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Pubblici esercizi, ristorazione e turismo – CNEL H05Y

Previdenza Integrativa e Complementare

Previsto un Fondo pensionistico complementare FONTE la cui contribuzione è così determinata:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro;
– 3,45% o il 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo (come previsto dal D.lgs. 252/2005 e s.m.i.);
– Una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50 (di cui € 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore).

Nota operativa:
FONTE come fondo pensionistico complementare con contribuzione paritetica sul TFR e quota aggiuntiva una tantum. Adatto a lavoratori interessati a costruire un capitale previdenziale integrativo.

Contribuzione sintetica:

  • Lavoratore: 0,55% della retribuzione utile TFR (0,05% quota associativa)
  • Datore di lavoro: 0,55% della retribuzione utile TFR (0,05% quota associativa)
  • TFR maturando: prelievo 3,45% o 6,91% dal momento dell’iscrizione (secondo D.lgs. 252/2005)
  • Quota una tantum: € 15,50 (€ 11,88 a carico azienda, € 3,62 a carico lavoratore)

Opportunità commerciali:

  • Consulenza su scelta tra prelievo 3,45% o 6,91% del TFR → leva per ottimizzazione capitale previdenziale
  • Vendita di incentivi assicurativi integrativi (invalidità, premorienza) collegati all’adesione
  • Pacchetti aziendali “onboarding previdenza” per neoassunti, valorizzando la quota una tantum come vantaggio iniziale
  • Possibilità di promuovere consulenze individuali di pianificazione pensionistica con simulazioni di TFR e accumulo

Aree di scopertura/integrazione:

  • Lavoratori che non aderiscono → mancanza di contributo datore di lavoro e gap previdenziale
  • Possibili differenze tra TFR accantonato e effettivo capitale accumulato in caso di scelta parziale (3,45% vs 6,91%)
  • Quota una tantum non utile ai fini pensionistici → non aumenta effettivo capitale previdenziale

Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo):

  • Creare schede comparative tra scenari di contribuzione TFR 3,45% vs 6,91% per incentivare scelta alta
  • Organizzare seminari aziendali su benefici fiscali e previdenziali dell’adesione a FONTE
  • Offrire polizze complementari integrate con FONTE (invalidità, premorienza, LTC)
  • Supportare le aziende con gestione e reportistica adesioni per facilitare comunicazione e fidelizzazione dei dipendenti
Assistenza integrativa

Fondo EST – Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno (esclusi di quadri) per i quali, all’atto dell’iscrizione al Fondo è dovuta una quota una tantum pari ad € 15,00 per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (esclusi i quadri) per i quali, all’atto dell’iscrizione al Fondo è dovuta una quota una tantum pari ad € 8,00 per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
A decorrere dall’1.1.2019, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari ad € 12,00 mensili per 12 mensilità (€ 15,00 dall’1.1.2027), a carico del datore di lavoro.
È prevista l’iscrizione anche per i lavoratori a tempo determinato a condizione che il contratto sia di durata iniziale superiore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi per 14 mensilità. Le Parti condividendo l’esigenza di garantire l’assistenza sanitaria integrativa a copertura dei periodi di sospensione per i lavoratori con contratto a part time ciclico, si reincontreranno entro il 31.12.2024 per individuare le specifiche soluzioni.

Nota operativa:
Fondo EST come soluzione obbligatoria di assistenza sanitaria integrativa per dipendenti a tempo indeterminato e determinato. La quota una tantum e il contributo mensile rappresentano leve per proporre upgrade assicurativi e pacchetti di welfare.

Contribuzione sintetica:

  • Quota una tantum: € 15,00 per tempo pieno, € 8,00 per part-time, a carico datore di lavoro
  • Contributo mensile: € 12,00 x 12 mensilità (aumenta a € 15,00 dal 1.1.2027), a carico datore di lavoro
  • Iscrizione lavoratori a tempo determinato: solo contratti >3 mesi su richiesta scritta
  • Mancato versamento azienda: elemento distinto della retribuzione € 16,00 lordi x 14 mensilità, non assorbibile

Opportunità commerciali:

  • Proporre upgrade del piano sanitario (coperture aggiuntive, familiari, odontoiatria) sfruttando la contribuzione già obbligatoria
  • Offrire consulenza per piani part-time ciclici in previsione di aggiornamento entro 31.12.2024
  • Vendita di polizze integrative individuali o di gruppo per colmare gap del Fondo
  • Supporto alle aziende per gestione e comunicazione delle iscrizioni e adempimenti per Elemento Distinto della Retribuzione

Aree di scopertura/integrazione:

  • Part-time ciclico e lavoratori a termine <3 mesi → rischi di mancata copertura
  • Copertura standard potrebbe non includere familiari o esigenze odontoiatriche/long term care
  • Ritardi o omissioni nei versamenti → esposizione legale e gestione indennità EAR

Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo):

  • Campagne aziendali “check-up copertura sanitaria” per dipendenti EST
  • Offrire soluzioni integrative modulari (familiari, dental, LTC) a partire dalla quota obbligatoria
  • Creare pacchetti di comunicazione HR + consulenza fiscale per gestire EAR e obblighi del datore di lavoro
  • Promuovere piani welfare su misura per part-time ciclico, anticipando l’incontro previsto entro 2024
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Per il personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo, il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavo-
ro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia, considerandosi l’infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’I.N.P.S.;
– invalidità permanente: € 7.746,85;
– morte: € 5.164,57.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

– L’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimen-
to delle proprie mansioni;
– I quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 (€ 360,00 dall’1.1.2025; € 380,00 dall’1.1.2026) a carico dell’azienda e in € 50,00 a carico del Quadro. La quota costitutiva una tantum è fissata in € 340,00 a carico dell’azienda

Ente Bilaterale

Le Parti aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
Contribuzione: la quota contrattuale di servizio per il finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità.