Previdenza Integrativa e ComplementareLa contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto è determinata con riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabilita nelle seguenti misure alternative, a scelta del lavoratore: a) 2 % a carico dell’Impresa e 2% a carico del lavoratore, oppure b) 1% a carico dell’Impresa e 0,25% a carico del lavoratore. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR. Sarà inoltre destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui il lavoratore abbia aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori: a) per i lavoratori senza anzianità contributiva obbligatoria alla data del 28.4.1993, il 100%; b) per tutti gli altri, il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l’intero TFR. Nota Operativa – Previdenza Complementare Contribuzione a fondo pensione negoziale aperto, calcolata sulla retribuzione utile ai fini TFR. Scelta del lavoratore tra: a) 2% impresa + 2% lavoratore; b) 1% impresa + 0,25% lavoratore. Il lavoratore può comunque versare fino al 9% della retribuzione utile TFR. Destinazione TFR: 100% per chi senza anzianità contributiva ante 28.04.1993; 50% per tutti gli altri (con facoltà di destinare il 100%). ESEMPIO Reddito annuo lordo: €30.000 Contributo contrattuale (2% impresa + 2% lavoratore): €1.200/anno Spazio fiscale residuo da sfruttare: circa €3.960 ESEMPIO Reddito annuo lordo: €40.000 Contributo contrattuale: €1.600/anno Spazio fiscale residuo da sfruttare: circa €3.560 Soluzioni da valutare: versamenti volontari fino al 9% della retribuzione utile per sfruttare tutta la deducibilità disponibile, attivazione di un PIP se il lavoratore vuole una linea alternativa, copertura LTC detraibile o aziendale deducibile, valutazione TFM per ruoli chiave. |
QuadriIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Nota Operativa – Responsabilità Civile Quadro sintetico Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, derivante da colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Soluzioni da valutare Per il DATORE DI LAVORO: Verificare la presenza e l’adeguatezza della polizza RC professionale, valutare estensione a colpa grave e danni patrimoniali; possibilità di inserire la copertura in un pacchetto welfare per ruoli chiave. Per il LAVORATORE: Verificare la presenza e i limiti della copertura aziendale; considerare una RC professionale individuale integrativa, utile in presenza di responsabilità operative o gestionali dirette. |
Ente BilateraleÈ istituito l’Ente Bilaterale per i lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato da appositi Statuto e Regolamenti. Contribuzione: il datore di lavoro ed il lavoratore sono obbligati a aderire all’Ente Bilaterale versando i seguenti contributi: A. € 2,00 a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, per l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria; B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, per l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria; C. Lo 0,55% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze da malattia dei lavoratori agenziali (art. 51); D. Lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sull’imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funziona- mento degli strumenti contrattuali (quali ad es. occupazione e mercato del lavoro, predisporre progetti formativi, ecc.), al finanziamento delle cedole, al finanziamento del R.L.S.T.; E. In alternativa al contributo indicato al precedente punto C., lo 0,80% a carico dei datori di lavoro non iscritti ad ANAPA, calcolato sull’imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori compresi gli apprendisti. Il pagamento di detto contributo integrativo avrà inizio a partire dal secondo mese successivo alla sottoscrizione del CCNL 13.1.2025, quindi da marzo. |