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Cooperative Sociali – CNEL T151

Previdenza Integrativa e Complementare

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un’aliquota pari all’1,50% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Hanno diritto al contributo a carico azienda i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all’1%. A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% del TFR maturato (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del TFR. A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28.4.1993 (D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni), è dovuto il versamento dell’intero importo del TRF maturando nell’anno. All’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Previdenza Cooperativa, l’azienda versa a titolo di quota d’iscrizione, a proprio carico, l’importo di € 10 per ciascun nuovo iscritto. La contribuzione è versata trimestralmente

Nota operativa:

  • Fondo Previdenza Cooperativa: adesione volontaria dopo il periodo di prova.

  • Contributo azienda: 1,50% della retribuzione utile ai fini TFR.

  • Condizione per contributo aziendale: versamento minimo del lavoratore pari all’1% della retribuzione.

  • Quota TFR:

    • almeno 26% del TFR maturato (≈1,8% della retribuzione utile);

    • 100% del TFR per lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993.

  • Quota iscrizione: € 10 a carico azienda per ogni nuovo iscritto.

  • Versamenti: con periodicità trimestrale.

Assistenza integrativa

Le Parti hanno convenuto di introdurre l’istituto dell’Assistenza sanitaria integrativa. A decorrere dal 1.5.2013 potranno essere iscritti al Fondo tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti con contratto a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere. Per tale copertura è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell’impresa cooperativa pari a € 5,00 (€ 10,00
dall’1.1.2025) mensili per ogni lavoratore iscritto.

Nota operativa:

  • Introduzione dell’assistenza sanitaria integrativa dal 1.5.2013 nel settore della cooperazione sociale.

  • Destinatari: lavoratori a tempo indeterminato.

  • Salvaguardia di eventuali forme aziendali o territoriali già esistenti.

  • Contributo a carico azienda:

    • € 5,00 mensili per lavoratore;

    • € 10,00 mensili dall’1.1.2025.

  • Applicazione per ogni lavoratore iscritto al Fondo.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

a. la responsabilità civile dei lavoratori nel loro rapporto di lavoro con l’utenza e verso terzi verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata
dall’impresa;

b. l’impresa assisterà in sede processuale i lavoratori che si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale

Quadri

a società cooperativa è tenuta ad assicurare il lavoratore appartenente all’area Quadri per il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni

Ente Bilaterale

Non previsto