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Vigilanza privata – CNEL HV17

Previdenza Integrativa e Complementare

Le Parti individuano:
– nel Fondo FON.TE, la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza;
– per le imprese costituite in forma cooperativa, nonché per le imprese da esse controllate o ad esse collegate, del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori ed alle lavoratrici è Previdenza Cooperativa.
L’associazione ai predetti Fondi pensioni avviene mediante adesione volontaria e può riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, gli apprendisti, nonché tutti i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi. Contribuzione per ogni lavoratore aderente:
– una quota a carico del lavoratore pari allo 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;
– una quota a carico dell’impresa pari allo 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;
– 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo (come previsto dal D.lgs. 252 del 2005 e s.m.i.);
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Come previsto dal D.lgs. 252 del 2005 e s.m.i., in assenza di scelta da parte del lavoratore entro 6 mesi dalla prima assunzione nel settore, il TFR verrà versato ai fondi di previdenza complementare di settore di cui sopra.

Nota operativa:
Fondo FON.TE e Previdenza Cooperativa offrono previdenza complementare volontaria per tutti i lavoratori del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, inclusi full-time, part-time, apprendisti e temporanei >3 mesi. La contribuzione è condivisa tra lavoratore e azienda, con versamento obbligatorio del TFR maturando se il lavoratore non esprime scelta entro 6 mesi dalla prima assunzione.

Contribuzione sintetica:

  • Quota lavoratore: 0,50% della retribuzione utile al TFR
  • Quota azienda: 0,50% della retribuzione utile al TFR
  • TFR prelevato: 3,45% o 6,91% della retribuzione utile al TFR (a seconda delle normative)
  • Quota una tantum all’iscrizione: €15,50 (€11,88 azienda + €3,62 lavoratore)
  • Adesione volontaria, ma TFR destinato automaticamente ai Fondi se non c’è scelta entro 6 mesi

Opportunità commerciali:

  • Promuovere adesioni volontarie aumentando la quota del lavoratore oltre lo 0,50%
  • Proporre simulazioni personalizzate di accantonamento e rendimenti attesi per dipendenti
  • Upsell su pacchetti previdenziali complementari per dirigenti, quadri o part-time
  • Consulenza HR su gestione TFR e ottimizzazione fiscale dei versamenti

Aree di scopertura/integrazione:

  • Lavoratori temporanei o a breve termine potrebbero non essere adeguatamente coperti se non optano entro 6 mesi
  • Quota base minima potrebbe essere insufficiente per garantire pensione integrativa significativa
  • Possibili ritardi o inefficienze nella scelta volontaria del lavoratore

Spunti operativi concreti:

  • Organizzare sessioni informative interne per spiegare vantaggi del Fondo e TFR
  • Proporre aumenti volontari di contribuzione con simulazioni di benefici futuri
  • Supportare HR nella gestione iscrizioni, comunicazioni obbligatorie e scelte TFR
  • Creare pacchetti modulabili per categorie diverse: full-time, part-time, apprendisti, temporanei
Assistenza integrativa

Fondo FASIV: sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti; sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno, € 10 mensili per ciascun iscritto;
– per il personale assunto a tempo parziale, € 7 mensili per ciascun iscritto.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Nel caso in cui l’azienda ometta il versamento della contribuzione dovuta al Fondo, sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 30,00 lordi mensili, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.
Sezione Servizi di Sicurezza
F.A.S.I.V.: contributo di 12 €/mese a carico azienda, a partire dall’1.7.2013.
L’azienda che ometta il versamento di tale contributo, dovrà erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 30,00 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Nota operativa:
FASIV è il fondo di assistenza sanitaria integrativa obbligatorio per tutti i lavoratori del settore, inclusi full-time, part-time, apprendisti e temporanei >6 mesi. La contribuzione è interamente a carico dell’azienda e garantisce prestazioni sanitarie di base. Il mancato versamento comporta un pagamento automatico al lavoratore come elemento distinto della retribuzione.

Contribuzione sintetica:

  • Tempo pieno: €10/mese per lavoratore
  • Part-time: €7/mese per lavoratore
  • Servizi di Sicurezza: €12/mese per lavoratore (dal 1.7.2013)
  • Versamento regolare al fondo secondo regolamento
  • Omesso versamento → €30/mese lordi come elemento distinto della retribuzione (13 o 14 mensilità a seconda del comparto)

Opportunità commerciali:

  • Vendere estensioni volontarie per dipendenti part-time o temporanei per colmare gap di copertura
  • Upsell su pacchetti aggiuntivi: prevenzione, check-up, dental, invalidità temporanea
  • Supporto HR per compliance contributiva e gestione iscrizioni
  • Creare soluzioni su misura per aziende con elevato numero di apprendisti o contratti a termine

Aree di scopertura/integrazione:

  • Contributo base limitato → prestazioni standard non sempre sufficienti per eventi gravi
  • Lavoratori temporanei >6 mesi o part-time potrebbero avere gap nella copertura sanitaria
  • Nessuna tutela automatica per familiari a carico
  • Penalità omesso versamento può generare contenziosi se non gestita correttamente

Spunti operativi concreti:

  • Campagne informative interne per illustrare estensioni volontarie e opzioni familiari
  • Proporre pacchetti aggiuntivi al fondo per colmare lacune su part-time e temporanei
  • Simulazioni aziendali per dimostrare vantaggi fiscali e di retention con adesioni integrative
  • Supporto HR nella reportistica e nei pagamenti al Fondo per evitare obblighi EDR/Elemento Distinto della Retribuzione
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare per il personale appartenente al ruolo tecnico operativo una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o invalidità permanente causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali, che decorrono dall’8.04.2013:
a. € 51.650,00 per il caso di morte;
b. € 103.300,00 per il caso di invalidità permanente

Altre polizze

Non Previste

Quadri

il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
A favore dei Quadri è prevista la loro iscrizione al QUAS. Il contributo obbligatorio è fissato nella misura di €/anno 406 (di cui € 350 a carico del datore di lavoro ed € 56 a carico del lavoratore). I versamenti delle relative quote decorreranno dall’1.2.2013.

Ente Bilaterale

Al fine di assicurare l’operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Regionali, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento +fissata nella misura globale del 0,20% di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese quelle supplementari), di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per ogni mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto. Il 45% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita tra gli Enti Bilaterali Regionali.