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Consorzi di bonifica – CNEL A131

Previdenza Integrativa e Complementare

Il fondo di previdenza complementare di riferimento del settore è Agrifondo.
In caso di adesione dei proprio dipendenti al fondo, i consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo pari all’1% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dipendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta effettuata sulla retribuzione mensile

Nota operativa:

  • Fondo di previdenza complementare di riferimento: Agrifondo.

  • In caso di adesione del lavoratore:

    • Contributo azienda: 1% della retribuzione lorda annua del dipendente aderente.

    • Contributo lavoratore: 1% della retribuzione, tramite trattenuta mensile in busta paga.

  • Decorrenza dei contributi: dalla data di adesione al Fondo.

Assistenza integrativa

È istituito e gestito dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL il Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.), attraverso il quale le medesime Organizzazioni sindacali s’impegnano a garantire, ai lavoratori iscritti, prestazioni sanitarie integrative di quelle del servizio sanitario nazionale.
Per le prestazioni e garanzie fornite dal Fondo si veda l’art. 107 del CCNL (Allegato O).
Con decorrenza 1.1.2005, salvo rinuncia, sono iscritti al Fondo Integrativo sanitario tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Successivamente al compimento del termine previsto per la rinuncia all’iscrizione sorge per il Consorzio, l’obbligo di versare, alla data del 31 dicembre dell’anno d’iscrizione, con validità dell’iscrizione per l’anno successivo, la quota di contribuzione a suo carico nell’importo annuo di € 108,50.
Tale quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente alla quota di pari importo a carico del lavoratore che non abbia rinunciato all’iscrizione al Fondo Integrativo Sanitario

Nota operativa:

  • Istituzione del Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.), gestito dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

  • Prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.

  • Iscrizione automatica dal 1.1.2005 per tutti i dipendenti consortili a tempo indeterminato, salvo rinuncia.

  • Dopo il termine previsto per la rinuncia, il Consorzio è tenuto al versamento della contribuzione.

  • Contribuzione annua: € 108,50 a carico del Consorzio.

  • Quota di pari importo (€ 108,50) a carico del lavoratore che non abbia rinunciato.

  • Versamento al Fondo entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione, con validità per l’anno successivo.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

– I consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che utilizzino, per ragioni di servizio, l’automezzo di loro proprietà, polizze assicurative collettive, con franchigia di € 77,47 destinate a sollevare i dipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri automezzi;
– I consorzi debbono stipulare, apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti, con particolari mansioni o funzioni svolte, dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.

Quadri

– I consorzi debbono stipulare, apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali;
– Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che penale, di un dipendente con qualifica di quadro, le spese legali relative alla sua difesa sono anticipate dal consorzio

Ente Bilaterale

L’Ente bilaterale viene costituito presso l’ENPAIA.
I consorzi di bonifica finanziano l’Ente nella misura dello 0,75% (di cui 0,50% a carico del datore di lavoro e 0,25% a carico del dipendente) dei minimi di sti-
pendio base, a decorrere dall’1.7.2023. Il Consorzio che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Nazionale della Bonifica, a decorrere dal 01.07.2023 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione pari all’1% di quanto previsto nei minimi di stipendio base.