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Impianti sportivi e palestre – CNEL H077

Previdenza Integrativa e Complementare

i contributi dovuti al fondo di previdenza complementare Fon.te sono i seguenti:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
– 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo;
– una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore.
L’iscrizione al Fondo può riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi e tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28.4.1993, è prevista l’integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al Fondo

Nota operativa:

  • Contribuzione Fon.Te:
    • Azienda: 0,55%
    • Lavoratore: 0,55%
    • TFR: 3,45% (oppure 100% per post 28.4.1993)
    • Quota ingresso: € 15,49 (prevalentemente a carico azienda)
    • Platea ampia: TI + TD >3 mesi
  • Opportunità commerciali:
    • Spingere aumento contribuzione volontaria (livelli minimi molto bassi)
    • Consulenza su uso TFR come leva previdenziale (switch a 100%)
    • Proporre piani individuali integrativi per rafforzare pensione futura
  • Aree di scopertura / integrazione:
    • Aliquote complessive ridotte → gap pensionistico elevato
    • Lavoratori non aderenti perdono contributo aziendale
    • TD brevi (<3 mesi) esclusi → area scoperta
  • Spunti operativi:
    • Analisi personalizzata pensione → leva commerciale forte
    • Target su non aderenti (perdita immediata contributo azienda)
    • Educazione finanziaria su TFR vs liquidazione → conversione a previdenza complementare
Assistenza integrativa

Fondo EST: sono iscritti al Fondo i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, ad esclusione dei Quadri (per i quali è istituita la Cassa Qu.a.S.). Contribuzione: € 10,00 mensili a carico del datore di lavoro ed € 2,00 mensili a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a € 30,00 per ciascun lavoratore. Dichiarazione a verbale Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 13 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a € 10,00 e l’eventuale quota una tantum di € 30,00 euro sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il CCNL. Cassa assistenza sanitaria “Qu.a.S.” – Quadri
A favore dei quadri è istituita la Cassa di assistenza sanitaria “Qu.A.S.”, integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il contributo a favore della Cassa è fissato nella misura deliberata dalla Cassa stessa e posto a carico di parte datoriale. L’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi obbligatori è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 40,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, ai sensi del CCNL.
La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.

Nota operativa:

  • Contribuzione Fondo EST / Qu.A.S.:
    • EST: € 10 azienda + € 2 lavoratore / mese
    • Qu.A.S. (quadri): interamente a carico azienda
    • Mancato versamento → EDR € 16 (dipendenti) / € 40 (quadri) con impatto retributivo
    • Contributo EST considerato parte del costo contrattuale
  • Opportunità commerciali:
    • Forte leva su aziende non compliant: meglio copertura sanitaria che EDR (più costoso e meno efficiente)
    • Spazio per polizze integrative per quadri (target con capacità di spesa alta)
    • Possibilità di piani sanitari aziendali migliorativi rispetto a EST/Qu.A.S.
  • Aree di scopertura / integrazione:
    • Prestazioni base spesso limitate → gap su odontoiatria, familiari, alta diagnostica
    • Quadri coperti ma con bisogni più evoluti (LTC, prevenzione avanzata)
    • TD o categorie escluse → potenziale area scoperta
  • Spunti operativi:
    • Audit su corretta iscrizione (rischio costo occulto EDR)
    • Upselling su coperture top-up per dipendenti e quadri
    • Comunicazione valore “welfare vs cash” per conversione EDR in coperture assicurative
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti ci-
vili o penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre, viene riconosciuto, sempre attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese legali in caso di procedimenti civili o penali

Ente Bilaterale

Contribuzione: 0,10%, a carico della parte datoriale e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione complessiva mensile o sul compenso, da riscuotere anche attraverso apposita convenzione stipulata con l’INPS.
La parte datoriale che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% della retribuzione complessiva mensile o del compenso. Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza della quota per il finanziamento dell’Ente bilaterale. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tale quota, che è da considerarsi parte integrante del trattamento economico.