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Alimentari (industria) – CNEL E012

Previdenza Integrativa e Complementare

contribuzione al Fondo Nazionale Previdenza Complementare – ALIFOND:
– contributo € 2,58 una tantum, a carico dell’impresa, per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data della costituzione del Fondo;
– contributo 1,10% (1,50% dall’1.1.2025) a carico azienda e 1% a carico dipendente calcolato sulla retribuzione presa a base per la determinazione del TFR;
– 100% TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva alla data del 28.4.1993;
– quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, nella misura del 2% della retribuzione presa a base per la determinazione del TFR

Nota operativa:

  • Contribuzione al fondo Alifond contenuta (1% lavoratore + 1,10%/1,50% azienda dal 2025) → possibile gap previdenziale; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP).

  • Conferimento del TFR (2% o 100% per prima occupazione post 28.4.1993) → occasione per valutare l’adeguatezza dell’accantonamento pensionistico.

  • Incremento della contribuzione aziendale dal 2025 → leva commerciale per consulenza previdenziale e pianificazione pensionistica di lungo periodo.

  • Sistema previdenziale contrattuale standard → spazio per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo pensionistico e protezione del capitale previdenziale.

Assistenza integrativa

le parti convengono di attivare, a partire dall’1.1.2011, un Fondo Sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. Per il suo finanziamento è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari ad € 12,00 al mese per 12 mensilità. Tale importo sarà incrementato di € 4,00 a partire dall’1.1.2025, finalizzato al miglioramento delle prestazioni legislative. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
A far data dall’1.6.2029, il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
A partire dall’1.1.2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori, può essere iscritto al FASA attraverso un versamento mensile pari a € 2,00 per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo FASA.
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, attraverso l’Ente Bilaterale di Settore, al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile, riferita a 12 mensilità, pari a € 3,50 (elevati ad € 4,50 dall’1.1.2025), con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.

Nota operativa:

  • Contributo sanitario contenuto (€12 mensili, €16 dal 2025) al fondo FASA → possibile copertura sanitaria parziale; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o familiari.

  • Iscrizione limitata a lavoratori con rapporto ≥9 mesi → possibile area di scopertura per lavoratori con minore continuità occupazionale; spazio per soluzioni sanitarie dedicate.

  • Possibilità di estensione ai familiari con contributo ridotto → occasione per proporre coperture sanitarie familiari più complete.

  • Prestazioni standard del fondo e interventi tramite ente bilaterale → leva commerciale per integrazione con piani di welfare sanitario e coperture su prestazioni specialistiche (odontoiatria, diagnostica avanzata, LTC).

Polizze vita

solo per i viaggiatori e piazzisti

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare il personale con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni

Ente Bilaterale

Viene costituito in data 22.9.2022 l’Ente Bilaterale di Settore EBS, avente i seguenti scopi:
– assicurare ai lavoratori dell’industria alimentare servizi ed interventi a sostegno o ad integrazione del reddito;
– rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività;
– salvaguardare il normale svolgimento dell’attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali;
– sviluppare e gestire un modello di formazione continua;
– garantire integrazioni contrattuali a sostegno della maternità/paternità;
– promuovere convenzioni e collaborazioni tra aziende, Associazione Datoriali, OO.SS. e istituti d’istruzione; – ecc.
Contribuzione: versamento a carico delle imprese di € 2,00 al mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in un’apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASA, secondo le procedure già stabilite dal C.d.a. Inoltre, a decorrere dall’1.1.2025, le nuove attività direttamente collegate alle competenze dell’Ente (ad es. formazione, sostegno vittime di violenza, sicurezza, ecc.), le aziende verseranno un ulteriore contributo di € 0,50 al mese, con le modalità di cui sopra. Dichiarazione comune – per le aziende che hanno definito norme di miglior favore relative all’aspettativa per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali (l. 300/1970), ai fini del finanziamento di cui sopra, l’importo concordato è di € 1,50 al mese.