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Dirigenti imprese autotrasporto e spedizione merci – CNEL I112

Previdenza Integrativa e Complementare

Previdenza complementare
Fondo Mario Negri: l’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo:
Contributo ordinario: dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 12,86%, dall1.10.2021 e 1%, elevato al 2% dall’1.1.2026, della retribuzione convenzionale annua;
Contributo integrativo: a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, pari al 2,47% dall’1.1.2025 (2,52% dall’1.1.2026; 2,57% dall’1.1.2027; 2,62% dall’1.1.2028) della retribuzione convenzionale annua, e confluisce nel conto generale. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 4,13% dall’1.1.2018 della retribuzione convenzionale annua.

I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54.
Previdenza Integrativa Individuale
Associazione Antonio Pastore, contribuzione: a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in € 4.803,50 in ragione d’anno. A decorrere dall’1.10.2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in € 4.296,45 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a € 464,81, sempre in ragione d’anno. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale “Infortuni”, ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del CCNL vigente. Il relativo premio è inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore ed è pari ad € 287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui sopra, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi € 5.048,26 annui. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il premio è fissato nella misura di € 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente, sarà, a regime, pari ad € 5.171,26 annui. A partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 – per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10.01.2026 – il premio è fissato nella misura di € 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente, sarà, a regime, pari ad € 5.321,26 annui. Ai Dirigenti assunti o nominati dal 18.5.2023 saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore.
Il contributo versato all’Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale. Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Dirigenti di nuova assunzione/nomina
Con riferimento esclusivo alla contrattazione versata al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, secondo i criteri di seguito definiti. Tale contribuzione può essere applicata ai dirigenti, in fase di assunzione o nomina intervenute dall’1.1.2026, per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa. I benefici di cui sopra hanno carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre anni in caso di contratti a termine con assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring (Invecchiamento Attivo). Decorsi i periodi indicati, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
A titolo sperimentale, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dall’1.1.2026, i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri). Tale agevolazione si applica, per una durata massima di due anni dall’assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione mensile di fatto annua, riferita ad un contratto di lavoro full time.
Il regime agevolato è applicabile esclusivamente nelle aziende che, al momento dell’assunzione o nomina del dirigente, non abbiano altri dirigenti in organico, come risultante dalla dichiarazione aziendale al momento dell’iscrizione al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti). Per la previdenza complementare, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a € 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha facoltà di conferire il TFR al Fondo M. Negri.
Per i medesimi dirigenti, per il periodo di effettiva presenza nel suddetto requisito retributivo, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Associazione Antonio Pastore la contribuzione normale definita dal CCNL (si veda art. 7 dell’Accordo di Rinnovo del 22.12.2025). La sperimentazione di cui sopra ha durata limitata al 31.12.2026.

Nota operativa:
L’adesione obbligatoria al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore copre tutti i dirigenti; è previsto un contributo ordinario e integrativo a carico dell’azienda e del dirigente, con possibilità di contribuzione ridotta per nuovi assunti o prime nomine, anche con regime sperimentale per aziende che introducono un primo dirigente.

Punti di attenzione / opportunità commerciali:

  • Opportunità di proporre consulenza su scenari di contribuzione ridotta o agevolata per nuovi dirigenti, evidenziando risparmi aziendali temporanei.

  • Possibilità di offrire soluzioni integrative in caso di retribuzioni superiori ai massimali convenzionali, soprattutto per infortuni o coperture previdenziali.

  • Verifica dell’ottimizzazione fiscale dei contributi aziendali e del TFR conferito al Fondo.

  • Individuare dirigenti che possono continuare l’iscrizione volontaria in caso di sospensione o cessazione e proporre piani di continuità contributiva.

  • Opportunità di integrare coperture aggiuntive per rischi non completamente inclusi nella convenzione standard (es. incrementi di capitale in caso di eventi particolari o polizze infortuni extra).

Assistenza integrativa

a favore dei dirigenti è istituito un Fondo Assistenza Sanitaria – Fondo Mario Besusso – integrativo del SSN, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dall’1.1.2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite a una retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00: – 5,29% (5,50% fino al 30.9.2021; 5,51% fino al 30.12.2021) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a € 206,60 annui; – 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa; – 1,87% a carico del dirigente in servizio. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dall’1.1.2022, agli iscritti pensionati. Possono essere iscritti al Fondo, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in € 2.054,00 dall’1.1.2018.A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria, pari al 60% di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

Nota operativa:
Il Fondo Mario Besusso garantisce assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in servizio, pensionati e superstiti, con contribuzione a carico di azienda e dirigente, e include anche i familiari del dirigente, con esclusioni specifiche per programmi di prevenzione. Il versamento è trimestrale e copre tutti i periodi retributivi, compreso il preavviso sostituito da indennità.

Punti di attenzione / opportunità commerciali:

  • Possibilità di proporre estensioni di copertura o programmi sanitari aggiuntivi per dirigenti pensionati e superstiti, per aree non completamente coperte dal Fondo.

  • Offerta di servizi di consulenza per ottimizzare il versamento e la gestione dei contributi, anche per i familiari inclusi nella polizza.

  • Individuare dirigenti con esigenze particolari di Long Term Care e proporre soluzioni integrative personalizzate.

  • Opportunità di integrare coperture per i superstiti oltre il 60% standard o per eventuali esclusioni regolamentari.

  • Monitoraggio dei dirigenti che proseguono volontariamente l’iscrizione per proporre piani di continuità o upgrade delle prestazioni.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

l’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, che assicuri:
– una somma pari a 6 annualità della retribuzione in caso di invalidità permanente. A decorrere dall’1.1.2026, viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di 3 punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale; – una somma pari a 5 annualità della retribuzione in caso di morte.
Con decorrenza 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrattuale “Infortuni”, tramite idonea appendice, con una somma massima assicurata calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in € 150.000,00. Pertanto, i datori di lavoro dovranno avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi in termini di risarcimento, in caso di invalidità o morte del dirigente, anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella Garanzia Infortuni Pastore che potrebbero non comportare l’automatico adempimento del dettato contrattuale.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente di formazione/politiche attive

Viene istituito il CFMT Comitato di Formazione Management del Terziario, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti, opportunità di formazione ed aggiornamento. La copertura degli oneri per tali servizi viene finanziata mediante contributi annui, trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione, pari a € 129,12 a carico datore di lavoro e pari a € 129,12 a carico del dirigente; con decorrenza 1.10.2021, il contributo annuo sarà pari a € 290,00 a carico del datore di lavoro e € 130,00 a carico del dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di € 50,00, di cui € 25,00 a carico del datore di lavoro e € 25,00 a carico del dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo sarà pari a € 315,00 a carico del datore di lavoro e € 155,00 a carico del dirigente. Per le annualità 2026, 2027 e 2028 l’incremento del contributo annuo sarà, invece, pari ad € 36,00, di cui € 18,00 a carico del datore di lavoro ed € 18,00 a carico del Dirigente. Conseguentemente, con decorrenza 1.1.2026 e fino al 31.12.2028, il contributo annuo sarà pari a € 308,00 a carico del datore di lavoro e a € 148,00 a carico del Dirigente. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo Mario Negri. A decorrere dall’1.1.2026, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di: cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari e dimissioni volontarie, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT un contributo pari ad € € 2.000,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti. Per le risoluzioni consensuali, il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età.
Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari – al CFMT sono assegnate competenze di supporto e organizzative relative alla realizzazione di una piattaforma welfare per i dirigenti del terziario. Per il triennio 2026-2028, verrà quindi riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale di un valore minimo pari a € 2.000,00 annui, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite dalle Parti. Il datore di lavoro potrà accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale. Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal CCNL 18.5.2023, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo al 31.12.2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028.