Previdenza Integrativa e Complementarela contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO è regolamentata come segue: – quota di iscrizione: € 10,33 a carico solo lavoratore iscritto (più € 1,03 a carico lavoratori, anche non iscritti, per costituzione e avvio fondo; più € 1,03 carico azienda, per il numero dei lavoratori, non iscritti); – 1,30% della retribuzione (minimo, contingenza, EDR e indennità funzione quadro) a carico del lavoratore; – 1,30% (1,40% dall’1.1.2014, 1,60% dall’1.1.2015 e 1,80% dall’1.1.2016) della retribuzione (minimo, contingenza, EDR e indennità funzione quadro) a carico del datore di lavoro; – 18% della quota di TFR maturata nell’anno, per gli assunti entro il 28.4.1993; – 100% della quota annua TFR, per assunti dopo il 28.4.1993, senza anzianità INPS. Dall’1.1.2009 la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR. Nota operativa: - Contribuzione sintetica:
- Quota di iscrizione: € 10,33 a carico del lavoratore + € 1,03 per costituzione e avvio fondo (lavoratori anche non iscritti) + € 1,03 a carico azienda
- Contributo ordinario: 1,30% a carico lavoratore; 1,30% → 1,80% a carico azienda (graduale dal 2014 al 2016)
- TFR: 18% per assunti entro 28.4.1993; 100% per assunti dopo 28.4.1993
- Base di calcolo: retribuzione utile TFR (minimo, contingenza, EDR, indennità funzione quadro)
- Opportunità commerciali:
- Proporre servizi di consulenza aziendale per ottimizzare versamenti e detrazioni fiscali
- Offrire piani aggiuntivi di contribuzione volontaria per dipendenti interessati a incrementare il proprio capitale pensionistico
- Presentare strumenti di monitoraggio e reportistica per aziende, evidenziando risparmi fiscali e incentivi welfare
- Aree di scopertura/integrazione:
- Lavoratori non iscritti o con TFR non pienamente destinato → possibile opportunità di up-selling previdenziale
- Differenze nelle aliquote progressive dell’azienda → potenziale rischio di calcolo errato e di contenzioso
- Dipendenti part-time o con contratti speciali → necessità di adattare i contributi proporzionalmente
- Spunti operativi concreti:
- Controllare che tutte le aziende versino correttamente sia le quote di iscrizione sia i contributi ordinari
- Pianificare sessioni informative per lavoratori sui vantaggi della contribuzione piena al TFR e sui possibili versamenti volontari
- Offrire pacchetti integrativi per aumentare il capitale previdenziale in anticipo rispetto alla pensione
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Assistenza integrativaLe parti concordano che il fondo individuato per l’assistenza sanitaria integrativa è ALTEA, Fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Le parti impegnano gli Organi direttivi di ALTEA e ARCO a verificare, nel caso in cui il Fondo Previdenziale ARCO venisse abilitato a svolgere anche la funzione di Fondo Sanitario, l’unificazione dei due Enti. La contribuzione per gli iscritti al Fondo ALTEA, a decorrere dall’1.8.2014, sarà di € 10,00 mensili a lavorato- re per 12 mensilità a carico delle aziende. Nota operativa: - Contribuzione sintetica:
- € 10,00 mensili per 12 mensilità a carico azienda
- Iscritti: tutti i lavoratori del settore esclusi i quadri (quadri eventualmente coperti da altra cassa specifica)
- Opportunità commerciali:
- Offrire servizi di consulenza alle aziende per ottimizzare l’iscrizione e il versamento al fondo
- Presentare piani integrativi per lavoratori interessati a maggior copertura sanitaria, aggiuntiva rispetto ad ALTEA
- Valutare strumenti di gestione amministrativa semplificata per il versamento dei contributi
- Aree di scopertura/integrazione:
- Possibile inefficienza se ARCO diventasse anche fondo sanitario: opportunità di unificare servizi e ridurre costi
- Lavoratori non iscritti o part-time potrebbero necessitare di adeguamento proporzionale dei contributi
- Mancata verifica periodica dei versamenti → rischio di inadempienze aziendali
- Spunti operativi concreti:
- Monitorare che tutte le aziende versino correttamente i € 10,00 mensili
- Preparare comunicazioni interne ai lavoratori sull’adesione automatica e sui benefici del fondo
- Offrire opzioni di contribuzione volontaria per incrementare il piano sanitario integrativo
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Bilateralità confederaleLe Parti, in relazione a quanto convenuto nell’Accordo Interconfederale del 1.8.2013, convengono di incontrarsi per il recepimento e le opportune armonizza- zioni non appena verranno definite a livello confederale gli accordi in materia di bilateralità. |