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Pelli e cuoio (piccola industria) – CNEL D018

Previdenza Integrativa e Complementare

CONTRIBUZIONE A FONDAPI:
– quota di accesso € 11,36 metà a carico lavoratore e metà carico datore di lavoro;
– contributo avviamento € 1,03 per lavoratore a carico datore di lavoro;
– contributo 1,70% dell’ERN a carico lavoratore e 1,90% a carico imprese (per 13 mensilità); a decorrere dall’1.1.2026 il contributo a carico azienda è elevato al 2%;
– la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% di paga base, contingenza ed EDR per un equivalente del 27% del TFR maturando annuo. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme obbligatorie la quota da versare al fondo è del 100%

Nota operativa:
FONDAPI è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con contributi condivisi tra azienda e lavoratore e gestione TFR variabile in base alla data di prima occupazione.

Contribuzione sintetica:

  • Quota di accesso: € 11,36 (50% lavoratore / 50% azienda)
  • Contributo avviamento: € 1,03 a carico azienda
  • Contributo ordinario: lavoratore 1,70% ERN, azienda 1,90% ERN (13 mensilità); dal 1.1.2026 azienda 2%
  • TFR:
    • Lavoratori pre 28.4.1993: 27% del TFR annuo maturando
    • Lavoratori post 28.4.1993 senza anzianità contributiva: 100% TFR annuo maturando

Opportunità commerciali:

  • Offrire consulenza su ottimizzazione contributiva e gestione TFR per massimizzare benefici fiscali e previdenziali.
  • Proporre piani di adesione personalizzati per under 35 con incentivo aziendale per attrarre giovani talenti.
  • Vendita di coperture aggiuntive su premorienza o invalidità integrate con il fondo.

Aree di scopertura/integrazione:

  • Lavoratori con anzianità pregressa diversa o part-time potrebbero avere contributi non uniformi.
  • Gap di comunicazione sulla quota TFR da destinare al fondo, rischio di under-contribution.
  • Possibile inefficienza fiscale se il versamento non è ottimizzato in base alla posizione contributiva del dipendente.

Spunti operativi concreti:

  • Creare tool di calcolo automatico TFR/FONDAPI per HR e consulenti.
  • Organizzare sessioni informative per dipendenti per spiegare vantaggi del fondo e gestione TFR.
  • Proporre pacchetti assicurativi integrativi per copertura premorienza/inabilità collegata al fondo.
  • Sviluppare campagne commerciali mirate verso aziende con alta quota di neo-assunti o under 35.
Assistenza integrativa

ENFEA SALUTE: contribuzione dall’1.1.2019 a carico delle imprese pari ad € 10,00 mensili per 12 mensilità, per tutti i lavoratori dipendenti.
Sono iscritti ad ENFEA SALUTE i lavoratori dipendenti, superato il periodo di prova, rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
– contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori part time, o a domicilio;
– contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
– apprendistato.
In presenza di forme di forme di sanità integrativa, già in essere alla data del 28.10.2018, riconosciute dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente a decorrere dall’1.1.2019, non potrà essere inferiore a € 120,00 annui (suddivisi in quote mensili da € 10,00 l’una) che garantisca prestazioni analoghe e/o equivalenti a quelle previste da ENFEA SALUTE.

Nota operativa:
ENFEA SALUTE garantisce assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori con contribuzione fissa a carico azienda, applicabile anche ai part-time e apprendisti.

Contribuzione sintetica:

  • Azienda: € 10,00 mensili per 12 mesi (€ 120,00 annui) per ogni dipendente.
  • Tipologia lavoratori: T.I., T.D. ≥ 6 mesi, apprendisti, part-time e a domicilio.
  • Regola minima: in caso di forme integrative preesistenti al 28.10.2018, l’azienda deve garantire almeno € 120/anno per prestazioni equivalenti.
  • Lavoratore: nessuna contribuzione obbligatoria, salvo eventuale adesione volontaria a servizi aggiuntivi.

Opportunità commerciali:

  • Offrire upgrade del piano sanitario con coperture aggiuntive (LTC, odontoiatria, check-up avanzati).
  • Proporre integrazione per familiari non fiscalmente a carico.
  • Consulenza su gestione obblighi aziendali e ottimizzazione costi.

Aree di scopertura/integrazione:

  • Prestazioni standard limitate, gap su copertura LTC, invalidità o rimborso spese gravi.
  • Dipendenti con contratti inferiori a 6 mesi o stagionali possono non essere coperti.
  • Rischio di disomogeneità tra aziende con forme integrative preesistenti.

Spunti operativi concreti:

  • Creare check-list di coperture obbligatorie e opzionali per HR.
  • Campagne di vendita per upgrade aziendale includendo familiari o prestazioni specialistiche.
  • Proporre pacchetti modulabili per aziende con contratti brevi o part-time.
  • Strutturare seminari informativi per dipendenti sul valore dell’assicurazione sanitaria integrativa.
Polizze vita

le parti raccomandano che in occasione delle trasferte all’estero l’azienda provveda ad una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortunio, invalidità permanente e morte derivanti dall’esercizio dell’attività professionale

Polizze infortuni

le parti raccomandano che in occasione delle trasferte all’estero l’azienda provveda ad una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortunio, invalidità permanente e morte derivanti dall’esercizio dell’attività professionale

Altre polizze

ai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio si conviene di riconoscere, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, per un importo di € 15.493,71. Inoltre, gli sarà garantita la copertura delle spese legali in caso di procedimenti civili o penali

Ente Bilaterale

La bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensa-
bili ad integrare la retribuzione del lavoratore.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.
I contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota a carico delle aziende come di seguito indicato:
– ENFEA: € 4,5/mese per lavoratore a tempo pieno, per 12 mensilità; € 4,25/mese per lavoratore part time fino a 20 ore, per 12 mensilità.
– OPNC: € 1,5/mese per lavoratore di azienda priva di RLS, per 12 mensilità; € 0,5/mese per lavoratore di azienda con RLS interno, per 12 mensilità.
Le aziende verseranno mensilmente, secondo le modalità previste dall’Accordo interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’ENFEA e all’OPNC tramite modello F24 con i rispettivi codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.