Previdenza Integrativa e Complementareil Fondo BYBLOS viene alimentato secondo le seguenti modalità: – contributo a carico del datore di lavoro pari all’1,20% (1,40% dall’1.1.2024) della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, tredicesima o gratifica natalizia); – contributo minimo a carico del dipendente pari all’1% della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggio- razione per lavoro in turno, tredicesima o gratifica natalizia); – 100% del TFR maturato nell’anno per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28.4.1993; – quota del TFR pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso, per tutti gli altri dipendenti. Per i soli lavoratori aderenti o di futura adesione, ai quali non si applica l’ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale – si veda Gratifica Natalizia/Tredicesima), riconoscimento di un contributo aggiuntivo a carico azienda pari allo 0,3% per l’anno 2021, 0,4% per l’anno 2022 e 0,5% da gennaio 2023. Pertanto, per tali lavoratori, il contributo complessivamente sarà per il 2021 l’1,5%, per il 2022 l’1,6%, dal 2023 l’1,7%. Nota operativa: - Contribuzione Fondo BYBLOS:
- Azienda: 1,40% (dal 2024) + possibile extra fino a 1,7% per lavoratori senza ERC
- Lavoratore: minimo 1%
- TFR: 100% per post 28.4.1993; 2% per gli altri
- Base ampia: include paga base, contingenza, EDR, anzianità, turni, 13ª
- Opportunità commerciali:
- Evidenziare l’aumento contributivo aziendale come leva per piani di welfare evoluto
- Promuovere adesione al fondo per accedere ai contributi aggiuntivi (extra 0,5%)
- Consulenza su ottimizzazione fiscale della contribuzione previdenziale
- Aree di scopertura / integrazione:
- Contributo lavoratore minimo (1%) → spesso insufficiente per adeguata pensione
- TFR solo parziale (2%) per “vecchi iscritti” → gap previdenziale rilevante
- Lavoratori non aderenti perdono contributo aggiuntivo aziendale
- Spunti operativi:
- Target su lavoratori non aderenti (loss opportunity immediata)
- Analisi gap pensionistico per spingere contribuzione volontaria
- Verifica platea senza ERC → maggiore valore da comunicare e sfruttare commercialmente
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Assistenza integrativaFondo di Assistenza Sanitaria integrativa SALUTE SEMPRE: sono escluse dall’obbligo contrattuale di iscrizione dei dipendenti e relativo versamento al Fondo, le aziende che prima dell’iscrizione al Fondo avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo; nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda unicamente queste categorie di lavoratori. Da gennaio 2024 il contributo passa a complessivi € 13,00 mensili. A partire dal 2027, il contributo complessivo pari ad € 156,00 annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le quote mensili rispettivamente di € 9,00 a carico azienda e di € 4,00 a carico lavoratore. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le imprese che omettano il relativo contributo dovranno alternativamente: – erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a € 25,00 lordi per 12 mensilità e con incidenza sul TFR; – assicurare ai lavoratori prestazioni sanitarie complessivamente equivalenti a quelle garantite dal Fondo SALUTE SEMPRE con oneri a totale carico delle aziende non inferiori a quelli previsti. Norma transitoria Per gli anni 2024, 2025 e 2026 saranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi che non beneficiano delle forme di assistenza sanitaria integrativa e il contributo di € 156,00 sarà integralmente a carico dell’azienda. Nota operativa: - Contribuzione SALUTE SEMPRE:
- 2024–2026: € 13/mese (tot. € 156 annui) interamente a carico azienda
- Dal 2027: € 9 azienda + € 4 lavoratore
- Iscrizione automatica per TI e TD ≥12 mesi (se non già coperti)
- Alternativa all’iscrizione: € 25/mese in busta (con impatto TFR) oppure copertura equivalente
- Opportunità commerciali:
- Forte leva su aziende già dotate di coperture: verifica “equivalenza” → proposta upgrade polizze
- Possibilità di sostituire l’EDR (€ 25) con coperture assicurative più efficienti (risparmio + welfare)
- Dal 2027: introduzione quota lavoratore → occasione per piani integrativi volontari
- Aree di scopertura / integrazione:
- Rischio non equivalenza delle coperture aziendali già esistenti
- TD <12 mesi esclusi → possibile target per coperture individuali
- Coperture base Fondo spesso limitate → spazio per top-up (odontoiatria, LTC, familiari)
- Spunti operativi:
- Audit immediato su aziende con sanità già attiva (compliance + ottimizzazione costi)
- Attenzione alternativa EDR: costo maggiore e meno efficiente → leva commerciale
- Pianificare anticipo 2027 (coinvolgimento lavoratori e educazione al contributo)
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Quadril’azienda è tenuta a stipulare una polizza che assicuri il Quadro contro l’infortunio, occorso anche non in occasione di lavoro, e la malattia professionale che garantisca: – una somma pari a 4 annualità della retribuzione in caso di invalidità permanente; – una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto precedente, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR, 30.6.1965 n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale; – una somma, a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione in caso di morte. L’azienda erogherà a favore del quadro (stipulando apposita polizza) in caso di morte e invalidità permanente per cause diverse da quelle dell’infortunio e da malattia professionale una somma pari a € 20.658,28 se non vi sono familiari a carico, a € 25.822,84 se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge ovvero da un solo figlio e a € 30.987,41 se il nucleo familiare risulta composto da più familiari. L’azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni |