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Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri – CNEL H515

Previdenza Integrativa e Complementare

Artifond: la contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione sarà dovuta l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione.

Nota operativa 

  • Contribuzione contrattuale contenuta → il versamento minimo (1–2% del lavoratore) potrebbe risultare insufficiente per mantenere il tenore di vita pensionistico. Opportunità di proporre integrazione previdenziale volontaria tramite fondi pensione aperti o PIP, sfruttando la deducibilità fiscale dei contributi.
  • Destinazione del TFR al fondo → momento utile per effettuare una verifica della posizione previdenziale complessiva del lavoratore e valutare eventuali incrementi di contribuzione per colmare il possibile gap pensionistico.
  • Bassa aliquota contributiva del lavoratore (1–2%) → leva consulenziale per proporre incrementi graduali del risparmio previdenziale, evidenziando i vantaggi fiscali e l’effetto della capitalizzazione nel lungo periodo.
  • Copertura limitata alla sola prestazione pensionistica → spazio per integrare la protezione della persona con soluzioni assicurative dedicate (es. TCM, copertura invalidità, LTC) per tutelare reddito e nucleo familiare.
  • Presenza di un fondo negoziale di categoria → dopo 2 anni di partecipazione il lavoratore può trasferire la posizione verso un altro fondo pensione mantenendo il contributo del datore di lavoro. Questo apre opportunità di consulenza per valutare soluzioni previdenziali più coerenti con il profilo del cliente (linee di investimento, flessibilità, servizi, pianificazione previdenziale integrata).
Assistenza integrativa

Fondo SAN.ARTI. – sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo è pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità)

Nota operativa:

  • Contributo sanitario limitato (€10,42 mensili) → possibile copertura sanitaria parziale; opportunità di proporre integrazione con polizze sanitarie integrative.

  • Platea limitata ai contratti ≥12 mesi → possibile area di scopertura per lavoratori non iscritti; proposta di coperture sanitarie individuali.

  • Alternativa E.A.R. (€25 lordi) in caso di mancata iscrizione → occasione per proporre soluzioni assicurative più efficienti rispetto alla sola componente retributiva.

  • Fondo contrattuale con prestazioni standard → spazio per piani sanitari aziendali integrativi o coperture specialistiche (odontoiatria, diagnostica, LTC).

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Accordo Interconfederale 17.12.2021 – con decorrenza dall’1° ottobre 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).
Queste contribuzioni sano destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:

  • maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
  • maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza. 

A partire dal 1° ottobre 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
A partire dal 1° ottobre 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere