Previdenza Integrativa e ComplementarePrevisto un Fondo pensionistico complementare FONTE la cui contribuzione è così determinata: – 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del lavoratore; – 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro; – 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo; – Una quota una tantum, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49 (€ 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore). Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Al momento dell’iscrizione il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR Nota operativa: Contribuzione previdenziale contenuta (0,55% lavoratore + 0,55% azienda) al fondo Fondo FONTE → possibile gap pensionistico; opportunità di proporre previdenza integrativa individuale (PIP). Conferimento del TFR (3,45% o 100% per prima occupazione) → occasione per analisi dell’adeguatezza della posizione previdenziale e integrazione dell’accantonamento. Possibilità di incremento volontario fino al 2% → leva commerciale per consulenza sull’aumento della contribuzione e sull’ottimizzazione fiscale. Sistema basato su fondo contrattuale standard → spazio per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo previdenziale di lungo periodo.
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Assistenza integrativaFondo EST – contribuzione: € 11,00 dall’1.7.2019, di cui € 10,00 a carico aziende ed € 1,00 a carico lavoratore; € 12,00 a decorrere dall’ 1.11.2019, di cui € 11,00 a carico aziende ed € 2,00 a carico lavoratore. A decorrere da gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo e incrementato di € 3,00 mensili a carico del datore di lavoro. È consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione. Nota operativa: Contributo sanitario contenuto (€12 mensili, con incremento dal 2027) al fondo Fondo EST → possibile copertura sanitaria parziale; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative. Prestazioni standard del fondo contrattuale → spazio per integrazione su aree spesso limitate (odontoiatria, alta diagnostica, non autosufficienza). Iscrizione estesa anche ai contratti a termine (>3 mesi) → occasione per analisi delle coperture effettive e proposta di soluzioni sanitarie personalizzate. Alternativa retributiva in caso di mancata adesione (€16 lordi per 14 mensilità) → leva commerciale per offrire coperture assicurative più efficaci rispetto alla sola componente retributiva.
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Polizze vitaNon Previste |
Polizze infortunile indennità per il personale impiegatizio non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge vengono stabilite con un massimale di almeno € 7.746,85 per l’invalidità permanente e € 5.164,57 per la morte Nota operativa: Massimali assicurativi contenuti (€7.746,85 per invalidità permanente e €5.164,57 per morte) → possibile copertura insufficiente; opportunità di proporre polizze infortuni integrative con capitali più elevati. Garanzia prevista per personale non soggetto a copertura obbligatoria → occasione per verifica delle tutele effettive e integrazione assicurativa personalizzata. Copertura limitata agli eventi infortunistici → possibile scopertura su malattia e invalidità non da infortunio; spazio per soluzioni di protezione della persona e del reddito.
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Altre polizzeNon Previste |
Quadri– L’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni; – I quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 (€ 360,00 dall’1.1.2025; € 380,00 dall’1.1.2026) a carico del Quadro. La quota costitutiva una tantum è fissata in € 340,00 a carico dell’azienda Nota operativa: Copertura RC prevista solo per responsabilità verso terzi nello svolgimento delle mansioni → possibile scopertura su responsabilità professionale più ampia o danni patrimoniali; opportunità di proporre polizze RC professionale integrative per quadri. Iscrizione obbligatoria alla cassa sanitaria Qu.A.S. con contributo definito → prestazioni standard; spazio per integrazione con polizze sanitarie più complete o familiari. Sistema di tutela contrattuale limitato a specifiche garanzie → occasione per consulenza assicurativa dedicata a quadri su protezione patrimoniale e sanitaria.
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Ente BilateraleLa quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. Le parti si danno atto che, ai fini della definizione della paga base nazionale, si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota dello 0,20% a carico del datore di lavoro. L’azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di im- porto pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. Il versamento dell’elemento distinto della retribuzione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall’ente bilaterale competente. |