Previdenza Integrativa e ComplementareARTIFOND: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, contingenza ed EDR è così determinata: – 1% a carico del lavoratore; – 1% a carico dell’impresa; – 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, sarà dovuta l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione come sopra definita Nota operativa: - Contribuzione sintetica:
- 1% della retribuzione (minimo tabellare, contingenza, EDR) a carico lavoratore
- 1% della retribuzione a carico azienda
- 16% del TFR maturando destinato al Fondo; 100% per lavoratori di prima occupazione
- Opzione per i neoassunti: versamento volontario aggiuntivo del 2% a carico lavoratore
- Opportunità commerciali:
- Consulenza alle aziende per ottimizzare la gestione del TFR e della contribuzione obbligatoria
- Proporre piani di integrazione volontaria del Fondo per lavoratori di prima occupazione o part-time
- Offrire strumenti di rendicontazione e reporting per monitorare i versamenti e la correttezza normativa
- Aree di scopertura/integrazione:
- Lavoratori di prima occupazione potrebbero non conoscere l’opzione del 2% volontario → rischio di mancato versamento volontario
- Possibili discrepanze tra TFR maturando e versamenti al Fondo, specialmente per aziende con alta mobilità
- Spunti operativi concreti:
- Creare promemoria e check-list per le aziende sui versamenti TFR obbligatori e sulle opzioni volontarie
- Supportare i lavoratori neoassunti nella scelta dell’eventuale contribuzione aggiuntiva
- Audit periodico delle aziende per verificare correttezza dei versamenti e rispetto dei parametri contrattuali
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Assistenza integrativaFondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI. al quale possono essere iscritti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a termine se il rapporto ha una durata pari almeno a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con decorrenza dal 1°.2.2013 è attivato un contributo di € 10,42 per 12 mensilità. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Nota operativa: - Contribuzione sintetica:
- € 10,42 mensili a carico azienda per 12 mensilità per ogni lavoratore iscritto al Fondo SAN.ARTI.
- Validità: lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori a termine con contratto ≥ 12 mesi
- In caso di mancata iscrizione: E.A.R. di € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità
- Opportunità commerciali:
- Consulenza aziendale per regolarizzare iscrizioni e pagamenti evitando E.A.R. aggiuntive
- Possibilità di proporre piani integrativi o convenzioni sanitarie aggiuntive, oltre il Fondo obbligatorio
- Audit dei contratti a termine per verificare il rispetto della soglia dei 12 mesi
- Aree di scopertura/integrazione:
- Lavoratori con contratti a termine < 12 mesi possono restare scoperti se non gestiti correttamente
- Rischio di pagamento E.A.R. non previsto se l’azienda non attua l’iscrizione obbligatoria
- Spunti operativi concreti:
- Implementare sistemi di monitoraggio per il calcolo dei contributi e la durata dei contratti
- Offrire formazione HR sul corretto inquadramento dei lavoratori e gestione iscrizioni al Fondo
- Valutare strumenti di welfare integrativo aggiuntivo, finanziato dall’azienda, per aumentare il valore percepito dai dipendenti
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Ente BilateraleCon decorrenza dall’1° maggio 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato). Queste contribuzioni sano destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni: – maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese; – maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; – sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza. A partire dal 1° maggio 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. A partire dal 1° maggio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. |