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Cemento, calce (industria) – CNEL F032

Previdenza Integrativa e Complementare

La contribuzione dovuta al fondo CONCRETO è così stabilita:
– -2,50% (2,65% dall’1.7.2026; 2,80% dall’1.7.2027) della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico azienda;
– 1,4% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico lavoratore;
– 100% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993;
– 40% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli altri lavoratori.
Con decorrenza 1.7.2020, i lavoratori ai quali si applica il vigente CCNL e non iscritti al Fondo CONCRETO o altro fondo di previdenza complementare, saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo CONCRETO con un contributo fisso mensile pari ad € 5,00 a carico azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore.
I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive del Fondo CONCRETO, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell’azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.
La quota di iscrizione di € 12,91 e dovuta “una tantum” dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell’Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore

Nota operativa:

  • Fondo CONCRETO con contribuzione significativa (1,4% lavoratore – 2,50% azienda → 2,80% dal 2027) → leva per evidenziare forte contributo datoriale.

  • Iscrizione automatica dal 2020 con contributo aziendale €5/mese per non aderenti → opportunità di stimolare l’adesione piena per attivare la contribuzione ordinaria aziendale.

  • Conferimento TFR (100% per neoassunti post 28.4.1993; 40% per altri) → occasione di consulenza previdenziale su accumulo pensionistico.

  • Area di sviluppo: lavoratori iscritti solo con contributo minimo automatico → possibilità di incrementi volontari o piani previdenziali integrativi.

  • Cross-selling: integrazione con polizze vita, TCM o coperture invalidità/premorienza per rafforzare la tutela previdenziale complessiva.

Assistenza integrativa

Fondo ALTEA: i dipendenti ai quali si applica tale contratto, al superamento del periodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo, finanziato con un contributo a carico azienda, per ogni dipendente, pari ad € 15,00 (€ 18,00 dall’1.1.2026) mensili. Dall’1.1.2024, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni dipendente sarà elevata ad € 15,00 mensili.

Nota operativa:

  • Fondo ALTEA con iscrizione obbligatoria dopo il periodo di prova → leva per valorizzare il welfare sanitario previsto dal CCNL.

  • Contributo aziendale in crescita (€15 → €18 dal 2026) → opportunità di evidenziare il rafforzamento delle prestazioni sanitarie.

  • Area scoperta: familiari non inclusi o prestazioni limitate → possibilità di proporre coperture sanitarie integrative o familiari.

  • Leva commerciale: utilizzare il fondo come base per analisi del livello di protezione sanitaria dei dipendenti.

  • Cross-selling: integrazione con polizze salute più complete, LTC o coperture infortuni/sanitarie individuali.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

In caso di provvedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per l’assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria fiducia in caso di procedimenti penali. Ogni responsabilità civile verso terzi connessa all’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda, sempre fatte salve le ipotesi di colpa grave o dolo. L’assistenza legale di cui sopra è espressamente assicurata dalle aziende anche ai preposti di cui all’art. 19 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’esercizio delle loro funzioni. Tali clausole non operano in relazione a eventi relativi alla circolazione di veicoli o comunque disciplinati dalle norme del Codice della Strada vigente.

Nota operativa:

  • Copertura spese legali e responsabilità civile per fatti connessi all’attività lavorativa → leva per proporre polizze di tutela legale dedicate.

  • Esclusione per colpa grave o dolo → opportunità di analizzare limiti della copertura contrattuale e proporre integrazioni assicurative.

  • Tutela estesa ai preposti ex D.Lgs. 81/2008 → occasione di sviluppare coperture specifiche per ruoli con responsabilità organizzative.

  • Area scoperta: esclusione eventi legati alla circolazione stradale → possibile proposta di polizze RC auto professionali o coperture mobilità aziendale.

  • Cross-selling: integrazione con polizze RC professionale, tutela legale estesa o D&O per figure apicali.

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Non previsto