Previdenza Integrativa e ComplementareIl fondo di previdenza complementare sarà finanziato da: a) un contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua del giornalista; b) un contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua del giornalista; c) una quota del TFR pari al doppio dell’ammontare annuo del contributo di cui al punto a) A partire dall’1.4.2009 viene istituito un Fondo a contabilità separata e gestione paritetica che verrà finanziato: – per i trattamenti di pensionamento anticipato di cui all’art. 37 della L. 416/81, con un contributo straordinario a capo dell’azienda pari a al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato; – per far fronte alle esigenze sociali individuate dalle parti, con un contributo straordinario che viene fissato, a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2009, nella misura dello 0,60% della retribuzione imponibile (0,60% a carico dell’azienda e 0,10% a carico del giornalista). Nota operativa: Contributo base azienda e lavoratore: 1% datore di lavoro e 0,10% giornalista; chiaro punto di partenza per calcolare il costo minimo e potenziale quota aggiuntiva su TFR. Quota TFR integrativa: doppio dell’1% aziendale; opportunità per il lavoratore di incrementare la pensione futura. Fondo straordinario per prepensionamenti (art. 37 L. 416/81): 30% del costo del pensionamento a carico azienda; punto da evidenziare come rischio/costo imprevisto e possibile argomento per soluzioni assicurative dedicate. Contributo per esigenze sociali: 0,60% azienda + 0,10% giornalista; area da valutare per consulenze su ottimizzazione fiscale e gestione del fondo paritetico. Opportunità commerciale: proporre strumenti di previdenza integrativa volontaria aggiuntiva, ottimizzando TFR e contributi minimi, e coperture per pensionamenti anticipati.
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Polizze infortuninel caso di infortunio sul lavoro o extra professionale, e nel caso di morte o invalidità permanente, tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché i prati- canti hanno diritto al seguente trattamento: a. per il caso di morte € 92.962,24; b. per il caso di invalidità permanente € 108.455,95; c. per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa. L’indennità di cui alla lettera a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del 30° anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del 31° anno ed il compimento del 45° anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del 46° anno ed il compi- mento del 50° anno di età. Al verificarsi nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui alla lettera b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, 30% o del 20%. Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai 18 anni, l’indennità di cui ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa. Le aziende garantiranno la copertura assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali ai pubblicisti a tempo pieno con polizza che preveda lo stesso trattamento di cui sopra. Identico trattamento spetta, a partire dall’1.1.2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi. I trattamenti di cui sopra sono corrisposti dall’Inpgi sulla base di una convenzione con la FNSI, per cui il datore di lavoro verserà un contributo mensile di € 11,88 (€ 6,00 per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore) per ogni giornalista. L’art. 1, comma 109, della legge 30.12.2021, n. 234 ha disposto il trasferimento all’lNAIL dell’assicurazione infortuni dei giornalisti prevedendo che l’Istituto avrebbe gestito, fino al 31.12.2023, l’assicurazione secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’lNPGI alla data del 30 giugno 2022. Terminato il suddetto periodo transitorio, a decorrere dall’1.1.2024, per i giornalisti trova applicazione la tutela prevista dal regime assicurativo ordinario, stabilito per tutti i lavoratori dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Detto regime ordinario non ricomprende la tutela per gli infortuni extra professionali e le ipotesi di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio e, conseguentemente, Fieg ed Fnsi intendono garantire tale tutela – in base a quanto disposto dagli articoli 38 e seguenti del CNLG Fieg-Fnsi – ai giornalisti, a far data dal 1° gennaio 2024. Con l’accordo del 16 marzo 2022 le parti si erano, altresì, impegnate a valutare il mantenimento dell’aliquota contrattuale dello 0,60% della retribuzione imponibile dei giornalisti (di cui lo 0,50% a carico dell’azienda e lo 0,10% a carico del giornalista), introdotto dall’accordo del 26 marzo 2009 tra Fieg, Fnsi e lnpgi che alimentava l’ex “Fondo contrattuale con finalità sociali”, anche sulla base degli effetti del trasferimento dall’lnpgi all’lnail dell’erogazione dei tratta- menti per gli infortuni sul lavoro. Entro e non oltre 90 giorni dalla firma del Verbale di Accordo del 12.2.2025, le Parti si impegnano a sottoscrivere, con separato accordo, un’apposita convenzione con la quale l’INPGI provvederà a svolgere le attività necessarie ad assicurare ai giornalisti, con efficacia dall’1.1.2024 al 31.12.2027 la tutela per gli infortuni extra professionali e le ipotesi di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio in attuazione di tutto quanto previsto dal CCNL secondo le modalità che saranno definite nell’ambito della predetta convenzione, che comunque garantiranno le medesime prestazioni in essere al 31.12.2023. Per la copertura degli oneri afferenti all’erogazione delle indennità ai beneficiari e lo svolgimento delle attività amministrative di gestione saranno destinate all’INPGI le risorse provenienti dal versamento delle aliquote contrattuali a carico degli editori e pari a € 11,88 o € 6,00 in base alla qualifica, che si confermano comunque dovute a far data dal 1° gennaio 2024. Le parti, dichiarano decaduto il contributo straordinario dello 0,60% della retribuzione imponibile dei giornalisti – (di cui lo 0,50% a carico dell’azienda e lo 0,10% a carico del giornalista), relativo al “Fondo contrattuale con finalità sociali”. Per l’effetto, le parti concordano che la relativa contribuzione accantonata dalle aziende dal 01.06.2022 pari allo 0,50% sarà incamerata dalle aziende. Con riferimento alla quota dello 0,10% a carico giornalista, anch’essa accantonata a far data dal 01.06.2022, le parti ne convengono la destinazione alla Casagit, anche pro futuro, secondo modalità da definire con separata convenzione. |