mancata iscrizione (€25/mese) → leva per verifica adempimenti e proporre piani di welfare aziendale con copertura sanitaria garantita. Prestazioni standard del fondo → occasione per integrazione su garanzie aggiuntive (odontoiatria, diagnostica avanzata, long term care).
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Quadriai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali. L’azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni |
Ente BilateraleA decorrere dall’1.1.2022, la contribuzione all’ente bilaterale è la seguente (come da Accordo interconfederale del 17.12.2021): € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori part time e con contratto di apprendistato). Sempre a decorrere dall’1.1.2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il suddetto contributo, devono erogare al lavoratore un importo forfettario pari a € 30,00 lordi per 13 mensilità. |