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Formazione professionale – CNEL T261

Previdenza Integrativa e Complementare

Gli operatori potranno aderire mediante l’adesione al fondo negoziale ESPERO.
La contribuzione, con riferimento alla retribuzione utile al TFR:
– 1% annuo con possibilità di incremento, a carico del lavoratore;
– 1% annuo a carico del datore di lavoro.
Le eventuali quote d’iscrizione al fondo sono quelle previste dai singoli statuti.

Nota operativa:

  • Aliquote minime (1% + 1%): contribuzione molto bassa → probabile gap previdenziale → forte opportunità per integrazione individuale.

  • Facoltà incremento lavoratore: leva commerciale per consulenza su aumento contribuzione e ottimizzazione fiscale.

  • Assenza TFR esplicito: verificare destinazione effettiva → possibile area di scopertura previdenziale.

  • Settore pubblico/istruzione (tipico ESPERO): spesso bassa adesione consapevole → spazio per educazione previdenziale.

  • Nessuna flessibilità lato azienda: opportunità per proporre soluzioni extra (PIP, polizze previdenziali) come welfare aggiuntivo.

Assistenza integrativa

Fondo AGIDAE SALUS ISTRUZIONE: a seguito di Ipotesi di Accordo del 13.6.2024, i datori di lavoro operanti nelle regioni prive di accordi sulla sanità integrativa, sono tenuti a iscrivere al Fondo tutti i lavoratori in forza al 1° settembre 2024; per i dipendenti assunti successivamente a tale data, l’iscrizione al Fondo è obbligatoria a partire dalla data di assunzione. I datori di lavoro sono obbligati ad iscrivere al Fondo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, anche a carattere intermittente o ciclico, e i dipendenti con contratto a termine di durata superiore a 3 mesi. A decorrere dal mese di settembre 2024, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari ad € 7,00 per 12 mensilità. I datori di lavoro che alla data del 1° settembre 2024 abbiano già attivato soluzioni di sanità integrativa adeguate rispetto al contributo sopra riportato, ovvero soluzioni più favorevoli, sono esentati dagli obblighi previsti.
Con Accordo del 27.8.2024 le Parti stabiliscono che, a decorrere dall’1.1.2025, il contributo mensile per dipendente passerà da € 7,00 ad € 7,59 mensili per 12 mensilità, equivalente ad € 7,00 mensili per 13 mensilità.

Nota operativa:

  • Contributo molto basso (€ 7–7,59/mese): copertura sanitaria presumibilmente base → ampio spazio per integrazioni sanitarie.

  • Obbligatorietà iscrizione: tutti coperti “minimo sindacale” → opportunità di upgrade collettivi aziendali.

  • Clausola di esenzione: aziende già con piani migliori → leva commerciale per sostituire/migliorare coperture esistenti.

  • Inclusione contratti a termine >3 mesi: platea ampia ma con possibile discontinuità → soluzioni individuali continuative.

  • Assenza dettaglio prestazioni/familiari: possibile scopertura su nuclei familiari e prestazioni specialistiche → proposta di estensioni e coperture LTC/alta diagnostica.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

per i rischi non coperti dall’INAIL e ricollegabili alle prestazioni lavorative del dipendente, l’Ente provvede ad accedere apposita polizza assicurativa

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Ente Bilaterale EBINFOP – Contribuzione: fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il presente CCNL all’Ente regionale della regione di competenza per la costituzione di un Fondo comune di sostegno le cui finalità saranno: – Formazione ed interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
– Realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro;
– Altre finalità definite e contrattate a livello regionale. Ente Bilaterale EBINFOP – Contribuzione: fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il presente CCNL all’Ente regionale della regione di competenza per la costituzione di un Fondo comune di sostegno le cui finalità saranno: – Formazione ed interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
– Realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro;
– Altre finalità definite e contrattate a livello regionale.
La contribuzione dovrà essere versata dai datori di lavoro secondo cadenze stabilite dalla contrattazione regionale in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorchè a tempo determinato o a tempo indeterminato.
A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL 18.12.2023, gli Enti che applicano il CCNL, non aderenti al sistema della bilateralità e che non versano i relativi contributi, sono tenuti ad erogare a ciascun dipendente un importo mensile pari all’1,5% dell’imponibile previdenziale annuo, calcolato su 13 mensilità e diviso su 12 mensilità. Tale importo cessa dal mese successivo all’adesione ed all’inizio dei versamenti dell’Ente al sistema della bilateralità. Tale importo rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti.