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Agenzie marittime raccomandatarie – CNEL I481

Previdenza Integrativa e Complementare

Con Accordo del 25.1.2017 le Parti convengono di aderire al fondo PRIAMO facendo confluire presso quest’ultimo le posizioni dei lavoratori iscritti a PREVILOG; la contribuzione rimane quella definita dal CCNL vigente, e quindi la seguente: 1% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR; 1% a carico dell’azienda, calcolato sulla retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR. TFR: 1% del T.F.R. maturando per i lavoratori già occupati al 28/4/1993; 100% del T.F.R. maturando per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993. Quota di iscrizione: Euro 2,5 a carico dell’azienda e Euro 10,00 a carico del lavoratore.
TFR: – 1% del T.F.R. maturando per i lavoratori già occupati al 28/4/1993; – 100% del T.F.R. maturando per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993. Quota di iscrizione: – Euro 2,5 a carico dell’azienda e Euro 10,00 a carico del lavoratore.

Nota operativa:

  • Adesione al fondo di settore Fondo Priamo con contribuzione minima (1% lavoratore + 1% azienda) → possibile gap pensionistico; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP).

  • Conferimento del TFR limitato (1% per lavoratori ante 28.4.1993) o totale per nuove occupazioni → occasione per valutazione dell’adeguatezza dell’accantonamento previdenziale.

  • Trasferimento delle posizioni dal fondo Previlog → momento favorevole per analisi della posizione previdenziale e proposta di soluzioni integrative di lungo periodo.

  • Sistema previdenziale contrattuale standard → spazio commerciale per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo pensionistico.

Assistenza integrativa

E’ previsto un costo economico di € 168,00 all’anno per lavoratore (oltre al contributo di solidarietà 10%) da pagarsi mensilmente (€ 14,00 x 12 mesi) a decorrere dall’1.7.2009.
Le parti prevedono il seguente aumento del contributo dovuto dalle imprese in favore della Cassa Mutua:
– a far data dall’1/1/2012 aumento di 3 €;
– a far data dall’1/1/2013 aumento di 2 €;
– a far data dall’1/1/2014 aumento di 2 €;
– a far data dal 4° trimestre 2024, aumento di € 5,00.

Nota operativa:

  • Contributo sanitario annuo contenuto (€168 annui + incrementi successivi) alla Cassa Mutua di settore → possibile copertura sanitaria limitata; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o collettive.

  • Prestazioni definite da sistema mutualistico contrattuale → spazio per integrazione su garanzie spesso parziali (alta diagnostica, odontoiatria, non autosufficienza).

  • Incrementi contributivi graduali nel tempo → occasione per analisi delle coperture effettive e proposta di soluzioni di welfare sanitario integrativo.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

il datore di lavoro deve assicurare, a suo carico, tutto il personale con mansioni impiegatizie, contro gli infortuni sul lavoro. L’assicurazione deve garantire all’impiegato,
ove già non assicurato con l’INAIL:
– per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;
– per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale

Nota operativa:

  • Massimali limitati a 5 annualità (morte) e 6 annualità (invalidità permanente) → possibile copertura insufficiente; opportunità di proporre polizze infortuni integrative con capitali più elevati.

  • Copertura rivolta a personale impiegatizio non assicurato INAIL → spazio per verifica delle tutele effettive e integrazione assicurativa personalizzata.

  • Garanzia focalizzata sugli infortuni sul lavoro → possibile scopertura per malattia, invalidità non da infortunio e protezione del reddito.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda deve garantire, anche mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi. L’azienda è tenuta inoltre a garantire l’assistenza legale per i procedimenti civili e penali

Nota operativa:

  • Copertura RC prevista solo per responsabilità verso terzi → possibile scopertura su responsabilità patrimoniale o professionale più ampia; opportunità di proporre polizze RC professionale integrative per quadri.

  • Assistenza legale inclusa dall’azienda → spazio per valutazione dei massimali e integrazione con tutela legale individuale più completa.

  • Sistema contrattuale standard → leva commerciale per consulenza su protezione patrimoniale e assicurativa dedicata ai quadri.

Ente Bilaterale

Con decorrenza 1.1.2021, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale è stabilito nella misura dello 1,50% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione. Sempre a decorrere dall’1.1.2021, per le società che aderiscono ad associazioni aderenti alle associazioni firmatarie il vigente contratto, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale, è ridotto allo 0,90% a carico azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.